Di seguito l'estratto del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti approvato con delibera consiliare n. 17 del 30/05/2023 relativo alle riduzioni tariffarie
Articolo 17 - Esenzioni,
Riduzioni e agevolazioni
1.
Nella determinazione della
superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano di regola rifiuti speciali di cui all’art. 7, a condizione che
il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
2.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del
D.L. 102/2013, convertito con modificazioni della L. 28/10/2013, n. 124, la
tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti non
residenti nel comune di Sondalo: riduzione nella parte fissa e variabile del
15%;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti residenti
nel Comune di Sondalo: riduzione nella parte fissa e variabile del 30%;
c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare: riduzione nella parte fissa
e nella parte variabile del 60%;
d.
riduzione della tassa di 2/3 in
favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari
di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia,
residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, limitatamente ad
una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di
proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a
questa previsione occorre tenere presente che le pensioni devono essere
percepite in convenzione internazionale ed erogate dal paese di residenza,
mentre non rileva l’eventuale pensione erogata dallo stato italiano o da stato
diverso da quello di residenza) applicabile a seguito di presentazione della
richiesta di agevolazione;
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono
a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della
richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di
inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il
venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3.
La tariffa del tributo TARI è
ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, limitatamente
all’abitazione di residenza, nei seguenti casi specifici:
-
Nucleo familiare ove è presente una
o più persone con grado di invalidità del 100%, non ricoverati in istituto, con
reddito ISEE non superiore a euro 8.000,00;
-
Nucleo familiare ove è presente una
o più persone disabili con riconoscimento dello stato di handicap grave in
conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92, non ricoverati
in istituto, con reddito ISEE non superiore a euro 8.000,00.
L’agevolazione tariffaria suddetta verrà concessa annualmente previa
istanza del contribuente da presentare entro l’anno d’imposta relativo e
opportunamente documentata con certificazione sanitaria e attestazione ISEE
ordinario in corso di validità.
4. Ai sensi dell’art 1, comma 660 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio
Comunale può, in sede di definizione delle tariffe, deliberare ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659 della L. 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi
socio-assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione
di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.
6. Sono esentate dal tributo le superfici comunali gestite direttamente dal
comune e gli edifici adibiti, in via permanente, all’esercizio di qualsiasi
culto.
7. Sono esentate dal tributo le superfici ospedaliere dismesse.
8. Sono esentate dalla parte variabile della tariffa le utenze che dimostrano
di avere un contratto individuale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
9. Sono esentate dal tributo le abitazioni collocate al di fuori dal centro
edificato (baite), utilizzate occasionalmente solo nel periodo estivo.
10. La copertura economica relativa alle riduzioni/esenzioni di cui al presente
articolo è assicurata dai proventi dalla tariffa stessa.
Articolo 19 -
Agevolazioni
per stati di necessità
1.
Ai sensi del comma 660 dell’art.1
della Legge n.147/2013 il Comune, con successivo e separato provvedimento, può
riconoscere un’agevolazione alle utenze domestiche e non domestiche che sono
state coinvolte direttamente in un’emergenza sanitaria e/o calamità naturali.
2.
L’agevolazione è applicata alle
utenze individuate dallo specifico provvedimento.
Articolo 20 -
Interventi
a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico
1.
L’amministrazione potrà
sostituirsi, in caso di comprovata necessità, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa.
2.
L’agevolazione sarà riconosciuta a
richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dell’anno
successivo, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
3.
La misura dell’agevolazione
spettante, nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di
pagamento dei relativi avvisi saranno definite con apposita delibera della
Giunta Comunale.