SANZIONI
In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il
Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso
di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per
effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica.
Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per
omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per
cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la
comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune
provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo,
con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente
versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo.
In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro
500.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto,
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con
riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento del tributo.
INTERESSI
La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 Codice Civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
RISCOSSIONE COATTIVA
Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.