TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2026
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Il presupposto della Tassa sui Rifiuti (TARI) è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto
scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, le verande e porticati non chiusi o
chiudibili con strutture fisse, le aree a verde e le aree comuni condominiali
di cui all’articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate
in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra condomini.
SOGGETTI PASSIVI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti, anche se non residente nel
territorio dello Stato o se non abbia ivi la sede legale o amministrativa o non
vi eserciti l'attività, con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le
aree stesse, anche se appartenenti a nuclei familiari distinti.
Nei locali in multiproprietà e nei centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e
per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione
della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle
superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in
forma esclusiva.
Per le parti comuni condominiali di cui all’art.
1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli
occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del condominio o il
proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune,
l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le
aree scoperte.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI
Le tariffe della
TARI - determinate sulla base del metodo
normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal
Regolamento comunale - sono
riferite all’anno solare e sono distinte per utenze domestiche (costituite
dalle abitazioni familiari e relative pertinenze) e utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere). In
entrambi i casi, le tariffe si compongono di una quota fissa (determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e di una quota variabile
(rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento).
Le tariffe della TARI
sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base dei costi
individuati e classificati nel Piano Finanziario, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi medesimi con le entrate tariffarie. La delibera di approvazione delle tariffe è, in
particolare, finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a
determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Il
Piano Tariffario è adottato entro il 31 luglio ed ha
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata
entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
TRIBUTO
PROVINCIALE
Con la Tassa sui Rifiuti (TARI) è riscosso,
secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, il Tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
ambientale (TEFA), commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed applicato nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia di appartenenza.
COMPONENTI PEREQUATIVE
Con la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono, altresì, riscosse due componenti perequative unitarie, UR1 e UR2, introdotte da ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Con deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF, denominata “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’art. 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24” l’Autorità ha dato avvio al procedimento finalizzato all’attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, istituendo, al contempo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una componente perequativa unitaria, denominata UR3,a, espressa in euro/utenza per anno - inizialmente posta pari a € 6,00/utenza salvo conguaglio - che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, modificando, conseguentemente, l’art. 2, comma 2.1, dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF.
DICHIARAZIONE
I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree
scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione
al Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’occupazione,
detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte deve essere presentata
al Comune entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e_mail o
mediante sportello fisico, utilizzando gli appositi modelli resi disponibili
dall’ente e scaricabili dalla sezione Modulistica del sito internet dell’Ente
ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi
rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.
La richiesta di riduzione del numero dei componenti deve, invece, essere
rinnovata ogni anno, presentando la relativa istanza,
completa di documentazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La dichiarazione, anche se non redatta sul modello previsto, è valida
qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nel Regolamento TARI e sia presentata in
forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità del
sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere sottoscritta:
-
per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel
caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi
titolo;
-
per le utenze non domestiche: dal soggetto munito della rappresentanza legale;
-
per gli edifici in multiproprietà e per
i centri commerciali integrati: dal gestore dei
servizi comuni.
L’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri
occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà, se i soggetti
dianzi indicati non vi ottemperano. La dichiarazione presentata da uno dei
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Qualora l’utente non provveda, entro i termini previsti, alla
presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il
Comune può procedervi d’ufficio sulla base dei dati, notizie, informazioni ed
atti a sua disposizione, con conseguente aggiornamento della banca dati, anche incidendo
sull’applicazione del tributo.
RIDUZIONI TARIFFARIE ANNO 2026
Riduzioni per utenze domestiche
-
Utenze domestiche non stabilmente
attive (art. 18 del vigente Regolamento
TARI): 50% della tariffa (fissa e
variabile)
-
Unità immobiliare ad uso abitativo, non
locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia, a titolo
di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale
con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia, e
relative pertinenze nel limite di un’unità immobiliare per ciascuna categoria
catastale (C/2, C/6, C/7), fino ad un massimo di tre pertinenze (art. 18 del
vigente Regolamento TARI): 2/3 della
tariffa (fissa e variabile)
-
Utenze domestiche che effettuano il
compostaggio (art. 22 del vigente Regolamento
TARI): 25% della tariffa (fissa e variabile) con un massimo di € 100,00.
Riduzioni per utenze non domestiche
-
Utenze non domestiche non stabilmente
attive (art. 18 del vigente Regolamento
TARI): 30% della tariffa (fissa e
variabile)
-
Utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio (art. 22 del vigente Regolamento
TARI): 10% della tariffa (fissa e variabile)
-
Utenze non domestiche che dimostrino
di aver avviato al riciclo rifiuti urbani (art. 23 del vigente Regolamento TARI): riduzione sulla quota variabile della tariffa in proporzione alla
quantità di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi terziari – che il
produttore dimostri di aver avviato al riciclo nel corso dell’anno solare; la
riduzione della tariffa non potrà comunque essere superiore percentualmente
alla quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. n.
158/99, decurtata della percentuale di frazione indifferenziata prodotta nello
stesso anno nel Comune e certificata nella dichiarazione ai fini Ecotassa resa
annualmente alla Regione Puglia. La determinazione della riduzione
spettante verrà effettuata a consuntivo, in favore delle utenze non domestiche
che abbiano presentato la richiesta di riduzione entro il 31 gennaio 2027;
-
Utenze non domestiche che abbiano comunicato la fuoriuscita totale
o parziale dal servizio (art. 24 del vigente Regolamento TARI): riduzione
sulla quota variabile della tariffa in proporzione alla quantità di rifiuti
urbani - con esclusione degli imballaggi terziari – che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero nel corso dell’anno solare. In occasione della
prima annualità di applicazione verrà applicata una riduzione percentuale sulla
quota variabile in misura pari a quella già ottenuta dal contribuente nell’anno
precedente, nel caso questi abbia già usufruito della riduzione per rifiuti
avviati a riciclo, o, in mancanza, una riduzione percentuale simulata sulla
base delle quantità di rifiuti stimate indicate dal contribuente nella prima
comunicazione di fuoriuscita dal servizio. La quota variabile già ridotta
percentualmente in via previsionale è soggetta a conguaglio sulla base dei
quantitativi di rifiuto avviati a recupero comunicati all’ufficio entro il 31
gennaio 2027.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art.
21 del vigente Regolamento TARI)
-
Utenze esterne al perimetro in cui il
servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato: 60% della tariffa
(fissa e variabile)
-
Mancato svolgimento del servizio di
gestione rifiuti o effettuazione del servizio in grave violazione della
disciplina di riferimento o interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi: 80% della tariffa (fissa e
variabile), limitatamente ai giorni di disservizio.
Cumulo di
riduzioni e/o agevolazioni
Qualora ad una utenza siano applicabili più riduzioni o agevolazioni
previste dal Regolamento TARI, esse
sono cumulabili fino ad una percentuale massima del 90% della tariffa
ordinaria. Ove il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni determini
l’azzeramento della quota fissa o della quota variabile, la parte eventualmente
eccedente su ognuna delle precedenti non potrà essere recuperata a valere
sull’altra, fermo restando il limite massimo complessivo del 90%.
BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI
Il bonus sociale per i rifiuti disciplinato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025
n. 24, attuativo dell’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n.
157/2019, prevede che:
-
l’accesso al “Bonus sociale per i rifiuti” è riconosciuto
agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e
documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di
servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei
componenti del nucleo familiare, il cui ISEE (Indicatore di situazione
economica equivalente) non risulti superiore a 9.796,00 euro, elevato a
20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a
carico;
-
l’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della
Tassa sui Rifiuti (TARI), con esclusione del tributo provinciale e degli
eventuali costi fuori perimetro, da corrispondere nell’annualità successiva
a quella di riferimento, sotto forma di credito compensato con quanto dovuto per
l’anno successivo.
ACCONTO TARI 2026
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05.06.2026 è stata
stabilita l’emissione entro il 30 giugno dell’Acconto TARI 2026, sulla base
delle tariffe TARI già approvate per l’anno 2025, che riporti l’accredito del
Bonus Sociale Rifiuti 2025 agli aventi diritto, suddiviso in due rate e in
ragione del 50% del tributo dovuto, cui seguirà l’emissione del Saldo a
conguaglio con applicazione della tariffe TARI approvate per l’anno 2026,
comprensivo delle tre componenti perequative aggiuntive obbligatorie.
SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2026
ACCONTO
-
Unica soluzione: 31 luglio 2026
-
1^ rata: 31 luglio 2026
-
2^ rata: 30 settembre 2026
SALDO
-
Unica soluzione: 31 dicembre 2026
MAGGIORE
RATEIZZAZIONE
Il contribuente può richiedere
all’ufficio TARI, su apposito modello predisposto dall’Ente, scaricabile dalla
sezione Modulistica, una maggiore rateizzazione. Il numero
massimo di rate concedibili è sempre pari alle mensilità intercorrenti tra la
data dell’istanza e il mese di marzo dell’anno di imposta successivo.
Resta salva la facoltà per il contribuente di
richiedere una forma rateale più lunga in applicazione dell’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 17.09.2020.
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
Il versamento
dell’importo dovuto, alle scadenze stabilite, può essere effettuato utilizzando i modelli di pagamento PAGOPA trasmessi
unitamente agli avvisi di pagamento, presso gli uffici postali o bancari o
presso le tabaccherie convenzionate. In alternativa il pagamento potrà essere
effettuato utilizzando il, modello di pagamento F24, avendo cura di inserire il
Codice Fiscale del contribuente intestatario dell’avviso di pagamento e non del
soggetto che materialmente effettua il versamento.
I cittadini
residenti all’estero potranno effettuare un bonifico utilizzando i seguenti
codici:
IBAN: IT43Z0526279650CC0540431948 BIC: BPPUIT33
AVVISO DI PAGAMENTO IN FORMATO ELETTRONICO
Il contribuente,
in alternativa al recapito postale, può chiedere che l’avviso di pagamento
venga trasmesso in formato elettronico al proprio indirizzo di posta
elettronica, presentando all’Ufficio TARI apposita istanza, utilizzando il
relativo modulo, reperibile presso l’ufficio e scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web comunale. L’opzione di invio in formato elettronico
si estende anche a tutte le comunicazioni inviate dall’Ente e riferite alle
variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e
trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e/o
dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di
omesso pagamento del tributo alle scadenze prefissate, anche con riferimento ad
annualità precedenti, salvo che non siano iniziate le attività di
accertamento da parte dell’Ente, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, la posizione potrà essere
regolarizzata spontaneamente corrispondendo il tributo dovuto e non versato,
maggiorato della sanzione nelle misure qui di seguito riportate:
-
0,08% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
-
1,25% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza;
-
1,39% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza;
-
3,125% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga entro 1 anno dalla scadenza;
-
3,57% del tributo dovuto qualora il versamento avvenga oltre l’anno.
nonché degli
interessi legali calcolati applicando il tasso legale vigente per ogni anno di
imposta, determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
con decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a
partire dalla data di scadenza del versamento e fino alla data di regolarizzazione,
qui di seguito riepilogati:
2021: 0,01% - 2022: 1,25% - 2023: 5,00% - 2024: 2,50% - 2025: 2,00% - 2026: 1,60%
L’Ufficio Tari è a disposizione
del contribuente per agevolare il calcolo del versamento dovuto con
ravvedimento operoso.
RIMBORSO E COMPENSAZIONE
Il
contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro
il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, utilizzando il
modello scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web comunale.
Le
somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate
con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di TARI, anche con riferimento
ad annualità differenti, utilizzando il modello scaricabile dalla sezione Modulistica.
Non si dà luogo al rimborso o compensazione di importi
inferiori ad € 12,00. In ogni caso qualora l’importo versato e non dovuto
risulti inferiore ad euro cinquanta (50,00) si procederà con l’accredito della
somma spettante nel primo documento di riscossione utile, salvo che la
posizione non sia cessata.
CONTATTI
L’Ufficio Tari è
sito in Galatina alla Via Monte Bianco n. 20, piano terra, ed è aperto al
pubblico nei seguenti giorni:
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì: dalle
ore 16,00 alle ore 18,00
Per informazioni,
comunicazioni, variazioni, ovvero per l’invio di reclami e/o richieste di
rettifica relativi agli importi addebitati, il contribuente può contattare
l’ufficio TARI:
-
telefonicamente ai n. 0836.527309 – 527320 – numero verde gratuito
800668273
-
a mezzo posta elettronica all’indirizzo: ufficiotari@comune.galatina.le.it
-
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
-
a mezzo servizio postale all’indirizzo: Comune di Galatina –
Ufficio TARI – Via Monte Bianco n. 20 – 73013 Galatina
-
recandosi direttamente allo sportello TARI nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il Funzionario
responsabile della TARI è la dott.ssa Maria Grazia Arrivabene (designata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 08.10.2019).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-
Legge
n. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668 e da 679 a 705.
-
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV recante “Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – (Testo
Unico Ambientale – TUA)”.
-
Deliberazione ARERA n. 363 del 3
agosto 2021 di
approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo
regolatorio 2022-2025.
-
Deliberazione dell’Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del
18.01.2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani” – TQRIF).
-
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
27.01.2023 di presa
d’atto della Carta della Qualità del Servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani approvata da AGER con determinazione n. 574 del 27 dicembre 2022.
-
Regolamento per l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione del C.C. n.
23 del 27.04.2023, pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale in data
11.05.2023, che esplica la propria efficacia a decorrere dal 01.01.2023.
-
Regolamento Generale delle Entrate
Comunali, approvato con deliberazione del
C.C. n. 20 del 17/09/2020.
-
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.07.2024 di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) biennio 2024 – 2025.
-
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2025 di approvazione del piano tariffario TARI 2025, delle scadenze di
pagamento e delle modalità di erogazione del bonus sociale TARI, pubblicata
sul Portale del Federalismo Fiscale in data 14.05.2025.
-
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05.06.2026 di approvazione dell’emissione dell’acconto TARI e delle scadenze di
pagamento 2026.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEI CITTADINI PER LA RISCOSSIONE DEI
TRIBUTI LOCALI
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n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con
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personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
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all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
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Galatina (Le), sede uffici comunali via Monte Bianco n. 20 – centralino unico
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Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo
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dal Comune per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali,
anche di natura particolare e/o giudiziari, conferiti dall’interessato (o già
acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti),
sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e
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all’esercizio di un pubblico potere o per l’adempimento ad obblighi di legge,
finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016, ed in particolare nei seguenti
ambiti: attività di applicazione e riscossione, anche coattiva, dei tributi
comunali; accertamento evasione ed elusione; notifica di atti tributari
(notifiche previste per legge e ai sensi di legge); protocollazione ed
archiviazione; verifiche nell’Anagrafe Tributaria e connesse banche dati
(utenze elettriche e contratti registrati), nella Banca dati catastale,
segnalazione ed interscambio dati con l’Agenzia delle Entrate; interscambio dati
con INPS - SGATE (certificazioni ISEE), Contenzioso Tributario innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di I°, Corte di Giustizia Tributaria di II°,
Corte di Cassazione, gestione delle esenzioni, agevolazioni, riduzioni e
rateizzazioni; esercizio del diritto di accesso nei termini previsti dalla
legge. Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra
indicate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta
l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o l'applicazione delle eventuali
sanzioni di legge.
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modalità cartacee ed elettroniche, con misure di sicurezza rapportate al mezzo
e al supporto utilizzato, volte a prevenire l’indebita conoscenza delle
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evidenze oggettive relative al contesto ed ai luoghi del trattamento, ed a
garantire il rispetto di tutti i principi attinenti al corretto trattamento dei
dati personali disciplinati all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Non è
prevista alcuna attività di trattamento che preveda processi decisionali
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A chi potranno essere comunicati i dati
Il trattamento dei dati personali verrà
effettuato da personale interno all’Ente (personale dipendente, tecnico e
ausiliario, amministratori pubblici), previamente autorizzato e designato quale
autorizzato al trattamento, nonché da soggetti terzi di cui l’Ente può
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e piattaforme software, di assistenza e manutenzione, fornitori di servizi
cloud per la gestione e la conservazione dei dati, software house per la
gestione delle banche dati comunali, istituti di credito per la gestione di
incassi e pagamenti, tesoreria comunale, concessionari di attività di
riscossione coattiva per conto del Comune, Corte dei Conti, Agenzia delle
Entrate, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, Organi di Polizia
Giudiziaria, Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A., società esterne
incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi, Tribunale, Corti di
Giustizia Tributaria di I° e di II° grado, Corte di Cassazione, Gestore del
servizio integrato gestione rifiuti, interessati e controinteressati
nell’ambito di eventuali richieste di accesso agli atti o soggetti terzi
interessati da uno specifico procedimento amministrativo (es. familiari,
co-obbligati per il pagamento delle imposte tributarie, eredi etc.). I dati
potranno, altresì, essere comunicati a soggetti, enti o autorità pubbliche o
private a cui sia obbligatoria la comunicazione in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.
I dati personali non saranno in alcun modo
oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge in
tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il
bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti.
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conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle suddette
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illimitato, così come previsto dalla legge. Altri dati personali sono invece
soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul Piano di
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