L'articolo 23 del Regolamento Comunale TARI - Dichiarazione di inizio occupazione - in vigore prevede che
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del
tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per
ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni
o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla
deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata
dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di
inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o Pec, mediante sportello
fisico compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore e disponibile presso
gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla
data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.
Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione
dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo con vincolo di solidarietà. La
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e
comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando
nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il
recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di
numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR
445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale
o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice
ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi
denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta.
6. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza,
anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei
requisiti ivi previsti.
7. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha
l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l’unità
immobiliare.
8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare
qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
9. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai
fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo
l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
L'articolo 24 del Regolamento Comunale TARI - Dichiarazione di variazione o cessazione - in vigore prevede che
1. La dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 23, ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un
diverso ammontare della tassa.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondente alle richieste di variazione e di cessazione del servizio
devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari entro 90 giorni solari
dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o PEC, mediante sportello
fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore, in modalità anche
stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e
comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del
servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la
richiesta;
d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del
servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti
campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e
partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza,
indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli
occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti
dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel
comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una
riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento
dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano
il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel
caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero
d’ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui
all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione.