Il Regolamento TARI fornisce i dettagli in merito all'attivazione, variazione e cessazione dell'utenza TARI.
Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente dichiarata oppure ove la dichiarazione sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
Art. 21 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull’apposito modello predisposto dall’ufficio tributi competente, entro novanta giorni da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall’ufficio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di
assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
4. La dichiarazione deve essere presentata all’ufficio tributi competente presso lo sportello fisico, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, email/pec, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall’ufficio tributi competente tramite lo sportello online. All’atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento, con generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b) il recapito di posta elettronica del contribuente;
c) il numero degli occupanti l’abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
d) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la dichiarazione sia legata alla variazione della superficie imponibile;
e) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
g) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
i) l’eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione.
- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
b) il recapito di posta elettronica del contribuente;
c) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo codice Ateco;
e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
f) l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
g) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
h) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
i) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
k) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
l) l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore;
m) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla dichiarazione; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione;
7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
8. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria dei contribuenti.
9. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
10. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.
13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il tributo sia stato assolto dall’eventuale utente subentrante.
14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva
a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi 13 e 14, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.
16. L’ufficio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.