NEI LINK VERDI SOTTO RIPORTATI, POTRETE SCARICARE LA MODULISTICA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI TARI di ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE ecc.
Art. 6
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 4, il possesso.
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è
intervenuta la cessazione.
Art. 26
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza
rilevante per l’applicazione della tassa e, in particolare, l'inizio, la
variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per
ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle
condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le dichiarazioni tributarie di iscrizione,
variazione e cessazione dell’utenza costituiscono - anche per quelle già
presentate - richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio per
il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 10 del “Testo unico per la regolazione della qualità
del servizio di gestione dei rifiuti urbani”(di seguito TQRIF), approvato
con Deliberazione ARERA n. 15 del 18/01/2022.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: da uno dei componenti maggiorenni
del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno
degli occupanti/detentori/possessori a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente
responsabile dell’attività o, nei casi di cui all’art. 14, comma 6, ultimo
periodo, da uno degli occupanti/ detentori/possessori a qualsiasi titolo;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri
commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido e/o in
caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione deve essere
presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
La dichiarazione presentata da uno dei
coobbligati ha effetto anche per gli altri; sussiste infatti un vincolo di
solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che possiedono,
detengono o occupano in comune le stesse superfici anche se suddivisi in nuclei
anagrafici distinti.
Fatto salvo tale principio, in
presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende
provvedere al pagamento della Tassa può indicarlo nella dichiarazione.
Art. 27
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. Ai fini dell’attivazione del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ai sensi dell’art. 6.1 del TQRIF e della corretta emissione
degli avvisi bonari di pagamento, i soggetti obbligati devono presentare al Comune
la dichiarazione iniziale d’iscrizione/richiesta di attivazione entro 90 giorni
solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
2. Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della
tassa.
In quest’ultimo caso, ai fini della
variazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 10.1
del TQRIF e della corretta emissione degli avvisi bonari di pagamento, il
contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione/ richiesta di variazione,
entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in
particolare alle superfici e/o alle destinazioni d’uso dei locali o delle aree
scoperte, che comportano un aumento della tassa producono effetto dal mese
successivo all’effettiva variazione degli elementi stessi.
Il medesimo principio vale anche per le
variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la
dichiarazione sia presentata entro il termine indicato al comma 2, decorrendo
altrimenti dal mese successivo alla data di presentazione della denuncia di
variazione.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che
comportino variazioni in corso d’anno della tassa, saranno di regola
conteggiate a conguaglio.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o
detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è
verificato l’obbligo dichiarativo.
5. Ai fini della cessazione del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ai sensi dell’art. 10.1 del TQRIF e della corretta emissione
degli avvisi bonari di pagamento, la dichiarazione di cessata occupazione,
detenzione o possesso/richiesta di cessazione deve essere presentata dal
contribuente - con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la
stessa - entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
In tale ipotesi il contribuente ha diritto
all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata
la cessazione.
In caso di tardiva presentazione della denuncia
di cessazione, nessuno sgravio è spettante per l’anno in cui l’utenza è cessata
e il tributo non è dovuto per le annualità successive se il denunciante
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed
aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di
denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Alla cessazione può essere allegata anche
adeguata documentazione probatoria di quanto dichiarato (ad es. copia
risoluzione del contratto di locazione, copia verbale di riconsegna
dell’immobile, copia atto di vendita o locazione a terzi, ecc.).
6. Al fine di evitare una duplicazione tributaria, qualora
venga presentata una nuova dichiarazione di inizio
occupazione/detenzione/possesso a titolo di subentro per un locale e/o area già
iscritti ad un altro soggetto passivo e tale nuova dichiarazione risulti
adeguatamente documentata nel suo presupposto impositivo, la precedente
iscrizione può essere cessata d’ufficio.
Al fine di semplificare
gli adempimenti in caso di decesso di un utente residente nel Comune e avente
un nucleo familiare convivente, l’utenza può essere volturata d’ufficio ad uno
dei soggetti maggiorenni facenti parte del suo nucleo familiare, prediligendo
l’intestazione al coniuge superstite convivente rispetto agli altri soggetti.
Qualora non vi siano
altri soggetti residenti nell’utenza del defunto, gli eredi che hanno acquisito
l’immobile per successione dovranno presentare la dovuta denuncia ai sensi del
presente articolo entro 90 giorni solari dalla presentazione della denuncia di
successione.
La dichiarazione, in
caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.
7. Le dichiarazioni/richieste di attivazione, variazione e
cessazione del servizio vanno redatte sui moduli appositamente predisposti dal
Settore Servizi per le Entrate, disponibili presso lo sportello dell’Ufficio
Tassa rifiuti, scaricabili dal sito internet del Comune anche in modalità
stampabile, ovvero compilabili online.
Tali modelli di dichiarazione devono
obbligatoriamente contenere, oltre al recapito postale e di posta elettronica
(o fax) al quale vanno inviati, i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale, numeri telefono, fax e indirizzo e-mail), con allegazione
di copia di un suo documento d’identità in corso di validità. Nelle richieste
di variazione o cessazione del servizio, campo obbligatorio è anche il codice
utente, indicando dove è possibile reperirlo;
b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal
contribuente, con indicazione della qualifica;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre
organizzazioni, la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei
rappresentanti legali;
d) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero
civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e
delle aree. Nelle richieste di variazione o cessazione del servizio, campo
obbligatorio è anche il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la
superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della
superficie catastale di cui all’art. 9, comma 2;
f) il numero degli occupanti i locali, ivi compresi i
dimoranti non residenti;
g) le generalità e il codice fiscale dei soggetti coobbligati;
h) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o
il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di
riduzioni o agevolazioni;
j) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di
uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di
invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con
firma digitale.
Utenze non domestiche
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione
della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale
e partita IVA, codice ATECO dell’attività, indirizzi e-mail e PEC presente
nell’elenco INI-PEC, numeri telefono e fax). Nelle richieste di variazione o
cessazione del servizio, campo obbligatorio è anche il codice utente, indicando
dove è possibile reperirlo;
b) i dati identificativi del legale rappresentante o
responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), con indicazione
della qualifica ed allegazione di copia di un suo documento d’identità in corso
di validità;
c) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero
civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e
delle aree. Nelle richieste di variazione o cessazione del servizio, campo
obbligatorio è anche il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
d) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la
superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della
superficie catastale di cui all’art. 9, comma 2, con l’indicazione
dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di
quella produttiva di rifiuti urbani;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o
il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di
riduzioni o agevolazioni;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di
uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di
invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con
firma digitale.
8. Al fine di garantire il rispetto della regolazione della
qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle
condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
a beneficio degli utenti, i moduli predisposti dal Comune riportano le
principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta
e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di
conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la
consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire
la Carta della qualità del servizio.
Tali informazioni possono essere fornite al
contribuente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in
cui il contribuente ne richieda copia cartacea.
9. Le dichiarazioni d’iscrizione, variazione e cessazione
possono essere presentate o con consegna diretta al Comune o a mezzo posta o
inviate, esclusivamente in file PDF/A-1a o PDF/A-1b, in via telematica, con
posta elettronica certificata (PEC) o e-mail indirizzate al Protocollo
comunale, o, se istituito, tramite lo sportello online accessibile dalla home
page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni
dedicate.
10. Le dichiarazioni/richieste di attivazione, variazione e
cessazione del servizio si intendono consegnate:
- all’atto del ricevimento con rilascio di apposita ricevuta da
parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data d’invio se comprovata da apposita risposta
automatica inviata dal sistema di protocollazione del Comune, in caso di PEC o
e-mail indirizzate al Protocollo comunale;
- all’atto del
caricamento, nel caso di dichiarazione compilata online.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di
residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi
di presentazione di SCIA di attività produttive), devono invitare il
contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando
l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di
detto invito.
Art. 27 BIS
RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI
1. Ai soli
fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie di cui agli articoli 7.1, 11.1 e 12 del TQRIF e senza che tali adempimenti
abbiano effetti sul rapporto tributario, alla presentazione di ogni
dichiarazione/richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio,
il Comune è tenuto ad inviare al contribuente una risposta scritta, formulata
in modo chiaro e comprensibile.
Tale risposta vale quale attestazione di presa in carico della
richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio e non ha il
valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane
disciplinata nei tempi, nelle modalità e nelle procedure previste dalle leggi vigenti
di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente Regolamento.
2. La
risposta è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di
presentazione della richiesta e comunque con il primo avviso bonario di
pagamento TARI inviato al contribuente.
3. La
risposta alle richieste deve contenere almeno i
seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o
cessazione del servizio;
b) il riferimento al Settore del Comune che ha preso in carico
la richiesta;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del
pagamento della TARI, l’attivazione, variazione o cessazione del servizio;
d) il
codice utente e il codice utenza attribuito, per le richieste di attivazione.
4. Per l’invio delle risposte di cui ai precedenti commi o di
altre comunicazioni e per il recapito degli avvisi bonari di pagamento, il
Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità da
utilizzare, può utilizzare fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza
anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di
Commercio, l’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria dei contribuenti
(Punto Fisco), nonché i recapiti indicati e/o utilizzati dall’utente stesso per
l’invio delle proprie dichiarazioni e/o richieste.
Art. 27 TER
RECLAMI
E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
1. Ai
sensi esclusivamente del Titolo III del TQRIF, il contribuente può presentare
all’Ufficio Tassa rifiuti del Comune, nelle forme previste per la presentazione
della dichiarazione TARI di cui al comma 9 dell’art. 27, una richiesta scritta
di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Per
richiesta di chiarimenti e/o informazioni si intende ogni comunicazione scritta
dell’utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio e/o sul rapporto
tributario.
Per
reclamo è da intendersi ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore,
anche per via telematica, con la quale l’utente, o per suo conto un
rappresentante legale dello stesso o un’Associazione di consumatori, esprime
lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti
definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio,
ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad
eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle
segnalazioni per disservizi.
Per
richiesta di rettifica degli importi addebitati è da intendersi ogni
comunicazione scritta, fatta pervenire al Settore Servizi per le Entrate, anche
per via telematica, con la quale l’utente esprime, in relazione ad importi già
pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non
correttezza degli importi addebitati.
Ai
sensi dell’art. 13.1 del TQRIF, è necessario adottare criteri prudenziali nella
classificazione di una segnalazione scritta inviata dall’utente, classificando
tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole
stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni
o di rettifica degli importi addebitati.
3. Il
Comune predispone e mette a disposizione ai fini del comma 1 specifica
modulistica, disponibile presso l’Ufficio Tassa rifiuti, scaricabile dal sito internet
comunale o compilabile online.
I
moduli per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli
importi addebitati devono contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a)
il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviarli;
b)
i dati identificativi dell’utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale in
caso di persona fisica;
- la ragione o denominazione sociale e il
codice fiscale, con l’indicazione delle generalità del legale rappresentante,
in caso di persona giuridica;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta
elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo;
- il codice utente, indicando dove è possibile
reperirlo;
- l’indirizzo e il codice utenza, indicando
dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per
l’eventuale accredito degli importi pagati e non dovuti.
È
fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo
scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati,
senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione
contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli
operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto sono tenuti ad
indicare all’utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e
delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Con
riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia una motivata
risposta scritta, formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando almeno i
seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero
alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) l’indicazione della struttura organizzativa
del Comune competente a fornire, ove necessario, eventuali ulteriori
chiarimenti.
6. Con
riferimento al reclamo scritto, nella risposta, in aggiunta agli elementi di
cui al comma 5, devono anche essere riportati:
a) la valutazione documentata effettuata dal
gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo,
corredata dai riferimenti normativi applicati;
b) la descrizione e i tempi delle eventuali
azioni correttive poste in essere dal gestore;
c) l’elenco della eventuale documentazione
allegata.
7. Con
riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella
risposta deve essere riportato, in aggiunta agli elementi di cui al comma 5, l’esito
della verifica e in particolare:
a) la valutazione della fondatezza o meno della
richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti
normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità
alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
b)
il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
c) l’elenco della eventuale documentazione
allegata.
8. Le
risposte motivate alle richieste scritte di informazioni e ai reclami scritti
sono inviate di norma con posta elettronica al recapito indicato sulle stesse
dall’utente ed entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
Le
risposte motivate alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati
sono inviate di norma entro 60 giorni lavorativi.
In
ogni caso l’omessa risposta a tali richieste non può essere intesa come loro
accettazione, assumendo invece la funzione di rifiuto espresso al rimborso
richiesto, impugnabile entro i termini di legge innanzi la competente Corte di
giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve infatti le regole
tributarie per la impugnazione del silenzio-rifiuto.
9. Nel
caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi
addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai
sensi dell’art. 1, comma 167 della Legge n. 296/2006, direttamente nel primo
avviso di pagamento utile.
Nel
caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e
quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente
dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente
comma 3, lett. b).
10. Nel
caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto
il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di
rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’art.
1, comma 164, della Legge n. 296 del 27/12/2006. La risposta del Comune è
notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.