Trasparenza Rifiuti Recanati
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Recanati

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Trasparenza Rifiuti Recanati
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

AVVISI

A seguito del cambio della procedura informatica del Gestore Cosmari Srl, per ottimizzare e velocizzare la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, si invita i cittadini a recarsi allo sportello presso il Palazzo Comunale sito a Recanati in Piazza Leopardi 26 muniti di tesserina sanitaria / carta d'identità elettronica / codice fiscale.

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Nel Comune il sistema integrato dei rifiuti è gestito:

- dalla ditta COSMARI SRL per la parte relativa alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento, spazzamento e lavaggio strade;

- dal COMUNE DI RECANATI per la parte relativa alle tariffe e rapporti con gli utenti.

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

Per le richieste di informazioni, l'inoltro di reclami, segnalazioni di errori, documentazione quale ad esempio denunce/richieste riduzioni, riguardanti la tassa rifiuti l'utente può contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Recanati-servizio Tassa Rifiuti al numero verde 800.978.839 o ai numeri telefonici 0717587270-295-291, il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e all'indirizzo email: laura.angelelli@comune.recanati.mc.it o pec: comune.recanati@emarche.it. Negli stessi giorni il Servizio Tributi riceve il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i numeri di telefono sopra indicati.


Per le richieste di informazioni, l'inoltro di reclami e segnalazioni riguardanti problematiche relativi invece alla raccolta porta a porta, al ritiro domiciliare di ingombranti, al ritiro domiciliare di sfalci e potature, alla richiesta di  cassonetti dedicati l'utente può contattare contattare il Servizio nettezza urbana raccolta differenziata porta a porta del Comune di Recanati al numero verde 800978839 e al numero telefonico 0717587248 e all'indirizzo mail nettezzaurbana@comune.recanati.mc.it dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Per le richieste di informazioni, l'inoltro di reclami e segnalazioni riguardanti problematiche relativi all'abbandono dei rifiuti e la lavaggio e spazzamento strade l'utente può contattare l'Area Tecnica del Comune di Recanati al numero telefonico 0717587226 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e all'indirizzo mail cristian.marchesini@comune.recanati.mc.it.

I suddetti Uffici Comunali ricevono il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i numeri di telefono sopra indicati.



Per la richiesta di informazioni riguardanti  la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo spazzamento e lavaggio strade l'utente può contattare il gestore Cosmari s.r.l agli indirizzi infoporta@cosmarimc.it o info@cosmarimc.it o pec@cosmari-mc.it o ai numeri di telefono: 800.640.323 o 0733203504 dal Lunedì al Venerdì dalle are 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00. L'utente può inoltre consultare il sito www.cosmarimc.it e la sezione dedicata TRASPARENZA ARERA.

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Le richieste di informazioni, chiarimenti o correzione di eventuali errori e le comunicazioni di variazione riguardanti la tassa rifiuti TARIpossono essere inoltrate: via mail all’indirizzolaura.angelelli@comune.recanati.mc.ito all’indirizzo pec:comune.recanati@emarche.itoppure telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri 071/7587270/295/291 il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Negli stessi giorni il Servizio Tributi riceve il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i predetti numeri di telefono.


Per le richieste di informazioni, l'inoltro di reclami e segnalazioni riguardanti problematiche relativi invece alla raccolta porta a porta, al ritiro domiciliare di ingombranti, al ritiro domiciliare di sfalci e potature, alla richiesta di  cassonetti dedicati l'utente può contattare contattare il Servizio nettezza urbana raccolta differenziata porta a porta del Comune di Recanati al numero verde 800978839 e al numero telefonico 0717587248 e all'indirizzo mail nettezzaurbana@comune.recanati.mc.it dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Per le richieste di informazioni, l'inoltro di reclami e segnalazioni riguardanti problematiche relativi all'abbandono dei rifiuti e la lavaggio e spazzamento strade l'utente può contattare l'Area Tecnica del Comune di Recanati al numero telefonico 0717587226 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e all'indirizzo mail cristian.marchesini@comune.recanati.mc.it.

I suddetti Uffici Comunali ricevono il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i numeri di telefono sopra indicati.


L'utente può presentare reclami scritti utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o anche in forma libera indicando i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, denominazione societaria e partita IVA, PEC, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancarie e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati) e recapitarli al Comune di Recanati con una delle seguenti modalità:

- via e-mail agli indirizzi sopra indicati;

- allo sportello Ufficio URP del Comune di Recanati, P.zza Giacomo Leopardi 26 (lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdì mattina 9,30-13.30; martedì e giovedì pomeriggio 15,30-17,30);

- allo sportello telematico disponibile sul sito internet del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it; 

- allo sportello fisico sito presso Servizio Tributi - Tassa Rifiuti, sito presso il Palazzo Comunale in Piazza Leopardi 26 – 62019 Recanati, aperto il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 previo appunta-mento da richiedere telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri di telefono 071/7587270/295/291 nei giorni di giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- mezzo posta all'indirizzo Servizio Tributi Comune di Recanati- Piazza Giacomo Leopardi 26 – 62019 Recanati (MC).


Per l'inoltro di reclami e segnalazioni relativi alla raccolta e smaltimento rifiuti e spazzamento e lavaggio strade l'utente può contattare il gestore Cosmari s.r.l agli indirizzi infoporta@cosmarimc.it o info@cosmarimc.it o pec@cosmari-mc.it o ai numeri di telefono: 800.640.323 o 0733203504 dal Lunedì al Venerdì dalle are 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00. L'utente può inoltre consultare il sito www.cosmarimc.it e la sezione dedicata TRASPARENZA ARERA.


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Indifferenziato GIALLO
lunedì:
7,00 - 8,30 centro urbano / 7,00-10,00 zone rurali
Multimateriale BLU
martedì:
7,00 - 8,30 centro urbano / 7,00-10,00 zone rurali
venerdì:
7,00 - 8,30 centro urbano / 7,00-10,00 zone rurali
CARTA
mercoledì:
7,00 - 8,30 centro urbano / 7,00-10,00 zone rurali

Nel Comune di Recanati è attivo il servizio di raccolta porta a porta (PAP) e pertanto è obbligatorio per l'utenza domestica collocare i sacchetti sulla via pubblica, immediatamente adiacenti al portone di ingresso della propria abitazione, dalle ore 7,00 alle 8,30 (dalle 7,00 alle 10,00 per le zone rurali) secondo il seguente calendario:

  • LUNEDI' sacchetto giallo: indifferenziato
  • MARTEDI' sacchetto blu: multimateriale
  • MERCOLEDI' carta
  • VENERDI' sacchetto blu: multimateriale

Solo nell’eventualità in cui il portone della propria abitazione sia ubicato in area privata, i sacchetti devono essere collocati all’incrocio tra l’area privata e la strada pubblica, dove viene svolto il servizio di raccolta.

In alcune zone rurali dove il territorio risulta impervio e difficile da raggiungere dai mezzi pesanti che effettuano la raccolta, sono stati individuati punti di raccolta tramite ceste pubbliche. Restano invariati i giorni di raccolta e gli orari di conferimento dei sacchetti.

Le potature, gli sfalci del giadino e le foglie in piccole quantità, max 15 kg vanno conferiti in un sacchetto riconoscibile a fianco del cassonetto marrone dell'umido solo ed esclusivamente nelle serate di Lunedì e Giovedì

E’ possibile scaricare il calendario raccolta rifiuti porta a porta (PAP) 2020  nella sezione D - Calendario e orari raccolta


Per l'utenza non domestica la raccolta differenziata viene effettuata porta a porta anche tramite cassonetti ad uso esclusivo nei giorni e negli orari fissati dal gestore Cosmari Srl.


Le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento  dei rifiuti su tutto il territori comunale è effettuata da Cosmari srl.


Il Comune di Recanati ha attivato anche il centro di raccolta - isola ecologica comunale presso Via Volponi - Zona Industriale Squartabue -62019 Recanati, gestito da Cosmari srl, con i seguenti orari di apertura:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 9,00 - 13,00

Martedì - Mercoledì - Giovedì: 15,00 - 19,00
Sabato 9,00 - 13,00 e 15,00 - 19,00

Si sottolinea che gli utenti dovranno esibire all’operatore la riciclo card rilasciata dal Comune di Recanati. Non sono ammesse le utenze prive del suddetto documento.

Per gli utenti residenti nelle seguenti zone territoriali del Comune di Recanati:

- Frazione Sambucheto
- via Torregiani
- via Nazionale
- via Gigli Beniamino
- via Martinelli
- via Guzzini Mariano

Nucleo Fontenoce:
- via Kock
- via Monocchia
- via Fontenoce
- via Simonacci Orazio
- via Gambelli Fenili Argeo

Contrada Santa Croce

è possibile inoltre accedere anche all’isola ecologica di Montecassiano sita in via Don Ezio Cingolani n.14/a – Zona ind.le Villa Mattei, Montecassiano (MC) nei seguenti orari:

Lunedì–Martedì–Mercoledì: 10,00 – 13,00
Giovedì CHIUSO
Venerdì 16,00 – 19,00
Sabato 10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00

Si sottolinea che anche in questo caso gli utenti dovranno esibire all’operatore la riciclo card rilasciata dal Comune di Recanati. Non sono ammesse le utenze prive del suddetto documento e che comunque non dimostrino di essere residenti nelle zone sopra.


Il Comune di Recanti ha realizzato con i Comuni di Montecassiano, Appignano e Treia il centro intercomunale del riuso sito a Montecassiano in Via E. Montale (Zona Industriale Villa Mattei) aperto nei seguenti orari:

Venerdì 16,00 – 19,00
Sabato 10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00

dove è possibile consegnare e/o prelevare beni usati con la finalità del loro riutilizzo.


Per chi non avesse i mezzi per il conferimento diretto dei rifiuti ingombranti o RAEE o potature o sfalci presso il centro di raccolta - isola ecologica è possibile prenotare la raccolta a domicilio recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico URP presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Giacomo Leopardi 26, 62019 Recanati, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e Martedì e Giovedì anche dalle 15,30 alla 17,30 che può essere anche contattato per informazioni al numero telefonico 0717587303. Si precisa che i suddetti servizi sono riservati solo alle utenze domestiche.











Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Non sono in corso campagne straordinarie.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRO DI RACCOLTA
CENTRO DI RACCOLTA
CENTRO DI RACCOLTA

Le istruzioni per un corretto conferimento sono visionabili agli URL sotto indicati e nei file sotto allegati.

Nel Comune di Recanati è attivo il servizio di raccolta porta a porta (PAP) e pertanto è obbligatorio per l'utenza domestica collocare i sacchetti sulla via pubblica, immediatamente adiacenti al portone di ingresso della propria abitazione, dalle ore 7,00 alle 8,30 (dalle 7,00 alle 10,00 per le zone rurali) secondo il seguente calendario:

  • LUNEDI' sacchetto giallo: indifferenziato
  • MARTEDI' sacchetto blu: multimateriale
  • MERCOLEDI' carta
  • VENERDI' sacchetto blu: multimateriale

Solo nell’eventualità in cui il portone della propria abitazione sia ubicato in area privata, i sacchetti devono essere collocati all’incrocio tra l’area privata e la strada pubblica, dove viene svolto il servizio di raccolta.

In alcune zone rurali dove il territorio risulta impervio e difficile da raggiungere dai mezzi pesanti che effettuano la raccolta, sono stati individuati punti di raccolta tramite ceste pubbliche. Restano invariati i giorni di raccolta e gli orari di conferimento dei sacchetti.

Le potature, gli sfalci del giadino e le foglie in piccole quantità, max 15 kg vanno conferiti in un sacchetto riconoscibile a fianco del cassonetto marrone dell'umido solo ed esclusivamente nelle serate di Lunedì e Giovedì

E’ possibile scaricare il calendario raccolta rifiuti porta a porta (PAP) 2020  nella sezione D - Calendario e orari raccolta.

Per l'utenza non domestica la raccolta differenziata viene effettuata porta a porta anche tramite cassonetti ad uso esclusivo nei giorni e negli orari fissati dal gestore Cosmari Srl.


Le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento  dei rifiuti su tutto il territori comunale è effettuata da Cosmari srl.


Il Comune di Recanati ha attivato anche il centro di raccolta - isola ecologica comunale presso Via Volponi - Zona Industriale Squartabue -62019 Recanati con i seguenti orari di apertura:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 9,00 - 13,00

Martedì - Mercoledì - Giovedì: 15,00 - 19,00
Sabato 9,00 - 13,00 e 15,00 - 19,00

Si sottolinea che gli utenti dovranno esibire all’operatore la riciclo card rilasciata dal Comune di Recanati. Non sono ammesse le utenze prive del suddetto documento

Per gli utenti residenti nelle seguenti zone territoriali del Comune di Recanati:

- Frazione Sambucheto
- via Torregiani
- via Nazionale
- via Gigli Beniamino
- via Martinelli
- via Guzzini Mariano

Nucleo Fontenoce:
- via Kock
- via Monocchia
- via Fontenoce
- via Simonacci Orazio
- via Gambelli Fenili Argeo

Contrada Santa Croce

è possibile inoltre accedere anche all’isola ecologica di Montecassianosita in via Don Ezio Cingolani n.14/a – Zona ind.le Villa Mattei, Montecassiano (MC) nei seguenti orari:

Lunedì–Martedì–Mercoledì: 10,00 – 13,00
Giovedì CHIUSO
Venerdì 16,00 – 19,00
Sabato 10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00

Si sottolinea che anche in questo caso gli utenti dovranno esibire all’operatore la riciclo card rilasciata dal Comune di Recanati. Non sono ammesse le utenze prive del suddetto documento e che comunque non dimostrino di essere residenti nelle zone sopra.


Il Comune di Recanti ha realizzato con i Comuni di Montecassiano, Appignano e Treia il centro intercomunale del riuso sito a Montecassiano in Via E. Montale (Zona Industriale Villa Mattei) aperto nei seguenti orari:

Venerdì 16,00 – 19,00
Sabato 10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00

dove è possibile consegnare e/o prelevare beni usati con la finalità del loro riutilizzo.


Per chi non avesse i mezzi per il conferimento diretto dei rifiuti ingombranti o RAEE o potature o sfalci presso il centro di raccolta - isola ecologica è possibile prenotare la raccolta a domicilio recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico URP presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Giacomo Leopardi 26, 62019 Recanati, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e Martedì e Giovedì anche dalle 15,30 alla 17,30 che può essere anche contattato per informazioni al numero telefonico 0717587303. Si precisa che i suddetti servizi sono riservati solo alle utenze domestiche.





Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
La Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione del Comune di Recanati è stata approvata dall'Assemblea Territoriale d’Ambito dell’A.T.O. 3 MACERATA (Ente Territorialmente Competente) con delibera assemblea n. 13/2023 del 03.08.2023,  come presa d'atto dalla Giunta Comunale con delibera n. 378 del 9.11.2023
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

Il Comune di Recanti, sulla base dei dati del catasto nazionale rifiuti ISPRA, ha conseguito negli anni 2018, 2019,2020 le percentuali di raccolta differenziata sotto indicate:

ANNO 2018 = 79,26%

ANNO 2019 = 76,59%

ANNO 2020 = 78,49%

ANNO 2021 = 77,87%

ANNO 2022 = 76,96%

I dati della raccolta differenziata del gestore del servizio di raccolta, trattamento e riciclo, smaltimento e spazzamento e lavaggio strade  COSMARI SRL, relativi al Comune di Recanati, sono consultabili all'URL allegato denominato "DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI" ed evidenziati nei file allegati denominati COMUNE DI RECANATI PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022 DATO COSMARI, COMUNE DI RECANATI PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021 DATO COSMARI, COMUNE DI RECANATI PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020 DATO COSMARI. Per gli anni 2020- 2021 - 2022 sono i seguenti:



ANNO 2020 = 78,49%

ANNO 2021 = 78,03%

ANNO 2022 = 76,96%



Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade viene svolto dal 2020 da Cosmari SRL secondo il calendario redatto sulla base del progetto approvato con atto di G.C. n.288/2019, sotto allegato.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

La Tassa Rifiuti deve coprire i costi del servizio.

In particolare il Comune di Recanati applica quanto disposto dal primo e secondo periodo dell’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i. che dispone: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall' articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti."

Pertanto il Comune di Recanati applica la tariffa TARI monomia senza distinzione di quota fissa e quota variabile. 

Il dovuto Tari  quindi è dato dalla tariffa/mq di ciascuna categoria di utenza per i mq tassabili meno eventuali riduzioni e/o agevolazioni più il 5% di addizionale dovuta alla Provincia quale "tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali" (T.E.F.A.), arrotondato all'euro. 


Il calcolo dell’importo dovuto a titolo di TARI (tassa rifiuti) 2023 pertanto è stato effettuato sulla base del Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con Deliberazione Consiliare n. 9/2023, applicando alle superfici occupate sia le tariffe approvate con Delibera Consiliare n. 50/2022, sia il tributo provinciale sulla tutela ambientale TEFA, fissato per legge nella misura del 5%. 
Il regolamento TARI vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3 marzo 2023, dispone le seguenti riduzioni e agevolazioni:


ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da
costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione
industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è
effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

tipologia di attività  % di abbattimento della superficie
ATTIVITA’ INDUSTRIALI ESCLUSE AREE 25%
DI LAVORAZIONE E ATTIVITA’
ARTIGIANALI
OSPEDALI-CASE DI CURA-STUDI MEDICI, 10%
DENTISTICI ODONTOTECNICI,
VETERINARI, LABORATORI ANALISI
AUTOLAVAGGI, DISTRIBUTORI 10%
CARBURANTI
3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, si potrà accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenzialità produttiva di analoga tipologia di rifiuti;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime o prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.


ART. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte del tributo relativa al costo variabile del servizio dei rifiuti, come risultante dal Piano Economico Finanziario dell’anno di riferimento. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune, quale gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
Tale documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate, alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Il Comune, in qualità di gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione comunica l’esito della verifica all’utente; 


In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la parte del tributo relativa al costo variabile del servizio dei rifiuti, come risultante dal Piano Economico Finanziario dell’anno di riferimento, è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a 2 anni. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, devono essere riportati la denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, la sede legale, la partita IVA o il codice fiscale, il codice utente, il recapito postale, l’indirizzo di posta elettronica certificata, i dati catastali degli immobili di riferimento, la loro ubicazione, le loro superfici tassabili, l’attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni. 

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione


dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.


ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Ai sensi del comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che si avvalgono del gestore pubblico e che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo, per la parte relativa al costo variabile del servizio dei rifiuti, come risultante dal Piano Economico Finanziario dell’anno di riferimento, in proporzione alle quantità di rifiuti avviati a riciclo rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti;
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Le percentuali della riduzione del tributo, di cui al precedente comma 1, sono:
- 30% nel caso di riciclo dal 30% e fino al 50% del totale dei rifiuti urbani prodotti;
- 60% nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino all’80% del totale dei rifiuti urbani prodotti;
- 100% nel caso di riciclo di oltre l’80% del totale dei rifiuti urbani prodotti;
4. Al fine di ottenere la riduzione di cui al precedente comma 1, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare al Comune, quale gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, richiesta corredata da idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente. Tale documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate, alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
Il Comune, in qualità di gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione comunica l’esito della verifica all’utente;
5. Se l’interessato non è in grado di indicare il totale dei rifiuti prodotti per il calcolo della riduzione di cui ai precedenti commi 1 e 3 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti la produzione ponderale complessiva quantificata moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente di produttività specifico della categoria e sottocategoria di contribuenza in cui l’utenza risulta inserita
6. La richiesta di cui al precedente comma 4, deve essere presentata ogni anno. L’omessa presentazione della richiesta entro il termine ultimo indicato al precedente comma 4 comporta la perdita del diritto alla riduzione.









Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 9.458,26 t
Cluster: Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud - € 45,16631389
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 79,26%
Fattori di contesto del comune: € 89,37767606
Economie e diseconomie di scala: € 0,14203
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 24,766 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 15,09%
Rifiuti smaltiti in discarica: 47,87%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

L'art.57 bis del D.L.124/2019 (c.d. decreto fiscale), convertito in Legge 157/2019, ha disposto l'introduzione, anche per il servizio rifiuti, del "BONUS SOCIALE", rivolto a utenti domestici in particolare situazione di disagio economico.

Le modalità attuative saranno definite da ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) sulla base dei criteri stabiliti da apposito D.P.C.M., del quale si attende la pubblicazione.



Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Il Comune di Recanati, unitamente all'avviso TARI, invia  i relativi modelli F24 per il pagamento, utilizzabili presso tutti gli sportelli bancari, postali e più in generale presso gli intermediari abilitati e anche per il pagamento con Home Banking.
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
28/04/2023
33,00%
3° rata
04/12/2023
34,00%
2° rata
04/08/2023
33,00%
Unica
28/04/2023
100,00%

Con delibera di Giunta 76 del 16 Marzo 2023 le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2023 sono state fissate come di seguito indicato:

tre rate di pagamento, con la possibilità anche di pagare in un'unica soluzione, alle seguenti scadenze:
• 1° rata entro il 28 aprile 2023
• 2° rata entro il 4 agosto 2023
• 3° rata entro il 4 dicembre 2023
• Unica soluzione entro il 28 aprile 2023;




Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo di una o più rate, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni pari al 30% dell'omissione e con l’applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale. Si ricorda che per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata.
Il Comune in alternativa può provvedere alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata di un unico atto “avviso di sollecito/accertamento”.

Il contribuente può sempre richiedere al Servizio Tributi del Comune di Recanati di verificare la regolarità dei versamenti da lui eseguitivia mail all’indirizzo laura.angelelli@comune.recanati.mc.it o all’indirizzo pec: comune.recanati@emarche.it oppure telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri 071/7587270/295/291 il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Negli stessi giorni il Servizio Tributi riceve il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i predetti numeri di telefono.

Gli avvisi di accertamento sono rateizzabili su richiesta del contribuente in 12 rate, l’ultima delle quali da corrispondere entro 18 mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento, con rata minima di euro 20,00 (art. 24 comma 3 del Regolamento delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.06.2016) e su ciascuna rata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale (art. 17 dell'allegato Regolamento delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.06.2016).

La richiesta di rateizzazione può essere redatta utilizzando  il modello di cui all'allegato file "RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE" e deve essere presentata: 

- via e-mail agli indirizzi sopra indicati;

- allo sportello Ufficio URP del Comune di Recanati, P.zza Giacomo Leopardi 26 (lunedì, martedì mercoledì, giovedì e venerdì mattina 9,30-13.30; martedì e giovedì pomeriggio 15,30-17,30);

- allo sportello telematico disponibile sul sito internet del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it; 

- allo sportello fisico sito presso Servizio Tributi - Tassa Rifiuti, sito presso il Palazzo Comunale in Piazza Leopardi 26 – 62019 Recanati, aperto il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 previo appunta-mento da richiedere telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri di telefono 071/7587270/295/291 nei giorni di giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- mezzo posta all'indirizzo Servizio Tributi Comune di Recanati- Piazza Giacomo Leopardi 26 – 62019 Recanati (MC).


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per segnalare eventuali errori nella determinazione degli importi e per ricevere informazioni di carattere generale sulla tariffa e sui pagamenti è possibile contattare il Servizio Tributi: 

all’indirizzo laura.angelelli@comune.recanati.mc.it o all’indirizzo pec: comune.recanati@emarche.it oppure telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri 071/7587270/295/291 il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Negli stessi giorni il Servizio Tributi riceve il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i predetti numeri di telefono.

e comunque è possibile presentare segnalazione scritta in forma libera e recapitarla al Comune di Recanati con una delle seguenti modalità: 

- via e-mail agli indirizzi sopra indicati;

- allo sportello Ufficio URP del Comune di Recanati, P.zza Giacomo Leopardi 26 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina 9,30-13.30; martedì e giovedì pomeriggio 15,30-17,30);

- allo sportello telematico disponibile sul sito internet del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it; 

- allo sportello fisico sito presso Servizio Tributi - Tassa Rifiuti, sito presso il Palazzo Comunale in Piazza Leopardi 26 – 62019 Recanati, aperto il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 previo appunta-mento da richiedere telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri di telefono 071/7587270/295/291 nei giorni di giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- mezzo posta all'indirizzo Servizio Tributi Comune di Recanati- Piazza Giacomo Leopardi 26 – 62019 Recanati (MC).


Nel caso di maggiori versamenti TARI effettuati rispetto al dovuto inoltre è possibile  fare richiesta di rimborso usando il modello di cui all'allegato file "RICHIESTA DI RIMBORSO" da consegnare: 

- via e-mail agli indirizzi sopra indicati;

- allo sportello Ufficio URP del Comune di Recanati, P.zza Giacomo Leopardi 26 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina 9,30-13.30; martedì e giovedì pomeriggio 15,30-17,30);

- allo sportello telematico disponibile sul sito internet del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it; 

- allo sportello fisico sito presso Servizio Tributi - Tassa Rifiuti, sito presso il Palazzo Comunale in Piazza Leopardi 26 – 62019 Recanati, aperto il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 previo appunta-mento da richiedere telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri di telefono 071/7587270/295/291 nei giorni di giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- mezzo posta all'indirizzo Servizio Tributi Comune di Recanati- Piazza Giacomo Leopardi 26 – 62019 Recanati (MC).



Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

E' possibile ricevere gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti ed i relativi modelli F24 per il pagamento direttamente per e-mail.

Il contribuente può richiedere informazioni in merito al Servizio Tributi del Comune di Recanati via mail all’indirizzo laura.angelelli@comune.recanati.mc.it o all’indirizzo pec: comune.recanati@emarche.it oppure telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri 071/7587270/295/291 il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Negli stessi giorni il Servizio Tributi riceve il pubblico presso il Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Leopardi 26, Recanati previo appuntamento da richiedere telefonicamente contattando i predetti numeri di telefono.

La richiesta può essere redatta utilizzando il modello allegato "RICHIESTA RICEZIONE PAGAMENTI PER E-MAIL" e deve essere presentata: 

- via e-mail agli indirizzi sopra indicati;

- allo sportello Ufficio URP del Comune di Recanati, P.zza Giacomo Leopardi 26 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina 9,30-13.30; martedì e giovedì pomeriggio 15,30-17,30);

- allo sportello telematico disponibile sul sito internet del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it; 

- allo sportello fisico sito presso Servizio Tributi - Tassa Rifiuti, sito presso il Palazzo Comunale in Piazza Leopardi 26 – 62019 Recanati, aperto il giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 previo appuntamento da richiedere telefonando al numero verde 800.978.839 o ai numeri di telefono 071/7587270/295/291 nei giorni di giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- mezzo posta all'indirizzo Servizio Tributi Comune di Recanati- Piazza Giacomo Leopardi 26 – 62019 Recanati (MC).



Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Recanati è collocato all'interno dello Schema regolatore I
L’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’A.T.O. 3 MACERATA, Ente Territorialmente Competente, con determinazione dirigenziale n. 32 del 28.03.2022, ha inquadrato tutti i gestori del servizio di gestione rifiuti dell’ATO 3 Macerata all’interno dello Schema I (Livello qualitativo minimo), ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022.
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2023 in merito alla rateizzazione degli avvisi di pagamento dispone quanto segue:

ART. 32 MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente 

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto con gli avvisi di pagamento entro le prescritte scadenze , il Comune provvede alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata di un unico atto “avviso di sollecito/accertamento”, ed in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione il Comune provvede alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata di un avviso di accertamento

In relazione alla rateizzazione dei sopracitati provvedimenti di sollecito/accertamento e accertamento della tassa rifiuti TARI il vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2023 dispone quanto segue:

ART. 38 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. La disciplina delle dilazioni di pagamento e delle rateizzazioni è prevista nel vigente Regolamento comunale generale delle entrate.

Gli avvisi di accertamento sono rateizzabili su richiesta del contribuente in 12 rate, l’ultima delle quali da corrispondere entro 18 mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento, con rata minima di euro 20,00 (art. 24 comma 3 del Regolamento delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.06.2016) e su ciascuna rata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale (art. 17 dell'allegato Regolamento delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.06.2016).






Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2023 in merito alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio dispone quanto segue:

ART. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o sportello telematico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online tramite lo sportello telematico. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
2. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, PEC (ove disponibile), il recapito postale, l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nei precedenti artt. 6 e 7 e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale, l’indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nei precedenti artt. 6 e 7 e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 28 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 27 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Tale variazione pur non essendo rilevante ai fini della determinazione della tariffa per le utenze domestiche come previsto nel precedente art. 15 è rilevante per la concessione della riduzione per le utenze domestiche di cui al precedente art. 21 comma 1 lettera a).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via  posta  tramite e-mail o mediante sportello fisico o sportello telematico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online tramite lo sportello telematico.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione
societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale, PEC, l’indirizzo di posta elettronica dell’utente e il recapito telefonico;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio con copia risoluzione del contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia del verbale di riconsegna dell’immobile) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa. Nel solo caso di utenza domestica residente, in presenza di familiari anagraficamente conviventi con l’intestatario deceduto, ed in mancanza della dichiarazione di cui sopra, l’ufficio tributi provvederà d’ufficio alla voltura a nome di altro componente del nucleo familiare.
6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa 
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione come previsto al precedente art. 7 bis comma 3 del presente regolamento.