L’utente deve provvedere al pagamento dell’avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal concessionario, sarà oggetto di conguaglio al momento dell’emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il concessionario deve provvedere alla rettifica dell’avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dell’immobile.
Il mancato pagamento della Tari comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria prevista dall'art. 1 comma 695 della Legge 147/2013, ovvero il 30% della tassa non versata con l’applicazione degli interessi calcolati con maturazione giornaliera così come previsto dell’art. 1, comma 165, Legge 296/2006.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente volesse provvedere al pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta, ma comunque nei termini previsti per legge, è possibile usufruire dell’istituto del Ravvedimento Operoso
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti
carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il
pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli
interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a
quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura
ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso
il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini
previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento
operoso, sempre che la
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte
del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
Ci
sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio"
è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime
tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:
-
Ravvedimento Sprint:
prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando
l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con
una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del
valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso
di riferimento annuale.
-
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo,
prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%)
dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul
tasso di riferimento annuale.
-
Ravvedimento Medio:
è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90°
giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in
precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo
da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di
riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
-
Ravvedimento Lungo: è applicabile
dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini
di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è
stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi
in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è
quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione
fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Con la
conversione in Legge del
Decreto
Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019)
viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno
dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre al normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per
imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al
4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5%
(1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la
violazione non sia stata già contestata.
Gli interessi sono da calcolarsi giorno per giorno a partire dal
giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito,
al tasso legale annuo:
dal 01/01/2014 al 31/12/2014: 1%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2020: 0,05%
dal 01/01/2021: 0,01%
dal 01/01/2022: 1,25%
IL CONCESSIONARIO ABACO è
disponibile per fornire informazioni e assistenza al riguardo (per i
contatti e orari di ricevimento del concessionario vedere la voce del menù 3.1.A