ART. 11
RIDUZIONI
ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1.
All’abitazione occupata da una sola persona titolare di
pensione e nella stessa residente, si applica una riduzione del 75% della
tariffa della parte variabile, a condizione che l’utente presenti un Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €_7.500,00
(settemilacinquecento/00).
La
certificazione, a pena di decadenza del beneficio, dovrà essere annualmente
depositata agli Atti entro il 30 giugno dell’anno oggetto del tassa.
2.
Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano
avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in loco del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%
della tariffa della parte variabile.
La riduzione è
subordinata alla presentazione dell’apposita istanza di iscrizione all’Albo dei
compostatori e decorre dall’annualità successiva alla presentazione.
3.
Alle unità abitative di proprietà o possedute a titolo
di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti,
tenute a disposizione dagli stessi dopo aver stabilito la residenza in Residenze
Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari, a condizione che non siano locate
o comunque utilizzate a vario titolo da alcun altro soggetto, si applica una
riduzione del 75% della tariffa della parte variabile.
4.
All’abitazione principale dell’imprenditore agricolo in
attività si applica una riduzione del 10%
della tariffa della parte variabile; la riduzione si applica anche al
coltivatore diretto ritirato dal lavoro a condizione che la somma degli altri redditi,
eventualmente percepiti, non sia superiore al
trattamento pensionistico maturato a seguito dell’attività svolta in
agricoltura
5.
Le riduzioni
tariffarie di cui ai commi 3 e 4 competono a richiesta dell’interessato e
decorrono dal giorno in cui si è verificato l’evento che ne da diritto, se
richieste entro 90 giorni dal verificarsi dello stesso. Il contribuente è
tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le
condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. dal
1° gennaio 2021 è ridotta al 33% (ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge
178/2020)
la TARI dovuta relativamente ad una sola unità
immobiliare ad uso abitativo, non locata o
data in comodato d’uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non
residenti nel territorio dello Stato che
siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia,
residenti in uno stato di assicurazione diverso
dall’Italia.