Trasparenza Rifiuti Ne
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

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Trasparenza Rifiuti Ne
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Si ricorda l'obbligo dichiarativo  per tutti i contribuenti che acquistano/vendono/locano/detengono immobili o eseguono opere edilizie con conseguente variazione catastale. Ogni variazione (compreso iscrizione e cambio di residenza) va dichiarata ai fini tari. 
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti
San Germano S.p.A
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Utenza domestica di 100 mq il totale dovuto ammonta a € 193.00 considerando l'addizionale provinciale pari al 3% e un periodo di 365 giorni e 1 persona residente
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 193,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,3122
Tariffa variabile: € 155,97777
Quota fissa: € 0,3122 * 100 * (365/365) = € 31,22
Quota variabile: € 155,97777 * (365/365) = € 155,98
Totale imposta: € 31,22 + € 155,98 = € 187,20
Totale: € 187,20 + 3 % = € 192,81
Totale arrotondato: € 193,00
Per un'utenza domestica per non residenti di 71mq il totale dovuto ammonta a € 353.00 considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni, calcolato applicando:
Per un'utenza Domestica di 71mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 389,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,4832
Tariffa variabile: € 343,151
Quota fissa: € 0,4832 * 71 * (365/365) = € 34,31
Quota variabile: € 343,151 * (365/365) = € 343,15
Totale imposta: € 34,31 + € 343,15 = € 377,46
Totale: € 377,46 + 3 % = € 388,78
Totale arrotondato: € 389,00
BAR,CAFFE E PASTICCERIA -Per un'utenza non domestica di 85mq il totale dovuto ammonta a € 868,00 considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni, calcolato applicando:
Per un'utenza Non domestica di 85mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 3 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 867,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 3,95
Tariffa variabile: € 5,948
Quota fissa: € 3,95 * 85 * (365/365) = € 335,75
Quota variabile: € 5,948 * 85 * (365/365) = € 505,58
Totale imposta: € 335,75 + € 505,58 = € 841,33
Totale: € 841,33 + 3 % = € 866,57
Totale arrotondato: € 867,00
Gli esempi riportati nei riquadri sono calcolati utilizzando le TARIFFE dell' anno 2022.
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.192,29 t
Cluster: Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno montano - € 47,29091063
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 51,59%
Fattori di contesto del comune: € 75,64192802
Economie e diseconomie di scala: € 1,1499
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 5
Discariche: 5
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 22,054 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 7,44%
Rifiuti smaltiti in discarica: 41,88%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

ART. 11

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.      All’abitazione occupata da una sola persona titolare di pensione e nella stessa residente, si applica una riduzione del 75% della tariffa della parte variabile, a condizione che l’utente presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €_7.500,00 (settemilacinquecento/00).

La certificazione, a pena di decadenza del beneficio, dovrà essere annualmente depositata agli Atti entro il 30 giugno dell’anno oggetto del tassa.

2.      Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in loco del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa della parte variabile.

La riduzione è subordinata alla presentazione dell’apposita istanza di iscrizione all’Albo dei compostatori e decorre dall’annualità successiva alla presentazione.

3.      Alle unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver stabilito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari, a condizione che non siano locate o comunque utilizzate a vario titolo da alcun altro soggetto, si applica una riduzione del 75% della tariffa della parte variabile.

4.      All’abitazione principale dell’imprenditore agricolo in attività si applica una riduzione del 10%       della tariffa della parte variabile; la riduzione si applica anche al coltivatore diretto ritirato dal lavoro a condizione che la somma degli altri redditi, eventualmente percepiti, non sia superiore al  trattamento pensionistico maturato a seguito dell’attività svolta in agricoltura

5.       Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 3 e 4 competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno in cui si è verificato l’evento che ne da diritto, se richieste entro 90 giorni dal verificarsi dello stesso. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

6.      dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% (ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 178/2020)

     la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o

     data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non

     residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di

    convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso

    dall’Italia.

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

La tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte, ma deve essere presentata la dichiarazione, quindi vanno dichiarate: 

  • l’inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione)
  • la cessazione del possesso o detenzione, il trasferimento in altro Comune, morte dell'intestatario (dichiarazione di cessazione)
  • la variazione della superficie e/o della destinazione d’uso, dichiarata in precedenza (dichiarazione di variazione)
  • il cambiamento di abitazione o il trasferimento di sede dell’attività in città (dichiarazione di cessazione della tassa relativa ai locali di cui non hai più la disponibilità e dichiarazione di nuova iscrizione relativa alla tassa dei locali di cui hai acquisito la disponibilità).
Sia il proprietario o l'affittuario di locali e aree scoperte.

Si ricorda l'obbligo dichiarativo  per tutti i contribuenti che acquistano/vendono/locano/detengono immobili o eseguono opere edilizie con conseguente variazione catastale. Ogni variazione (compreso iscrizione e cambio di residenza) va dichiarata ai fini tari, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il numero occupanti per le abitazioni a disposizione e' stabilito da Regolamento Comunale.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso

SCADENZE RATE 2023: PRIMA RATA 30/06/2023 -SECONDA 02/12/2023- RATA UNICA 30/06/2023


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi bonari di pagamento emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato a mezzo: raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione e interessi legali.

Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con l'emissione di un avviso d'accertamento, applicando la sanzione del 30% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695 della L. 147/2013 s.m. e dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 s.m., oltre all'addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.

Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui sopra costituisce titolo esecutivo.

per l’omessa dichiarazione ai fini della TARI viene applicata una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00:

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte a 1/3, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.



Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
E’ possibile segnalare gli errori riportati sull'avviso di pagamento contattando l'Ufficio Tributi del Comune di NE tramite la seguente mail tributi@comune.ne.ge.it oppure telefonicamente al numero 0185337090 int 3
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Ne è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

La tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte, ma deve essere presentata la dichiarazione, quindi vanno dichiarate: 

  • l’inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione)
  • la cessazione del possesso o detenzione, il trasferimento in altro Comune, morte dell'intestatario (dichiarazione di cessazione)
  • la variazione della superficie e/o della destinazione d’uso, dichiarata in precedenza (dichiarazione di variazione)
  • il cambiamento di abitazione o il trasferimento di sede dell’attività in città (dichiarazione di cessazione della tassa relativa ai locali di cui non hai più la disponibilità e dichiarazione di nuova iscrizione relativa alla tassa dei locali di cui hai acquisito la disponibilità).
Sia il proprietario o l'affittuario di locali e aree scoperte.

Si ricorda l'obbligo dichiarativo  per tutti i contribuenti che acquistano/vendono/locano/detengono immobili o eseguono opere edilizie con conseguente variazione catastale. Ogni variazione (compreso iscrizione e cambio di residenza) va dichiarata ai fini tari, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il numero occupanti per le abitazioni a disposizione e' stabilito da Regolamento Comunale art 23 "...Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza anagrafica fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, verrà determinato come riportato nella seguente tabella:
3.Superficie abitazione N. occupanti
Da mq 0 a mq 38 1occupante
Da mq 39 a mq 53 2 occupanti
Da mq 54 a mq 70 3 occupanti
Oltre mq 70 mq 4 occupanti

Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di produrre autocertificazione attestante il numero dei componenti il nucleo familiare. La certificazione verrà assunta a valere dall’annualità successiva. Resta, altresì, ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza."