Trasparenza Rifiuti Monte Urano
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Monte Urano

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Comune di Monte Urano

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Trasparenza Rifiuti Monte Urano
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti

L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, intesa come il prelievo di rifiuti anche differenziati, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta e le attività di trasporto in impianti di recupero e smaltimento, è stata affidata alla ditta ECO ELPIDIENSE SRL di PORTO SANT’ELPIDIO (FM).  

Il Comune di MONTE URANO svolge in amministrazione diretta parte  dell'attività di spazzamento e lavaggio delle strade comunali  e del centro storico o centro urbano (compreso lo vuotamento dei cestini generalmente effettuato in occasione dello spazzamento) in collaborazione con la ditta ECO ELPIDIENSE SRL. 


Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

L'UFFICIO TRIBUTI  (gestione delle Tariffe e rapporto con gli utenti) è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00

L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI  (gestione del Servizio di Raccolta Rifiuti per lo spazzamento e lavaggio delle strade) è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Per eventuali disservizi relativi alla "raccolta porta a porta", contattare il numero verde 800.98.37.33 oppure l'ufficio Lavori pubblici al numero 0734-848733 

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

I “reclami” che riguardano la Tari possono essere riassunti nelle seguenti fattispecie:

1.    Rettifica/variazione (in corso d’anno) dell’importo da pagare per modifiche varie o rettifica della denuncia ;

2.    Rimborso del maggiore importo versato;

3.    Informazioni/reclami gestione del servizio di raccolta "porta a porta".

 

I moduli possono essere consegnati a mano direttamente presso l'ufficio protocollo  dell'Ente, oppure inviati telematicamente  a:

tributi@comune.monteurano.fm.it  per comunicazioni riguardanti la gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti;

llpp@comune.monteurano.fm.it per comunicazioni riguardanti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

segreteria@comune.monteurano.fm.it per ufficio protocollo per ulteriori informazioni;

comune.monteurano@emarche.it   pec istituzionale dell'Ente.

Eventuali informazioni per la compilazione degli stessi possono essere richieste direttamente agli uffici competenti  (aperti al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00) oppure telefonicamente ai seguenti numeri 0734/848749, 848750 e 848751 (area finanziaria) 0734/848733, 848732 e 848734 (area tecnica manutentiva).


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" è gestito dal Settore  Area Tecnica Manutentiva - Ufficio Lavori Pubblici. Per chiarimenti in marito al servizio contattare l'ufficio al numero 0734/848733.
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

 -ECOCENTRO COMUNALE-

Si informa la cittadinanza che gli orari di apertura del Ecocentro Comunale,  Via Spagna n.27 (Località Crocestrada - sotto alla Bocciofila Monte Urano)  sono i seguenti:

-dal lunedì al venerdì  dalle 9,00 alle 12,00;

-il sabato dalle 9,00 alle 13,00;

-il mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00.


Si ricorda che:

  • a partire dal  20 novembre gli accessi verranno gestiti con identificazione degli utenti iscritti a ruolo nel Comune di Monte Urano tramite lettura del codice fiscale;
  • è attivo un punto informativo che fungerà anche da punto di consegna dei contenitori (kit di prima attivazione alle nuove utenze e sostituzioni per rottura alle utenze attive);
  • i rifiuti da conferire dovranno essere già separati;
  • è attivo il servizio di ritiro gratuito ingombranti a domicilio su prenotazione dall' 1/06/2023, al numero verde 800.983.733 (numero massimo di 3 ritiri/annuo e 5 pezzi/ritiro);
  • è severamente vietato conferire i rifiuti utilizzando sacchetti non conformi (neri e/o non trasparenti)
  • è severamente vietato abbandonare i rifiuti fuori dall'Ecocentro.


CENTRO DEL RIUSO (Via Spagna, 27 - Località Crocestrada - sotto la Bocciofila di Monte Urano): 

A partire dal 20 novembre sarà operativo per la consegna/prelievo di oggetti in buono stato  con i seguenti orari:  mercoledì  14,00/17,00 e sabato 11,00/13,00




Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste all'ufficio Lavori Pubblici al numero 0734/848733. 

sede ECOCENTRO COMUNALE  Via Spagna n.27  Monte Urano


Si ricorda che è possibile conferire (in quantità limitate)  all'Ecocentro i seguenti rifiuti:
  • sfalci e potature
  • ingombranti (attivo servizio ritiro a domicilio su prenotazione)
  • batterie e pile
  • piccoli raee
  • raee (lampade dismesse, grandi e piccoli elettrodomestici)
  • olio vegetale e olio motore
  • bombolette spray (t.o.f.)
  • farmaci
  • legno
  • cartoni di grandi dimensioni (non conferibili con il conferimento porta a porta)



RACCOLTA PORTA A PORTA CARTA E CARTONE

I cittadini dovranno conferire la carta usando sacchi di colore azzurro  (in linea con la normativa europea), ma gli attuali sacchi rossi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento scorte. IL PRIMO KIT GRATUITO DI SACCHI AZZURRI POTRA' ESSERE RITIRATO PRESSO L'ECOCENTRO (Via Spagna, 27 - Località Crocestrada) in orario di apertura dal 20 novembre  al 2 dicembre. Le attività dovranno conferire gli imballaggi in cartone utilizzando il cassonetto azzurro  che verrà fornito gratuitamente dall'Eco Elpidiense.


ATTENZIONE: 

cartoni di grandi dimensioni vanno tagliati/schiacciati/legati e posizionati a terra accanto al sacco blu.





APP JUNKER scaricabile gratuitamente  con le seguenti funzioni:


  • calendario di raccolta multilingue e istruzioni per il conferimento
  • istruzioni per il corretto conferimento tramite lettura del codice a barre dei rifiuti
  • possibilità di segnalare abbandoni e disservizi di mancato ritiro
  • bacheca del riuso per scambio di beni in alternativa al conferimento presso il centro del riuso





Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
La Carta della Qualità del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani è stata adottata con atto di Giunta Comunale n. 146 del  29/12/2022 
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Per ulteriori dettagli in merito contattare l'ufficio Lavori Pubblici al numero 0734/848733
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste all'ufficio Lavori Pubblici al numero 0734/848733 oppure all'ufficio della Polizia Municipale al numero 0734/848754 848755
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Categoria domestica -1 occupante
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 26,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,24
Tariffa variabile: € 0,78
Quota fissa: € 0,24 * 100 * (365/365) = € 24,00
Quota variabile: € 0,78 * (365/365) = € 0,78
Totale imposta: € 24,00 + € 0,78 = € 24,78
Totale: € 24,78 + 5 % = € 26,02
Totale arrotondato: € 26,00
Categoria - Bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio, ...
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 649,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,24
Tariffa variabile: € 5,94
Quota fissa: € 0,24 * 100 * (365/365) = € 24,00
Quota variabile: € 5,94 * 100 * (365/365) = € 594,00
Totale imposta: € 24,00 + € 594,00 = € 618,00
Totale: € 618,00 + 5 % = € 648,90
Totale arrotondato: € 649,00

Nell’avviso di pagamento inviato agli utenti è indicata l’ubicazione dell’utenza, la categoria tariffaria, i mq (superficie calpestabile denunciata), la tariffa al mq applicata ( quota fissa + quota variabile), i giorni soggetti al tributo, eventuali riduzioni/conguagli, la tassa comunale, le addizionali provinciali (TEFA)  ed il totale dovuto.  

Le modalità di calcolo delle utenze domestiche sono: prodotto della superficie calpestabile denunciata o accertata ai fini del tributo per la tariffa unitaria al mq determinata in base al numero dei componenti familiari.  Il calcolo del numero occupanti viene fatto a semestre; per il 1° semestre dell’anno, il numero occupanti è il numero dei componenti lo stato di famiglia (residenti) al 1° gennaio,  per il 2° semestre il numero occupanti e il numero componenti lo stato di famiglia  (residenti) al 30 giugno. Per le nuove utenze, il numero degli occupanti viene desunto dalla data di apertura o occupazione, con eventuale conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo. L’avviso potrà contenere altresì, ulteriore conguaglio, positivo o negativo, riguardante arrotondamenti relativi all’anno precedente. Per le utenze domestiche dei soggetti non residenti o tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, il numero presunto degli occupanti, salva diversa indicazione in denuncia, è pari a 1 componente.


Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, purché ivi residenti. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a) anziano dimorante in casa di riposo;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo non inferiore all'anno;

c) soggetto degente o ricoverato presso casa di cura, comunità di recupero, centro socio educativo, istituto penitenziario, per un periodo non inferiore all'anno;

d) figlio (uno ed uno soltanto) che di fatto frequenta un corso universitario di laurea in un diverso Comune, titolare di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell’anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle normative agevolative per il diritto allo studio (no scuole di specializzazione, no masters post laurea, no dottorato e/o similari);

La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata con le modalità e nei termini previsti dal  Regolamento Comunale.

Le modalità di calcolo delle utenze non domestiche sono: prodotto della superficie calpestabile già denunciata o accertata ai fini del tributo moltiplicata per la tariffa unitaria al mq ( quota fissa + quota variabile).  L’importo calcolato, arrotondato, è composto da: tassa dovuta + addizionale provinciale (5,00%).


Ogni anno con deliberazione di Consiglio Comunale vengono approvati: il Piano Economico Finanziario per l’Applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) e la Determinazione delle relative Tariffe del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. 

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 2.887,50 t
Cluster: Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud - € 43,80432982
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 72,81%
Fattori di contesto del comune: € 76,65451264
Economie e diseconomie di scala: € 0,46702
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 15,234 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 15,09%
Rifiuti smaltiti in discarica: 47,87%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Con deliberazione di C.C. n.25  del 30/09/2020 e successive modificazioni, il Comune di Monte Urano ha modificato  il  Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI).  

Nell'articolo 20,  "Agevolazioni",   sono riportate le seguenti indicazioni per le utenze domestiche:

  1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    a) riduzione del 50% dell’importo annuo della tassa dovuta, al netto del tributo provinciale, a favore del soggetto passivo che occupi, a titolo di abitazione principale, un immobile non di proprietà, con regolare contratto di locazione registrato, che si sia trovato nel corso dell’anno di imposizione, in situazione di disoccupazione o inoccupazione per un periodo pari o superiore a sei mesi;

    b) riduzione del 20% dell’importo annuo della tassa dovuta, al netto del tributo provinciale a favore del soggetto passivo che occupi, a titolo di abitazione principale, un immobile di sua proprietà o di familiare convivente, che si sia trovato nel corso dell’anno di imposizione in situazione di disoccupazione o inoccupazione per un periodo pari o superiore a sei mesi;

    c) la riduzione è elevata al 50% qualora, ricorrendo le condizioni di cui al punto b), il soggetto passivo, o familiare convivente, abbia acquistato l’immobile destinato ad abitazione principale mediante accensione di mutuo con ammortamento ancora in corso nell’anno in cui ricorrono i requisiti per la riduzione.  

  2. La riduzione di cui al precedente comma si applica anche nell’ipotesi in cui tali situazioni ricorrano a carico di componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, così come ricavabile dai dati del servizio anagrafe. Al fine dell’ottenimento di tale beneficio il soggetto passivo dovrà presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione di disagio sopraesposta, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, unitamente alla copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento limitatamente al soggetto passivo proprietario dell’immobile che intenda fruire della maggiore riduzione prevista, attestante la ricorrenza di tali requisiti.

  3. La riduzione spettante sarà portata in detrazione alla tariffa dovuta per l’anno successivo.

  4. Qualora la tassa sia dovuta per un periodo inferiore ad un anno, ferme restando le condizioni per l’ottenimento della riduzione, la stessa sarà ridotta proporzionalmente ai mesi per i quali la tassa non è dovuta.

Sono esenti dal tributo:

a) le abitazioni occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non avere altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;

b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

c) i locali condotti da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale regolarmente iscritte nei registri regionali delle associazioni di volontariato, purché direttamente utilizzati per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione medesima;

d) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

e) i locali destinati ad attività per le quali il Comune è tenuto a sostenere, in forza di legge o convenzione, le spese di funzionamento;

f) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

Le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. 

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla esenzione entro il termine previsto al successivo art. 25.

 


Nell’articolo 21 Bis del Regolamento TARI, "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta",  sono riportate le seguenti indicazioni per le utenze non domestiche:

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi (e p.c. all’ufficio preposto che cura e segue il servizio di “raccolta rifiuti”) del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.


2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:



     

Rid = Qavv / Qtot (Kd)

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente (medio) di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 40% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l’Ufficio LLPP del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.




Nell’articolo 22 del Regolamento  TARI,   sono riportate le "Riduzioni per  inferiori livelli di prestazione del servizio": 

1. Come stabilito nell'apposito Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Nettezza Urbana il servizio comunale di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune di Monte Urano, senza alcuna esclusione, intendendosi quindi servito l'intero territorio comunale. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutti gli insediamenti e/o tutte le utenze interessate da forme di raccolta “porta a porta”. Il tributo per dette zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, è dovuto per intero.

2. Gli insediamenti ricadenti in quelle zone del territorio comunale nelle quali per motivi tecnici-operativi relativi al servizio di raccolta (utenze difficilmente raggiungibili, difficoltà e/o impossibilità di manovra mezzi, tempi di percorrenza tali da non giustificare l'economicità del sevizio) non sia possibile il sistema di raccolta “porta a porta” ma risultano istituiti appositi punti di conferimento collettivo da parte del comune, sono considerati comunque serviti se la distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari. Qualora la distanza sia superiore a tale limite il tributo da applicare è ridotto nella misura del 70%.

3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata dal punto collettivo di raccolta al ciglio della strada pubblica più prossimo all'insediamento, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private all'insediamento medesimo.

4. La riduzione di cui al comma 2 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo tramite dichiarazione di cui ai successivi artt. 24 e 25 e viene meno a decorrere dal giorno successivo al venir meno delle condizioni sopra specificate. Si prescinde dalla dichiarazione sopra indicata nel caso di specifiche segnalazioni di variazioni formulate dall'ufficio di gestione del servizio di nettezza urbana.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di totale mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.


  

Nell’articolo 23 del Regolamento  Tari,  sono riportate il  "Cumulo di riduzioni e agevolazioni":

  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

  2.  In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 75% del tributo dovuto.

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

Le scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno 2023 sono le seguenti (atto CC n.10 del 31/05/2023):

-1° rata scadenza 30/09/2023

-2° rata scadenza 31/10/2023

-3° rata scadenza 01/12/2023

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modelli precompilati inviati insieme all’avviso di pagamento; è possibile effettuare un unico versamento (rata unica) inserendo come codice rata "0101" .
Addebiti diretti SDD
Costi dipendenti dalla propria banca creditrice
no
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
si

La  modalità principale per il pagamento  della Tari è tramite modello F24. Il contribuente riceve l’avviso di pagamento TARI già dilazionato in  rate , sulla base delle tariffe già in vigore per l’anno stesso.  La modalità di invio per tutte le utenze (domestiche e non domestiche)  è prevalentemente cartacea, ossia  tramite il servizio postale. L’avviso di pagamento può  essere  inviato dal Comune al contribuente tramite posta elettronica,  previa  apposita richiesta scritta da parte dello stesso,  redatta su apposito modello.   

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
30/09/2023
33,00%
2° rata
31/10/2023
33,00%
3° rata
01/12/2023
34,00%
Unica
30/09/2023
100,00%

Si avvisa la cittadinanza che chi non avesse ricevuto l'avviso Tari anno 2023 per un disguido postale, può richiederlo all'ufficio Tributi.


DENUNCIA TARI

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, a mezzo raccomandata A.R., atto giudiziario con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o notifica diretta con messo notificatore, di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ( salvo diverse disposizioni di legge).

L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.

Pertanto il termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione anno d'imposta 2017 e per omesso/parziale versamento anno d'imposta 2018 scadrà il 26 marzo 2024 anziché il 31 dicembre 2023.



Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all’intervenuta definitività.


Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.



Sanzioni ed interessi


In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 26, comma 2, lett. a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai punti precedenti,  sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Il tasso di interesse applicato al recupero dell’imposta e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente aumentato di 0,25 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



E’ possibile richiedere la rateizzazione della TARI solamente dopo l’emissione di avviso di accertamento per tardivo pagamento o omessa/infedele/tardiva denuncia  e contestuale irrogazioni delle sanzioni (anche per più annualità), a condizione che non sia ancora stata avviata la riscossione coattiva. 


Qualora il contribuente sia raggiunto da avviso di accertamento per omessa, infedele o tardiva denuncia e per omesso o parziale versamento il cui importo sia superiore ad € 100,00, ovvero, sia raggiunto contestualmente da più avvisi per più annualità, su richiesta del contribuente da presentarsi non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto, il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 10 rate mensili, con importo minimo di ciascuna rata pari ad € 50,00; il pagamento dell’ultima rata comprendente l’importo residuo del debito, oltre agli interessi per la rateazione nella misura di cui al successivo art. 31, estinguerà il debito medesimo.

Il numero massimo di rate può essere aumentato fino a 36, qualora ricorra, nei confronti del contribuente raggiunto da avvisi di accertamento, una delle seguenti condizioni:

a) la complessiva somma del debito tributario del contribuente sia superiore ad 1/10 del reddito annuo lordo prodotto dal contribuente e dai componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini fiscali, di “famiglia nucleare”,    ossia quella composta da genitori e figli, risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta cui risulta scaduto, alla data dell’istanza, il termine per la presentazione della dichiarazione;

b) iscrizioni nelle liste di disoccupazione, inoccupazione o collocamento da parte del contribuente e dei familiari come sopra individuati nel periodo di scadenza degli avvisi di accertamento;

c) stato di salute che comporti l’impossibilità, da parte del contribuente di poter esercitare per periodi almeno superiori a tre mesi, nell’anno di scadenza degli avvisi di accertamento, qualsiasi attività di lavoro dipendente o di impresa, attestato da specifico certificato medico;

d) mancato svolgimento di attività lavorativa remunerata per periodi superiori almeno a tre mesi, ugualmente nell’anno di scadenza degli avvisi di accertamento, attestati da idonea documentazione.

Qualora ricorrano i casi sopra specificati, l’importo minimo della rata sarà pari ad 1/10 del reddito lordo mensile prodotto dai soggetti come sopra specificati, ovvero pari ad € 50,00 qualora tale importo sia superiore a tale limite.

Qualora la somma complessivamente da corrispondere da parte del contribuente superi l’importo di Euro 50.000,00 la concessione della rateizzazione sarà subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con clausola di pagamento “a semplice richiesta”. Sulle somme rateizzate saranno corrisposti gli interessi nella misura stabilita per la dilazione dei crediti tributari erariali dall’art. 21 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno corrisposti unitamente all’importo dilazionato alle scadenze stabilite.


Ferme restando le indicazioni dei commi precedenti, nei confronti del contribuente raggiunto da avvisi di accertamento che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, e nella fattispecie in una delle seguenti condizioni:

a) la complessiva somma del debito tributario del contribuente sia superiore ad 1/10 del reddito annuo lordo prodotto dal contribuente e dai componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini fiscali, di “famiglia nucleare”, ossia quella composta da genitori e figli, risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta cui risulta scaduto, alla data dell’istanza, il termine per la presentazione della dichiarazione;

b) iscrizioni nelle liste di collocamento, disoccupazione e inoccupazione da parte del contribuente o  di un componente del proprio nucleo familiare nel periodo di scadenza degli avvisi di accertamento;

c) stato di salute che comporti l’impossibilità, da parte del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare di poter esercitare per periodi almeno superiori a tre mesi, nell’anno di scadenza degli avvisi di accertamento, qualsiasi attività di lavoro dipendente o di impresa, attestato da specifico certificato medico;

d) mancato svolgimento di attività lavorativa remunerata per periodi superiori almeno a tre mesi, da parte del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare ugualmente nell’anno di scadenza degli avvisi  di  accertamento, attestati da idonea documentazione. E’ assimilata a tale fattispecie la temporanea sospensione almeno per lo stesso periodo, dell’attività di impresa del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare, per causa di forza maggiore in conseguenza di eventi naturali straordinari ed imprevedibili;

può essere concessa, su richiesta del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

·         -da € 500,01 ad € 6.000,00 da 10 a 30 rate mensili;

·         -da € 6000,01  ad € 20.000,00 da 31  a 36 rate mensili;

·         -oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili

fatto salvo, per ciascuno scaglione, un numero inferiore di rate su espressa richiesta del contribuente.


Ai fini dell’ottenimento della rateizzazione non devono sussistere morosità per precedenti rateizzazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni per importi già dilazionati.  In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7  la dilazione      concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo  fino a un numero massimo di rate mensili ulteriori pari a quello originariamente concesso a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del  comma 3.


La scadenza del pagamento della prima rata corrisponderà al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto; le seguenti all’ultimo giorno di ciascun mese immediatamente successivo alla scadenza della prima rata; il mancato pagamento, dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione  comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente riscossione coattiva in unica soluzione.

La rateizzazione non potrà essere concessa nell’ipotesi in cui il pagamento del contribuente entro 60 giorni comporti la riduzione delle sanzioni, salvo il venire meno del beneficio della riduzione delle sanzioni medesime



Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Nel caso il cittadino ritenga ci siano degli errori, anche senza recarsi presso gli Sportelli, può contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente o via e-mail e l’Ufficio provvederà a verificare e a trasmettere via e-mail l’avviso e gli F24 corretti ( tributi@comune.monteurano.fm.it  -  comune.monteurano@emarche.it   tel. 0734/848749-50-51).

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

I contribuenti che intendono richiedere la ricezione di documenti relativi al Tributo Tari tramite posta elettronica, possono comunicarlo compilando ed inviando alla mail  tributi@comune.monteurano.fm.it  -   comune.monteurano@emarche.it il modulo di seguito riportato, oppure presentandosi con lo stesso agli  sportelli: ufficio tributi o ufficio segreteria.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Numero verde 800.98.37.33

Ufficio LLPP 0734/848733


Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Monte Urano è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Con deliberazione di G.C. n.142 del 17/12/2022 il Comune di Monte Urano ha individuato lo SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI per il periodo 2022-2025 (DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF, ART.3, ALLEGATO  A), definendo  gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.  si è stabilito inoltre che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all’interno del provvedimento sopracitato.

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Lo schema I adottato dall’Ente,  determina gli obblighi di qualità  contrattuale e tecnica individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatoti  secondo la tabella 1 (TQRIF),  senza l’introduzione di livelli generali di qualità, rispettando tutti gli obblighi di servizio previsti per lo Schema I previsti alla Tabella 2 nell’Appendice I.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie indistinto tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa sarà necessario individuare i costi generali del servizio e scomporli per la superficie tassabile complessiva: tariffa fissa a mq € 0.239



La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud. Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce. La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.



Per la determinazione della tariffa variabile delle utenze non domestiche, le stesse sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund.


TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund






Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

L’attività di controllo ed accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019 (“accertamento esecutivo”).

Qualora il contribuente sia raggiunto da avviso di accertamento per omessa, infedele o tardiva denuncia e per omesso o parziale versamento il cui importo sia superiore ad € 100,00 ovvero, sia raggiunto contestualmente da più avvisi per più annualità, su richiesta del contribuente da presentarsi non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto, il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 10 rate mensili, con importo minimo di ciascuna rata pari ad € 50,00; il pagamento dell’ultima rata comprendente l’importo residuo del debito, oltre agli interessi per la rateazione nella misura di cui all'art. 32 del Reg. Comunale Tari.

La scadenza del pagamento della prima rata corrisponderà al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto; le seguenti all’ultimo giorno di ciascun mese immediatamente successivo alla scadenza della prima rata; il mancato pagamento, dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente riscossione coattiva in unica soluzione.

La rateizzazione non potrà essere concessa nell’ipotesi in cui il pagamento del contribuente entro 60 giorni comporti la riduzione delle sanzioni, salvo il venire meno del beneficio della riduzione delle sanzioni medesime.

Qualora la somma complessivamente da corrispondere da parte del contribuente superi l’importo di Euro 50.000,00 la concessione della rateizzazione sarà subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con clausola di pagamento “a semplice richiesta”.

Sulle somme rateizzate saranno corrisposti gli interessi nella misura stabilita per la dilazione dei crediti tributari erariali dall’art. 21 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno corrisposti unitamente all’importo dilazionato alle scadenze stabilite

Ferme restando le indicazioni dei commi precedenti, nei confronti del contribuente raggiunto da avvisi di accertamento che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, e nella fattispecie in una delle seguenti condizioni:

a) la complessiva somma del debito tributario del contribuente sia superiore ad 1/10 del reddito annuo lordo prodotto dal contribuente e dai componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini fiscali, di “famiglia nucleare”, ossia quella composta da genitori e figli, risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta cui risulta scaduto, alla data dell’istanza, il termine per la presentazione della dichiarazione;

b) iscrizioni nelle liste di collocamento, disoccupazione e inoccupazione da parte del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare nel periodo di scadenza degli avvisi di accertamento;

c) stato di salute che comporti l’impossibilità, da parte del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare di poter esercitare per periodi almeno superiori a tre mesi, nell’anno di scadenza degli avvisi di accertamento, qualsiasi attività di lavoro dipendente o di impresa, attestato da specifico certificato medico;

d) mancato svolgimento di attività lavorativa remunerata per periodi superiori almeno a tre mesi, da parte del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare ugualmente nell’anno di scadenza degli avvisi di accertamento, attestati da idonea documentazione. E’ assimilata a tale fattispecie la temporanea sospensione almeno per lo stesso periodo, dell’attività di impresa del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare, per causa di forza maggiore in conseguenza di eventi naturali straordinari ed imprevedibili;

può essere concessa, su richiesta del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

·         da € 500,01 ad € 6.000,00 da 10 a 30 rate mensili;

·         da € 6000,01 ad € 20.000,00 da 31 a 36 rate mensili;

·         oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili

fatto salvo, per ciascuno scaglione, un numero inferiore di rate su espressa richiesta del contribuente.

Ai fini dell’ottenimento della rateizzazione non devono sussistere morosità per precedenti rateizzazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni per importi già dilazionati. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui  sopra, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fino a un numero massimo di rate mensili ulteriori pari a quello originariamente concesso a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
Le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:

a)      direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;

b)      a mezzo posta con lettera semplice o raccomandata a/r: in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;

c)      a mezzo posta elettronica all'indirizzo: tributi@comune.monteurano.fm.it, in tal caso si considera presentata nel giorno di protocollazione della mail ;

d)      a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.monteurano@emarche.it; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna.

Tutte le richieste  devono essere regolarmente sottoscritte; nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la richieste  deve essere comunque sottoscritte, anche con firma digitale. 

Termini per la presentazione delle richieste:

- attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani: 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione  dell'immobile;

- variazione o cessazione  del servizio: 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

Le suddette richieste, dovranno essere effettuate compilando i moduli si seguito allegati; le risposte alle stesse saranno comunicate all'utente entro 30 giorni lavorativi .