Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica dell'atto giudiziario con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ( salvo diverse disposizioni di legge).
L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
quelle di cui all’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n.
160.
Sanzioni ed interessi
In caso di
omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione,
si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In caso di
omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per
cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di
infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 26,
comma 2, lett. a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello
stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le
sanzioni di cui ai punti precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine
per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Il tasso
di interesse applicato al recupero dell’imposta e ai rimborsi effettuati è pari
al tasso di interesse legale vigente aumentato di 0,25 punti percentuali,
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
E’ possibile richiedere la rateizzazione della TARI solamente dopo l’emissione di avviso di accertamento per tardivo pagamento o omessa/infedele/tardiva denuncia e contestuale irrogazioni delle sanzioni (anche per più annualità), a condizione che non sia ancora stata avviata la riscossione coattiva.
Qualora il
contribuente sia raggiunto da avviso di accertamento per omessa, infedele o
tardiva denuncia e per omesso o parziale versamento il cui importo sia
superiore ad € 100,00, ovvero, sia raggiunto contestualmente da più avvisi per
più annualità, su richiesta del contribuente da presentarsi non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto, il
pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 10 rate mensili, con
importo minimo di ciascuna rata pari ad € 50,00; il pagamento dell’ultima rata comprendente l’importo residuo del debito,
oltre agli interessi per la rateazione nella misura di cui al successivo art. 31,
estinguerà il debito medesimo.
Il numero
massimo di rate può essere aumentato fino a 36, qualora ricorra, nei confronti
del contribuente raggiunto da avvisi di accertamento, una delle seguenti
condizioni:
a) la
complessiva somma del debito tributario del contribuente sia superiore ad 1/10
del reddito annuo lordo prodotto dal contribuente e dai componenti il proprio
nucleo familiare, così come inteso ai fini fiscali, di “famiglia nucleare”, ossia quella composta da genitori e figli,
risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta cui risulta
scaduto, alla data dell’istanza, il termine per la presentazione della
dichiarazione;
b) iscrizioni
nelle liste di disoccupazione, inoccupazione o collocamento da parte del
contribuente e dei familiari come sopra individuati nel periodo di scadenza
degli avvisi di accertamento;
c) stato di
salute che comporti l’impossibilità, da parte del contribuente di poter
esercitare per periodi almeno superiori a tre mesi, nell’anno di scadenza degli
avvisi di accertamento, qualsiasi attività di lavoro dipendente o di impresa,
attestato da specifico certificato medico;
d) mancato
svolgimento di attività lavorativa remunerata per periodi superiori almeno a
tre mesi, ugualmente nell’anno di scadenza degli avvisi di accertamento,
attestati da idonea documentazione.
Qualora
ricorrano i casi sopra specificati, l’importo minimo della rata sarà pari ad
1/10 del reddito lordo mensile prodotto dai soggetti come sopra specificati,
ovvero pari ad € 50,00 qualora tale importo sia superiore a tale limite.
Qualora la somma complessivamente da corrispondere da parte del
contribuente superi l’importo di Euro 50.000,00 la concessione della
rateizzazione sarà subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con clausola di pagamento “a
semplice richiesta”. Sulle somme rateizzate saranno corrisposti gli interessi nella
misura stabilita per la dilazione dei crediti tributari erariali dall’art. 21
del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno corrisposti unitamente all’importo
dilazionato alle scadenze stabilite.
Ferme restando le indicazioni dei
commi precedenti, nei confronti del contribuente raggiunto da avvisi di
accertamento che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà,
e nella fattispecie in una delle seguenti condizioni:
a) la complessiva somma del debito
tributario del contribuente sia superiore ad 1/10 del reddito annuo lordo
prodotto dal contribuente e dai componenti il proprio nucleo familiare, così
come inteso ai fini fiscali, di “famiglia nucleare”, ossia quella composta da
genitori e figli, risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di
imposta cui risulta scaduto, alla data dell’istanza, il termine per la
presentazione della dichiarazione;
b) iscrizioni nelle liste di collocamento, disoccupazione e
inoccupazione da parte del contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare nel
periodo di scadenza degli avvisi di accertamento;
c) stato di salute che comporti l’impossibilità, da parte del
contribuente o di un componente del proprio nucleo familiare di poter
esercitare per periodi almeno superiori a tre mesi, nell’anno di scadenza degli
avvisi di accertamento, qualsiasi attività di lavoro dipendente o di impresa, attestato
da specifico certificato medico;
d) mancato svolgimento di attività lavorativa remunerata per periodi
superiori almeno a tre mesi, da parte del contribuente o di un componente del
proprio nucleo familiare ugualmente nell’anno di scadenza degli avvisi di
accertamento, attestati da idonea documentazione. E’ assimilata a tale
fattispecie la temporanea sospensione almeno per lo stesso periodo,
dell’attività di impresa del contribuente o di un componente del proprio nucleo
familiare, per causa di forza maggiore in conseguenza di eventi naturali
straordinari ed imprevedibili;
può essere concessa, su richiesta
del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il
seguente schema:
· -da € 500,01 ad € 6.000,00 da 10 a 30 rate mensili;
· -da € 6000,01 ad
€ 20.000,00 da 31 a 36 rate mensili;
· -oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili
fatto salvo, per
ciascuno scaglione, un numero inferiore di rate su espressa richiesta del
contribuente.
Ai fini dell’ottenimento della rateizzazione non devono sussistere
morosità per precedenti rateizzazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni
per importi già dilazionati. In caso di
comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7 la dilazione concessa può essere prorogata una sola
volta, per un ulteriore periodo fino a
un numero massimo di rate mensili ulteriori pari a quello originariamente
concesso a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3.
La scadenza del pagamento della prima rata
corrisponderà al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto; le seguenti
all’ultimo giorno di ciascun mese immediatamente successivo alla scadenza della
prima rata; il mancato pagamento, dopo espresso sollecito di due rate anche non
consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione comporterà la decadenza dal beneficio della
rateizzazione e la conseguente riscossione coattiva in unica soluzione.
La rateizzazione non potrà essere concessa nell’ipotesi in cui il
pagamento del contribuente entro 60 giorni comporti la riduzione delle
sanzioni, salvo il venire meno del beneficio della riduzione delle sanzioni
medesime