ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TARI
ART.29 RISCOSSIONE
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti
notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e
la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o
accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento
deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato
anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in almeno due rate, con scadenza di norma
alla fine dei mesi di giugno e dicembre; è sempre comunque consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
4. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, scadenze
diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 3, dandone previa e ampia notizia.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,
in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici.
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. L'importo
minimo riscuotibile per la tassa rifiuti giornaliera è di euro uno
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno
del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante
conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il
Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di
ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare
in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di
accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle
sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli
interessi di mora.
Ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile
affidare, fino alla scadenza del contratto, l’accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai
soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione della TARES. E’ altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di
cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.