Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Le rateizzazioni e la dilazione del versamento degli importi relativi a somme derivanti da avvisi di accertamento o da provvedimenti di recupero anni pregressi sono verificabili nel Regolamento generale delle entrate comunali.
Gli avvisi di pagamento (cd. bonari relativi all'anno in corso) escono, di norma, in 2 rate scadenti 31 luglio e 2 dicembre di ogni anno.
Gli stessi possono essere ulteriormente rateizzati su richiesta seguendo il seguente art. 20 del regolamento TARI :
1. La rateizzazione degli avvisi bonari viene
concessa in caso di temporanea difficoltà economica, su richiesta del
contribuente entro la scadenza del termine di pagamento.
2. Di norma possono essere concesse un numero
massimo di tre rate e comunque l’importo di ciascuna rata non può essere
inferiore ad euro 50,00;
3. La scadenza delle rate non può superare la
scadenza della prima rata dell’avviso bonario dell’anno successivo.
4. In caso di mancato pagamento nel corso del
periodo delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio
della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso
versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo
di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui
riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di
cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data
di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
5. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad
omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10,
comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sezione in aggiornamento