RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) ed interessi moratori.
Essendo una procedura di regolarizzazione su base autonoma e volontaria, occorre che essa avvenga:
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prima che l’Ufficio abbia formalmente comunicato al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
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prima che l’Ufficio abbia notificato al contribuente gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l’inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.
Infatti la procedura di ravvedimento operoso, che comporta la riduzioni delle sanzioni, non è possibile rispetto a posizioni già in corso di verifica, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, nonché per imposta già contestata con avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, al quale si rimanda per l’individuazione delle specifiche fattispecie per le quali è applicabile il ravvedimento operoso nonché alla corrispondente riduzione delle sanzioni.
E’ ammesso il ravvedimento operoso parziale frazionato a rischio del contribuente sugli importi non ancora regolarizzati.
Occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa.
Calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa, come definita dalla normativa;
Calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
+ 0,05% annuo dal 01/01/2020 al
31/12/2020;
+ 0,01% annuo dal 01/01/2021 al
31/12/2021;
+ 1,25% annuo dal 01/01/2022 al
31/12/2022;
+ 5% annuo dal 01/01/2023 al
31/12/2023;
+ 2,50% annuo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
+ 2% annuo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
+ 1,6% annuo dal 01/01/2026.
Dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24, F24 semplificato o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”.
Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00.
Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.
Si precisa che qualora la regolarizzazione riguardi più annualità d’imposta, dovranno essere compilati sul modello F24 tanti righi quante sono le annualità e/o le rate cui si riferisce il versamento, indicando l’ammontare di imposta+sanzioni+interessi dovuta per quella specifica annualità o per quella specifica rata (acconto o saldo).
Non è corretto, quindi, compilare un unico rigo nel quale viene riportata l’intera somma arretrata da versare.
Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, conserverà la ricevuta del versamento eseguito, nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata salvo la presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti dalla normativa vigente.
A seguito della regolarizzazione (tramite versamento di imposta + sanzioni ridotte + interessi) il contribuente ottiene automaticamente la regolarizzazione della sua posizione fiscale, salvo nel caso in cui i conteggi non siano stati effettuati nel modo corretto e conforme alla normativa. In quest’ultimo caso, le somme versate verranno utilizzate dall’Ufficio e scontate da eventuali maggiori somme dovute per medesima annualità d’imposta.
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Riolunato invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali:
0,50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022
5,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023
2,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024
2,00% dal 01/01/2025 al 31/12/2025
1,60% dal 01/01/2026 al 31/12/2026
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I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di sollecito o un avviso di accertamento possono contattare l'Ufficio Tributi.
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