RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Interessi:
0,50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015 DM ECONOMIA 11/12/2014
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 DM ECONOMIA 11/12/2015
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017 DM ECONOMIA 07/12/2016
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018 DM ECONOMIA 13/12/2017
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019 DM ECONOMIA 12/12/2018
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020 DM ECONOMIA 12/12/2019
0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021 DM ECONOMIA 11/12/2020
1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022 DM ECONOMIA 13/12/2021
5,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023 DM ECONOMIA 13/12/2022
2,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024 DM ECONOMIA 29/11/2023
2,00% dal 01/01/2025 al 31/12/2025 DM ECONOMIA 10/12/2024
1,60% dal 01/01/2026 al 31/12/2026 DM ECONOMIA 10/12/2025
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Riolunato invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali:
0,50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022
5,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023
2,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024
2,00% dal 01/01/2025 al 31/12/2025
1,60% dal 01/01/2026 al 31/12/2026
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I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di sollecito o un avviso di accertamento possono contattare l'Ufficio Tributi.
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