Si riporta l'art. 34 del vigente Regolamento Comunale
1. In caso di omesso, insufficiente o
tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte
scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto
Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per
la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.
17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno
solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione
amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50
euro.
3.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui
all’articolo 32, comma 2, lettera a) entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La
contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione.
5.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono
ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6.
Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per
le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.