I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di variazione, di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma precedente. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data della ricevuta di ritorno per la posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine previsto (30 giugno).
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o denunce e segnalazioni di inizio attività, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo famigliare delle utenze domestiche residenti, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d’ufficio dall’anagrafe comunale, tranne i casi previsti nell’art. 13 del vigente regolamento TARI.
7. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
9. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve, obbligatoriamente, contenere almeno i seguenti elementi:
Utenze domestiche:
a. Generalità dell'occupante / detentore / possessore /, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
h. Ulteriori elementi potranno essere contenuti nei moduli predisposti dal Comune.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
h. Ulteriori elementi potranno essere contenuti nei moduli predisposti dal Comune.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
Per ogni richiesta/informazione sulla TARI contattare lo sportello tributi presso:
AMGA LEGNANO Spa - Via per Busto Arsizio, 53 – Legnano (Mi)
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Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 13.00 (esclusi giorni festivi)
Telefono: 800 913227 / 0331884730 lun – ven dalle 10.00 alle 12.00 (esclusi giorni festivi)
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