Trasparenza Rifiuti Burago di Molgora
Trasparenza Rifiuti Burago di Molgora

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Burago di Molgora

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Burago di Molgora

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Trasparenza Rifiuti Burago di Molgora
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Gli affidamenti “in house providing” attualmente in corso sono quelli relativi ai contratti, che comprende i servizi di:


a) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade e servizi complementari;
b) servizi di raccolta carta/cartone – vetro - multipack porta a porta e c/o piattaforma ecologica;
c) servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici e frazione secco delle utenze domestiche porta a porta;
d) servizio di raccolta, smaltimento e recupero di rottami metallici;
e) servizio di recupero olio minerale esausto;
f) servizio di recupero batterie al piombo;
g) servizio svuotamento cestini

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

L’Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, gestisce i rapporti con i contribuenti previo appuntamento nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid.

Ulteriori recapiti telefonici per contattare il Comune:

  • 039/69903214
  • 039/69903213


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
ESPORRE I RIFIUTI DALLE ORE 20.00 DEL GIORNO PRECEDENTE ALLE ORE 6.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA.

PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA FERMI 

TELEFONO NR. 039.6612765


ORARI:

INVERNO (01/10-31/03): 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 14.00 – 17.00

SABATO 9.00 – 12.00 E 14.00 – 17.00


ESTATE (01.04/30/09): 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 14.00 – 18.00

SABATO 8.00 – 12.00 E 14.00 – 18.00


CHIUSURA NEI GIORNI DI FESTA NAZIONALE.


  • SI POSSONO PORTARE SOLO MATERIALI NON RACCOLTI A DOMICILIO
  • INGRESSO CON CARTA CNS/CRS O CEM CARD 
  • LA CEM CARD E’ RILASCIATA DALL’UFFICIO TRIBUTI 

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Quattro componenti
Per un'utenza Domestica di 80mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 225,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,76
Tariffa variabile: € 153,7
Quota fissa: € 0,76 * 80 * (365/365) = € 60,80
Quota variabile: € 153,7 * (365/365) = € 153,70
Totale imposta: € 60,80 + € 153,70 = € 214,50
Totale: € 214,50 + 5 % = € 225,23
Totale arrotondato: € 225,00
Box Accessorio
Per un'utenza Domestica di 13mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 10,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,76
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 0,76 * 13 * (365/365) = € 9,88
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 9,88 + € 0,00 = € 9,88
Totale: € 9,88 + 5 % = € 10,37
Totale arrotondato: € 10,00


A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI)  in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019. 


La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario. 


Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:
a) copertura totale del costo del servizio;
b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/4/1999;


Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all’art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al “Piano Finanziario degli Interventi”.


Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata dal sito del Comune di Burago di Molgora nella sezione modulistica.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 2.460,63 t
Cluster: Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud - € 45,2078
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 84,83%
Fattori di contesto del comune: € 5,21670670940268
Economie e diseconomie di scala: € 0,59042
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 10
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 14,64 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 45,86 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 39,14 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 3,89 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
DELIBERA NR. 21 DEL 29.06.2021 AVENTE PER OGGETTO: "

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER INTRODURRE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RAGIONE DELLE CONSEGUENZE DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER L’ANNO 2021.


SOLO PER L'ANNO 2021

A favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica, è concesso un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2021 (parte fissa e parte variabile), stabilendo che:

  • Il richiedente deve documentare di:

    • possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00= oppure

    • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro oppure

    • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.   




L’utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell’intestatario della tassa con l’indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE);

Per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 settembre dell’anno 2021, apposita istanza che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;





Il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per le utenze non domestiche;











      



     



Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modelli precompilati inviati insieme all’invito al pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.


In particolare, il versamento può essere effettuato:


mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005,
n. 82 (Pago Pa);
tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: conto corrente postale.

2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all’utente una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.


3. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall’Autorità. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. 

A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata Acconto e unica soluzione
01/07/2024
50,00%
2° rata Saldo
02/12/2024
50,00%

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ed anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, così come comunicate dal Comune ai contribuenti.

Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 03/06/2024, il Comune ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2024.
Come stabilito dal Regolamento Generale delle entrate vigente e dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 56 del 15/05/2024 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate:
1° rata (acconto) scadenza 01/07/2024, 2° rata (saldo) scadenza 02/12/2024 oppure in un' unica soluzione (acconto e saldo) scadenza 01.07.2024 in base alle tariffe deliberate per l’anno 2024.


Qualora l’avviso di pagamento dovesse pervenire in prossimità della scadenza, il termine di pagamento è prorogato di ulteriori 15 giorni senza alcun aggravio di sanzioni e interessi. 





Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI MORATORI ART. 18 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 25.09.2020


1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell’atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell’atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell’atto.


2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.


3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l’avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l’importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.


4. In caso di omesso pagamento dell’importo indicato nell’avviso di accertamento o dell’ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.


5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.


6. Le sanzioni laddove previsto relative alle entrate extra-tributarie sono determinate nei regolamenti di ogni singola entrata.



Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell’Ente, disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi dell’utente:
il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; 
- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.


2. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare all’Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.


3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all’utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

TRAMITE EMAIL tributi@comune.buragodimolgora.mb.it

TRAMITE PEC comune.buragodimolgora.mb@legalmail.it

SPORTELLO TRIBUTI SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO DI TELEFONO 039.69903.230

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
NON ATTIVO
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Burago di Molgora è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

1. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 8 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:


a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
c) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
d) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
e) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006,
n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
MODALITA’ PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata dall’utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.

2. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l’ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 2.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.


MODALITA’ PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 2 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo (non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
 
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
8. Entro trenta (30) giorni lavorativi l’ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 3.