3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Gli affidamenti “in house providing” attualmente in corso sono quelli relativi ai contratti, che comprende i servizi di:
b) servizi di raccolta carta/cartone – vetro - multipack porta a porta e c/o piattaforma ecologica;
c) servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici e frazione secco delle utenze domestiche porta a porta;
d) servizio di raccolta, smaltimento e recupero di rottami metallici;
e) servizio di recupero olio minerale esausto;
f) servizio di recupero batterie al piombo;
g) servizio svuotamento cestini
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
L’Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, gestisce i rapporti con i contribuenti previo appuntamento nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid.
Ulteriori recapiti telefonici per contattare il Comune:
- 039/69903214
- 039/69903213
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA FERMI
TELEFONO NR. 039.6612765
INVERNO (01/10-31/03):
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 14.00 – 17.00
SABATO 9.00 – 12.00 E 14.00 – 17.00
ESTATE (01.04/30/09):
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 14.00 – 18.00
SABATO 8.00 – 12.00 E 14.00 – 18.00
CHIUSURA NEI GIORNI DI FESTA NAZIONALE.
- SI POSSONO PORTARE SOLO MATERIALI NON RACCOLTI A DOMICILIO
- INGRESSO CON CARTA CNS/CRS O CEM CARD
- LA CEM CARD E’ RILASCIATA DALL’UFFICIO TRIBUTI
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Quattro componenti
Box Accessorio
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
a) copertura totale del costo del servizio;
b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/4/1999;
Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all’art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al “Piano Finanziario degli Interventi”.
Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata dal sito del Comune di Burago di Molgora nella sezione modulistica.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER INTRODURRE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RAGIONE DELLE CONSEGUENZE DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER L’ANNO 2021.
SOLO PER L'ANNO 2021
A favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica, è concesso un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2021 (parte fissa e parte variabile), stabilendo che:
-
Il richiedente deve documentare di:
-
possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00= oppure
-
appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro oppure
-
appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
L’utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell’intestatario della tassa con l’indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE);
Per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 settembre dell’anno 2021, apposita istanza che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
Il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per le utenze non domestiche;
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
In particolare, il versamento può essere effettuato:
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all’utente una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall’Autorità. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata Acconto e unica soluzione
2° rata Saldo
Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ed anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, così come comunicate dal Comune ai contribuenti.
Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 03/06/2024, il Comune ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2024.
Come stabilito dal Regolamento Generale delle entrate vigente e dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 56 del 15/05/2024 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate:
1° rata (acconto) scadenza 01/07/2024, 2° rata (saldo) scadenza 02/12/2024 oppure in un' unica soluzione (acconto e saldo) scadenza 01.07.2024 in base alle tariffe deliberate per l’anno 2024.
Qualora l’avviso di pagamento dovesse pervenire in prossimità della scadenza, il termine di pagamento è prorogato di ulteriori 15 giorni senza alcun aggravio di sanzioni e interessi.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI MORATORI ART. 18 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 25.09.2020
1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell’atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell’atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell’atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l’avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l’importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell’importo indicato nell’avviso di accertamento o dell’ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
6. Le sanzioni laddove previsto relative alle entrate extra-tributarie sono determinate nei regolamenti di ogni singola entrata.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati
1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell’Ente, disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi dell’utente:
il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare all’Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all’utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
TRAMITE EMAIL tributi@comune.buragodimolgora.mb.it
TRAMITE PEC comune.buragodimolgora.mb@legalmail.it
SPORTELLO TRIBUTI SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO DI TELEFONO 039.69903.230
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
1. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 8 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
1. La richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata dall’utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.
2. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l’ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 2.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
MODALITA’ PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 2 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo (non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
8. Entro trenta (30) giorni lavorativi l’ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 3.