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le rateizzazioni sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, del regolamento TARI e dell'articolo 18 del regolamento generale sulle entrate:
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l'articolo 26, comma 7, regolamento TARI recita: "Nei
casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere
una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente
comma 4 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione
che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei
tributi relativi agli anni precedenti:
a)
contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai
sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l’annualità
precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per
disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o
idrico;
b)
contribuenti che si trovano in condizioni economico sociali disagiate
certificate dai Servizi Sociali;
c)
qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi
del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei
due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
Per
accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a
presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata
ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle
rate saranno valutati dall’ufficio tributi in relazione all’entità
dell’importo dovuto e sulla base di quanto stabilito dal vigente
Regolamento Generale delle Entrate".;
3. l'articolo 18 del regolamento generale delle entrate recita: 1. Per
debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi
e dei regolamenti disciplinanti
ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui
al DPR 29/09/1973 n. 602 e D.lgs. 26/02/1999 n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura
tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima
dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) su istanza del debitore quando lo stesso si trova in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria; b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere auto-certificata dal debitore; c) l'importo minimo da porre in rateizzazione deve essere uguale o maggiore a € 200,00; d) la rata minima non deve essere inferiore a € 30,00; e) per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è
pari a
24 (ventiquattro) mesi; f) per somme complessivamente inferiori o uguali a 10.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è
di 36 (trentasei)
mesi; g) per somme complessivamente inferiori o uguali a 50.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è
di 48 (quarantotto) mesi; h) per somme complessivamente superiori a 50.000,00 euro, la durata massima di rateizzazione è
di 72 (settantadue) mesi; i) per importi superiori a 50.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa aventi i requisiti di legge; j) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; k) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli
interessi.
2. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse,
alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1,
soltanto previo versamento
di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute
ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal
Comune. Nel caso
il cui ammontare del debito residuo risulti superiore a €
50.000,00 è necessaria la previa prestazione
di idonea garanzia.
3. Soggetto
competente alle concessioni di dilazioni di pagamento è il
responsabile delle singole entrate.
4. Per
quanto concerne le quote iscritte a ruolo e trasmesse all’Agenzia
delle Entrate Riscossione per il recupero dei crediti pre-coattivo, coattivo e volontario/spontaneo,
si autorizza la medesima a concedere ai contribuenti che ne facciano richiesta la rateazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.P.R.
n. 602/73.