RIDUZIONI
UTENZE DOMESTICHE:
Ai
sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tassa, per la
sola parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
Il tributo è ridotto,
per la sola parte variabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
- del 30% per i nuclei
familiari composti da una o due persone di età non inferiore ad anni 65 che non
siano proprietarie o usufruttuarie di altre abitazioni oltre la prima e che
percepiscano un reddito imponibile complessivo annuo non superiore a €
13.500,00 nel caso di unico occupante e ad € 17.500,00 nel caso di due
occupanti.
- del 30% per i nuclei
familiari composti da almeno quattro persone con più di due figli fiscalmente a
carico, con reddito imponibile complessivo annuo non superiore ad € 40.000,00.
2. Le riduzioni di
cui al punto 1 e 2 sono concesse alle seguenti condizioni:
che le circostanze per la
riduzioni si siano già verificate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
che venga presentata domanda di
riduzione annualmente.
3. La Giunta Municipale annualmente
può rideterminare i limiti di reddito di cui al comma 1, nonché il termine di
presentazione delle domande.
Le riduzioni di cui ai punti 1
e 2, avente natura di agevolazioni, trovano copertura con risorse diverse da
proventi del tributo.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il
compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata
alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo
continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione
attestante l’acquisizione in proprio dell’apposito contenitore
5. Le riduzioni cessano di operare alla
data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della
relativa dichiarazione.
RIDUZIONI
UTENZE NON DOMESTICHE:
1.
E’ riconosciuta un’agevolazione sulla tassa
smaltimento rifiuti (TARI) a favore delle nuove attività d’impresa per i primi
due anni a condizione che ricorrano le suddette condizioni:
A) Sotto il profilo
soggettivo:
L‘imprenditore
che avvii la nuova attività deve:
1. appartenere
a una di queste forme giuridiche (persone fisiche, ditte individuali e società,
ad esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni)
2.
l’attività
non deve essere aperta a fronte dell’avvenuta cessazione, nei sei mesi
precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella
nuova.
B) Sotto il profilo
oggettivo:
1.
le unità immobiliari devono essere destinate ad
attività commerciali o artigianali, accatastate nelle categorie C1, C2, C3 e D.
2. Per avere
diritto all’aliquota agevolata il contribuente deve presentare, unitamente alla
prescritta dichiarazione di occupazione dei locali ai fini TARI, apposita
autocertificazione ai sensi del DP.R. 445/2000, in cui venga dichiarato il
possesso dei requisiti previsti.
3. L’agevolazione,
consistente in una riduzione della tariffa fissa e variabile, può arrivare fino
all’azzeramento dell’imposta dovuta in relazione al numero delle attività
avviate ed in possesso dei requisiti e delle somme stanziate in bilancio.