E' possibile rateizzare gli importi insoluti sulla base di quanto previsto dal regolamento TARIP approvato dal Consiglio Comunale con delibera 52 del 16/12/2024.
Art. 36 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria - Regolamento TARIP corrispettiva
1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente articolo 35, comma 3:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
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degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
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degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
Art. 37 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva
1. Il Gestore, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1 commi 796 e ss. la dilazione di pagamento delle somme richieste mediante accertamento esecutivo o con procedure per la riscossione coattiva del credito, nel rispetto delle seguenti regole:
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l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00;
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l’articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:
Fasce di debito Numero rate mensili
da € 100,00 a € 500,00 fino a quattro rate
da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
oltre € 20.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili
2. Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
3. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
5. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta.
8. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile.
9. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell’atto di accertamento.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
12. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
13. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
14. Il fermo amministrativo e l’ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell’istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.