1. In caso di omesso o insufficiente versamento della
TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 s.m.i. Per la
predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17,
comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In
caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In
caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui
all’articolo 27 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad
un terzo come previsto al comma 699 dell’articolo 1 della Legge
n.147/2013 se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi nei
casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Ai
sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine
per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il
versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di
accertamento può essere notificato a mezzo PEC, a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui
l'atto è ricevuto.
7. Ai
sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto
compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs.
218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del
contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Si
applicano altresì le norme dell’art. 10 bis L.157/2019 di conversione del
D.L.124/2019 sul ravvedimento operoso;
In
caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui all'articolo
28 del vigente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla
riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. La
notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento
è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.