3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Sei Toscana srl
Sede amministrativa: via Simone Martini 57, 53100 Siena
Sede legale: via Fontebranda 65, 53100 Siena
Telefono: 0577 1524435
Fax: 0577 1524439
Email: segreteria@seitoscana.it
PEC: seitoscana@legalmail.it
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
TARIFFAZIONE TARI
Potete rivolgervi a:
Ufficio Tributi del Comune di Pieve Santo Stefano
Telefono:0575/797728
e-mail: tributi@pievesantostefano.net
GESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI
Potete rivolgervi a:
SEI TOSCANA SRL
sede legale: Via Fontebranda n. 65, Siena
Telefono: 0577/1524435
e-mail: segreteria@seitoscana.it
3.1.C Modulistica e reclami
Accedendo al seguente link https://seitoscana.it/segnalazioni-reclami-consigli sarà possibile:
- segnalare eventuali disguidi e mancanze relative al servizio;
- indicare situazioni di criticità;
- fornire consigli e suggerimenti utili al miglioramento del servizio.
3.1.D Calendario e orari raccolta
ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA
Ad oggi presso il Comune di Pieve Santo Stefano non viene svolto il servizio di raccolta porta a porta.
Lungo le strade del paese si trovano cassonetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
E' possibile conferire l’olio alimentare esausto (quello utilizzato per la preparazione e conservazione del cibo), oltre che al centro di raccolta, anche negli appositi punti di raccolta che si trovano in piazza Europa, in via della Verna (a fianco del parco giochi), in via Divisione Garibaldi (incrocio via Cavour) e in zona Pontevecchio, di fronte alla Casina dell’acqua.
Il centro di raccolta è aperto:
Martedì mattina dalle ore 09:00 alle 12:00
Giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 18:00
Sabato mattina dalle ore 09:00 alle 12:00
CODICE CER | DESCRIZIONE MATERIALE CONFERIBILE AL CENTRO DI RACCOLTA |
---|---|
150110 | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
150111 | Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti |
160107 | Filtri dell'olio |
160103 | Pneumatici fuori uso |
170904 | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) |
200121 | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
200135 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
200136 | RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici) |
200123 | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
200133 | Pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche |
200134 | Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
200127 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
200128 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
200138 | Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
200140 | Metalli |
200201 | Rifiuti biodegradabili |
200125 | Oli e grassi commestibili |
200126 | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
200307 | Rifiuti ingombranti |
200101 | Carta e cartone |
150106 | Imballaggi in materiali misti |
200131 | Medicinali citotossici e citostatici |
080318 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
3.1.E Campagne straordinarie
Aperture centri di raccolta
- APERTURA CENTRO DI RACCOLTA: MARTEDI DALLE ORE 09.00 ALLE 12.00, GIOVEDI DALLE ORE 14.00 ALLE 18.00, SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00
Prenotazione telefonica per ritiro rifiuti ingombranti
NUMERO VERDE 800-127484
dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 13:30 alle 17:00
il venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
Prenotazione tramite email
Puoi prenotare il ritiro inviando una email all'indirizzo ingombranti@seitoscana.it inserendo i tuoi dati personali e l'elenco dei rifiuti da ritirare
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRO DI RACCOLTA PIEVE SANTO STEFANO
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
Percentuali raccolta differenziata Comune di Pieve Santo Stefano
2017
33.02%
Dato certificato ARRR*36.97%
Dato certificato ARRR*42.35%
Dato certificato ARRR*2020
44,43%
Dato aggiornato al 10-20203.1.I Calendario e orari pulizia strade
PIEVE CENTRO ZONA MERCATO (VIA ROMA, VIA MICHELANGELO, VIA ANTICHE PRIGIONI, VIA CHIASSO DELLE ROSE, P.ZZA DELLE OCHE, P.ZZA PELLEGRINI, P.ZZA SANTO STEFANO
PIEVE CENTRO - VIA MICHELANGELO, VIA ROMA, VIA CHIASSOLE DEL GELSOMINO, VIA DELLE ANTICHE PRIGIONI, VIA CHIASSO DELLE ROSE, P.ZZA DELLE OCHE, P.ZZA PELLEGRINI, P.ZZA SANTO STEFANO
PIEVE CENTRO - VIA MICHELANGELO, VIA ROMA, VIA DELLE ANTICHE PRIGIONI, VIA CHIASSO DELLE ROSE, P.ZZA DELLE OCHE, P.ZZA PELLEGRINI, P.ZZA SANTO STEFANO
FRAZ. MADONNUCCIA: SPAZZAMENTO MISTO 2 SABATI MATTINA AL MESE (OGNI 2 MESI VENGONO EFFETTUATE 3 MATTINE) - 2°, 4°, 5° SABATO DEL MESE.
MONTALONE: SPAZZAMENTO MANUALE 2 MARTEDI' MATTINA AL MESE - 1° - 3° MARTEDI' DEL MESE.
FRAZ. VALSAVIGNONE: SPAZZAMENTO MANUALE, 2 MARTEDI' MATTINA AL MESE (OGNI 2 MESI VENGONO EFFETTUATE 3 MATTINE)- 2°- 4°-5° MARTEDI' DEL MESE.
CAMPO ALLA BADIA, VIA TIBERINA, PONTE NUOVO, P.ZZA EUROPA: SPAZZAMENTO MISTO 1° E 3° LUNEDI' POMERIGGIO DEL MESE.
VIA RIALTO, VIA TIBERINA, VIA UNITA' D'ITALIA, P.ZZA EUROPA, P.ZZA PONTE NUOVO: SPAZZAMENTO MISTO 2 LUNEDI' POMERIGGIO AL MESE (OGNI 2 MESE VENGONO EFFETTUATI 3 LUNEDI POMERIGGIO ) - 2° - 4°- 5° LUNEDI DEL MESE.
VIA ROMA, VIA TIBERINA, VIA UNITA' D'ITALIA, VIA ALBERTO MARIA CAMAITI, VIA DEL FALCONE, VIA LOMBARDIA, VIA LUNGOTEVERE COLLEDESTRO, VIA ALBERTO MARIA CAMAITI, VIA DELLA VIGNA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' VIA MIGNONE, VIA COUPERS, VIA TOSCANA, VIA DEL GIOIELLO, VIA DEL FALCONE, VIA VENETO, VIA SALVADOR ALLENDE, PONTE NUOVO, VIA MADONNA DEI LUMI, P.ZZA PONTE NUOVO, P.ZZA PONTE VECCHIO:
SPAZZAMENTO MISTO 2° - 4° - 5° SABATO MATTINA DEL MESE.
VIA DELLA VERNA, VIA DELLA CASINA, VIA ANCIONE, VIA POGGIOLINO DELLE VIOLE, VIA DEI TIGLI, VIA C. CAVOUR, VIA MONTEFUMAIOLO, VIA GROSSETO, VIA DONACATO, VIA COUPERS, VIA CASA VECCHIA, VIA SIENA, VIA TIBERINA, VIA DIVISIONE GARIBALDI, VIA G. MAZZINI, P.ZZA PONTEVECCHIO:
SPAZZAMENTO MISTO 2°- 4°-5° SABATO DEL MESE.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON TRE COMPONENTI
ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta comunale, è prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al Comune dell’effettuazione del compostaggio. La riduzione sarà applicata soltanto dal momento che saranno definite dal Soggetto gestore del Centro di Raccolta le modalità di quantificazione delle varie tipologie di RD conferiti dalle singole utenze.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari al 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo.
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193, del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario od adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento od altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD od altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
RIDUZIONI TARIFFARIE
1. Ai sensi del comma 679, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%; b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%; c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%; d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano od abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%; e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, concede ai richiedenti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti interessati dovranno presentare una specifica richiesta al Comune. Hanno diritto per la concessione del sussidio: a) le persone anziane che hanno superato il 65° anno di età purché vivono sole od in coppia, in questo caso anche il coniuge e/o l’altro convivente deve aver superato il 65° anno di età. Potranno far parte del nucleo familiare anche eventuali figli minori e/o soggetti che hanno compiuto il 18° anno di età, affetti da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa certificata dalla A.S.L. superiore ai 2/3; b) il sussidio sarà erogato esclusivamente facendo riferimento all’importo del tributo, calcolato limitatamente ai locali direttamente abitati in maniera continua dal nucleo familiare del richiedente e con l’esclusione di quei locali eventualmente sub-affittati.
Il Comune esonera dal pagamento della tassa rifiuti le persone seguite dai Servizi Sociali che si trovano in stato di indigenza e per le quali persone i predetti servizi hanno presentato la domanda di esenzione. Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Sociale e dell’ufficio tributi viene valutata la richiesta presentata sulla base dei seguenti parametri:
-
ISEE non superiore ad euro 8.500,00.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI è effettuato in due rate con la seguente scadenza: - 1° acconto scadenza il 31 luglio dell’anno di competenza; - conguaglio scadenza il 31/01 dell’anno successivo.
La percentuale da versare come acconto sarà stabilita ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale.
Con l’apposito provvedimento la Giunta Municipale può modificare le scadenze previste nel presente regolamento.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30%, dell’importo omesso o tardivamente versato
stabilita dall’articolo 13, del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al
primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione
non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 472/1997.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), entro il
termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura indicata nel vigente
Regolamento generale delle entrate.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.