Dilazioni di pagamento - Art. 10 vigente Regolamento generale delle Entrate comunali
Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie, su richiesta dell’interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
SCHEMA RATEIZZAZIONI
• da 100,00 a 400,00 euro: fino a quattro rate mensili;
• da euro 400,01 a euro 1.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
• da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
• da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
• da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentasei a quarantacinque rate mensili;
• da euro 20.000,01 a 60.000: da quarantasei a sessanta rate mensili;
• oltre euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa
può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate
mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il peggioramento dello stato di
temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le
sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione
del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non
consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade
automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo
ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di
ciascun mese.