UTENZE DOMESTICHE (nuova iscrizione)
MODALITA' RITIRO KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
Per il ritiro del materiale è possibile, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0331 398980 , recarsi presso gli uffici del gestore AGESP Spa in Via Canale n. 26 – 21052 Busto Arsizio - con la documentazione di seguito elencata:
1) copia dichiarazione TARI con ricevuta di protocollo del Comune di Busto Arsizio (timbro o e-mail di ricevuta)
2) tessera sanitaria intestatario TARI
AGGIORNAMENTO DATI INVIO DOCUMENTI TARI
Al fine di evitare problematiche legate alla consegna degli avvisi di
pagamento TARI in
formato cartaceo, riducendo il consumo di carta e l’impatto
ambientale, è
possibile richiedere l’invio
tramite e-mail o PEC, compilando
e inviando apposita richiesta, reperibile alla voce 3.1.a, corredata
da copia documento di identità in corso di validità.
La dichiarazione della Tassa Rifiuti deve essere effettuata al Comune entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo di nuova occupazione/variazione/cessazione a mezzo:
Gli utenti privati (abitazioni e pertinenze) dovranno compilare la modulistica come utenze domestiche, le attività dovranno compilare la modulistica come utenze non domestiche.
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati. Una volta presentata, con la copia o il numero di protocollo della dichiarazione, sarà possibile recarsi in Agesp in via Canale 26 (previo appuntamento numero 0331 398980) per richiedere la fornitura di sacchetti e bidoncini dei rifiuti per uso domestico con la documentazione di seguito elencata:
1) dichiarazione TARI con ricevuta di protocollo del Comune di Busto Arsizio (copia timbrata da Sportello Ufficio tributi/Ufficio protocollo o e-mail di ricevuta da protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it))
2) tessera sanitaria intestatario TARI
Dichiarazione di variazioneLa dichiarazione di variazione, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione.
Richiesta riduzioni/agevolazioni/esclusioni
Il modulo è da presentare in caso di richiesta riduzioni/agevolazioni/esclusioni.
Modulo richiesta rateizzazione
Il modulo è da presentare qualora sia necessario richiedere un prospetto di rateizzazione di più annualità allegando copia dei documenti che dimostrino le difficoltà economiche.
Richiesta ricalcolo/annullamento
Da compilare in caso di necessità a seguito di richiesta di riduzioni/variazione n. occupanti/consumi minimi/errori del calcolo d'imposta.
Richiesta rimborso
Da compilare in caso di errori di versamento o agevolazioni che prevedano il rimborso delle quote versate (es. consumi minimi).
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Da compilare unitamente alla richiesta di rimborso con i dati degli eredi in caso di decesso dell'intestatario scheda TARI.
Domiciliazione bancaria
Da compilare se si vuole autorizzare al pagamento automatico tramite domiciliazione bancaria. Non è necessario presentare la richiesta ogni anno. La domiciliazione resterà attiva, salvo revoca scritta del contribuente.
Autocertificazione Covid
Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, l’Amministrazione comunale ha approvato una riduzione del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 (quota fissa + quota variabile), a favore delle UTENZE NON DOMESTICHE che dimostrino un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (D.L. 22.03.2021, N. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69)
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza tramite modello sotto riportato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021, PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2021.
MODULISTICA UFFICIO RECUPERO TARI
Istanza di autotutela
Da compilare in caso di richiesta riesame/sospensione di un accertamento.
Modulo richiesta rateizzazione accertamento
Da compilare in caso di richiesta rateizzazione di un accertamento TARSU/TARI.
Link info TARI:
https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B300
Ufficio Tassa Rifiuti
Tel.: 0331-390215
Tel.: 0331-390322
e-mail per informazioni: tari@comune.bustoarsizio.va.it
Orari di apertura al pubblico (previo appuntamento) e contatti telefonici:
Lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Giovedì chiuso
Ufficio Recupero Tari
Agesp S.p.A.
Sede operativa: Via Canale, 26 – Busto Arsizio
e-mail: igiene.ambientale@agesp.it
Numero Verde 800 439 040
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in orario continuato;
il sabato mattina dalle ore 08.30
alle 12.30
Orari di apertura al pubblico in Via Canale 26
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Il sistema operativo utilizzato per la raccolta dei rifiuti consiste nel metodo domiciliare o “porta a porta”, secondo il quale gli operatori AGESP, nei tempi e modi regolamentati, ritirano presso i marciapiedi delle abitazioni degli utenti le seguenti tipologie di rifiuti: frazione organica (umido), imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e alluminio, frazione residua (frazione secca).
Orari relativi ad esposizione e alla raccolta dei rifiuti urbani:
REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA
Centro Multiraccolta - Via Tosi ang. Via dell’Industria Busto Arsizio - orari apertura al pubblico:
· dal lunedì al venerdì: ore 9.00-12.00 / 14.00-18.30
· sabato: ore 9.00-18.30
· domenica: ore 8.30-12.30
· festività: chiuso.
MODALITA' DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA
Il Centro Multiraccolta di Busto Arsizio è dotato di un sistema automatico di accesso funzionante con tessera.
Le UTENZE DOMESTICHE, iscritte negli elenchi della tassa rifiuti TARI, accedono al Centro Multiraccolta
con la Carta Regionale dei Servizi (CRS), mentre le UTENZE NON DOMESTICHE –
aziende, imprese, artigiani, ecc. – iscritte negli elenchi della tassa rifiuti TARI, devono richiedere apposita tessera, compilando la
relativa modulistica scaricabile di seguito.
La modulistica debitamente compilata deve essere fatta pervenire all’ufficio SUAP – Comune Busto Arsizio secondo una delle seguenti modalità:
Nell’ambito del Servizio di Spazzamento AGESP S.p.A. esegue la pulizia del territorio cittadino relativamente a strade, marciapiedi, portici, parchi e giardini di competenza comunale, nell’ambito dei centri abitati, mediante interventi di:
Le richieste di riduzioni/esclusioni e la documentazione necessaria devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, presentando dichiarazione di cessazione.
L’elenco delle riduzioni sotto riportato è un riassunto delle stesse, per avere maggiori dettagli è consigliato scaricare il regolamento allegato a fondo sezione. In ogni titolo è riportato l’articolo e la pagina di riferimento per una miglior ricerca.
UTENZE DOMESTICHE
Riduzioni per le utenze domestiche - Art. 15 del vigente Regolamento
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
Riduzione per cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza - Art. 19.ter.D del vigente Regolamento
A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014, n. 80, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari - Art. 20 del vigente Regolamento
Su richiesta degli interessati sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo e sue pertinenze di proprietà, purché non locati, di persone ricoverate presso Istituti di ricovero o dimoranti presso familiari perché non autosufficienti. L’esenzione si applica anche nel caso in cui le persone ricoverate o dimoranti presso familiari perché non autosufficienti risultino locatarie dell’immobile. L’esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.
L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l’interessato deve presentare la denuncia e il tributo decorrerà, a tariffa ordinaria, dal primo giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione.
Su richiesta degli interessati si applica, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, l’agevolazione della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche, nella misura del:
- 50% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e non ricoverati in Istituti;
- 30% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura compresa tra il 40% e il 60% e non ricoverati in Istituti;
- 30% per i locali condotti da nuclei familiari compostida soli soggetti ultrasettantenni.
Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più agevolazioni, ne sarà applicata soltanto una, quella più favorevole al contribuente.
La tariffa (parte fissa e parte variabile) non è dovuta per i locali ad uso abitativo, non utilizzati per l’intero anno solare e con utenze presenti per le quali venga prodotta documentazione che certifichi consumi annuali di energia elettrica fatturati non superiori a 50 Kwh e consumi annuali di gas/metano non superiori a 36 Mc. Solo nel caso di vendita dell’immobile i consumi verranno parametrati ai mesi di effettivo possesso (cd. consumi minimi).
Le agevolazioni di cui al presente comma competono su richiesta dell’interessato da presentarsi annualmente, con apposito modulo ed allegando l’idonea documentazione che ne attesti i presupposti,entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivoa quello di competenza del tributo.
UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione per le utenze non domestiche - Art. 18 del vigente Regolamento
La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in rapporto alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto riciclo tramite:
La documentazione deve essere preventivamente validata dal Gestore del Servizio sotto il profilo della compatibilità dei quantitativi di rifiuti avviati al riciclo e i quantitativi di rifiuti conferiti, dal produttore, al servizio pubblico.
Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, sarà riconosciuta una riduzione del 50%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l’autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 (sei) mesi continuativi o 4 (quattro) giorni alla settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l’uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l’esibizione del registro dei corrispettivi.
Per le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali, sarà riconosciuta una riduzione del 100% su tutta la superficie occupata fino alla revoca delle norme sul distanziamento sociale previste dalle leggi relative al Covid ‐ 19.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio - Art. 19 del vigente Regolamento
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto, con applicazione di una percentuale della tariffa stabilita come segue:
- in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 800 mt.;
- in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 mt. e fino a 2.000 mt.;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2.000 mt..
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ed al Settore Risorse Finanziarie – Tributi. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.
Riduzioni per la prevenzione nella produzione di rifiuti e promozione riutilizzo - Art. 19.bis.D del vigente Regolamento
E’ prevista la riduzione del 20%, applicabile anche sulla quota fissa, per gli esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, pongano in vendita beni usati delle seguenti tipologie:
abbigliamento, arredamento, libri e riviste, supporti video e musicali, stoviglie ed elettrodomestici.
La riduzione è applicata sulla sola superficie di vendita e di deposito di tali beni, ad esclusione degli altri locali.
Produzione di rifiuti speciali e non assimilati - Art. 8 del vigente Regolamento
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa (aree di produzione e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive) ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 185 D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare e provare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
Per fruire dell'esclusione prevista gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell’accoglibilità.
AGEVOLAZIONE COVID-19 TARI 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE
Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, l’Amministrazione comunale ha approvato una riduzione del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 (quota fissa + quota variabile), a favore delle UTENZE NON DOMESTICHE che dimostrino un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (D.L. 22.03.2021, N. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69)
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza tramite modello sotto riportato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021, PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2021.
Collegandosi allo sportello telematico (Linkmate) è possibile effettuare il pagamento con i canali messi a disposizione, quali carta di credito e/o circuiti bancari.
L’accesso allo sportello telematico consente inoltre la consultazione della
posizione tributaria risultante agli uffici comunali e la possibilità di
visualizzare e stampare gli avvisi di pagamento e il modello PagoPA/F24.
Tale sistema permette anche di instaurare un canale di comunicazione diretto
con gli uffici: è infatti possibile inviare messaggi in bacheca per segnalare e
far correggere errori e/o omissioni nella banca dati comunale, ove non sia
previsto l’obbligo di dichiarazione.
L'avviso di pagamento verrà inviato entro la fine del mese di settembre 2021.
Ricordiamo
alle
UTENZE DOMESTICHE che, al fine di evitare problematiche legate alla consegna degli avvisi di
pagamento in formato cartaceo, riducendo il consumo di carta, dei costi e
l’impatto ambientale, è
possibile richiedere l’invio degli
stessi tramite e-mail o PEC.
alle
UTENZE NON DOMESTICHE
che il recapito avverrà all'indirizzo PEC risultante dall'Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Rileviamo che
l'art. 16 del D.L. 29
novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n.2) introduce l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo
di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese
e agli Ordini o Collegi di appartenenza e
che il
decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) con l'articolo
5, commi 1 e 2, estende questo
obbligo anche alle imprese individuali.
A
tal fine è necessario compilare
ed inviare la richiesta reperibile
alla voce 3.1.r all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it o tari@comune.bustoarsizio.va.it.
Il Comune provvede al’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, oltre a tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R o PEC, apposito sollecito / accertamento di pagamemnto comprensivo della relativa sanzione, oltre agli interessi di mora e le spese di notifica.
Misura delle sanzioni:
OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO 30%
OMESSA DICHIARAZIONE dal 100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00
INFEDELE DICHIARAZIONE dal 100% al 200% dell’ imposta non versata, minimo € 50,00
Le sanzioni per omessa / infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
Si ricorda che l’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i contribuenti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo il contribuente a presentare regolare denuncia scritta tramite modello reso disponibile dall'Ente. In particolare invitiamo a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente, al Servizio Tributi del Comune, i dati esatti utilizzando l'apposita modulistica.