In caso di omesso o parziale versamento, il Comune di Borgo San Dalmazzo provvede al recapito di un sollecito/avviso di pagamento.
La regolarizzazione del dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto sollecito non comporta il pagamento di sanzioni ma solo il rimborso delle spese di notifica.
Decorso tale termine senza che sia stato effettuato alcun versamento il provvedimento diventa automaticamente un avviso di accertamento esecutivo che dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di notifica, in caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, decorsi
60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la società affidataria del servizio di riscossione coattiva
delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Borgo San Dalmazzo,
procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata senza
ulteriore notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di
cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva, con la maggiorazione di interessi e spese, con facoltà di ricorso
alla procedura prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 (ipoteca e
sequestro cautelativo).
Si riporta di seguito l'art. 36 del vigente regolamento tari relativo alle sanzioni ed interessi applicabili afi fini della TARI:
"SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art.
13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed
integrazioni.Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai
sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1
let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei
casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del
vigente tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili."