RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti
carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il
pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli
interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a
quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura
ridotta.
Interessi:
01/01/2016 31/12/2016
0,20% DM ECONOMIA
11/12/2015
01/01/2017 31/12/2017
0,10% DM ECONOMIA
07/12/2016
01/01/2018 31/12/2018
0,30% DM ECONOMIA
13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019
0,80% DM ECONOMIA
12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020
0,05% DM ECONOMIA
12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01% DM
ECONOMIA 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25 % DM
ECONOMIA 13/12/2021
01/01/2023 31/12/2023 5,00% DM ECONOMIA 13/12/2022
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione
ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data
di scadenza;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione
ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o
dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori
commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato
commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione
ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1
anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni
dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni
dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di
quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione,
se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono
l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
Il
pagamento della sanzione
ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno.
Quando la
liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si
perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione.
Il contribuente che abbia quindi omesso
il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini
previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento
operoso, sempre che la
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte
del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto alle prescritte scadenze, il Comune di Bonnanaro provvede al recapito, anche mediante servizio postale con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione di sanzioni e interessi di mora, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.