Il servizio di raccolta vetro viene svolto dalla SEA Soluzioni Eco Ambientali Srl (https://www.seaeco.it/).
Il servizio di raccolta carta (e cartone) e degli ingombranti viene svolto dalla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato (http://www.langamonferrato.it/).
Il servizio di raccolta presso l'Ecostazione è invece svolto da G.A.I.A. s.p.a. (https://gaia.at.it/)
Orari di apertura uffici Comune di Montegrosso d'Asti:
e-mail:
comune@comune.montegrossodasti.at.it
tecnico@comune.montegrossodasti.at.it
e-mail certificata:
protocollo.montegrosso.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Il Regolamento e la modulistica sono visionabili e scaricabili nella sezione sottostante: 3.1. m REGOLAMENTO TARI
- SEA Soluzioni Eco Ambientali Srl : Via Aiassa 23, 10070 Villanova Canavese (TO) - Telefono 011 9298557
- Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato : via Roma n. 13 - Costigliole d'Asti - Telefono 0141/961850
- G.A.I.A. s.p.a. : via Brofferio 48 - Asti - Telefono 0141/355408
In allegato il modulo per la richiesta di riesame avvisi di pagamento/solleciti di pagamento/avvisi di accertamento TARI da compilare, sottoscrivere e consegnare:
In allegato il modulo per inviare reclami in merito alla gestione del servizio di raccolta rifiuti da compilare, sottoscrivere e consegnare:
IN ALLEGATO:
In merito al sito verde situato nella frazione Vallumida, dove poter conferire i residui vegetali da sfalci e potature, l'orario di apertura è il seguente: Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
OLI VEGETALI ESAUSTI: sul territorio di Montegrosso d'Asti sono presenti bidoni specifici per la raccolta, che deve avvenire all'interno di bottiglie di plastica.
Servizio fuori programmazione.
La tassa sui rifiuti TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Le tariffe da applicare alle utenze sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano economico finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonchè la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.
Il calcolo dell'importo dovuto a titolo di TARI viene determinato come segue:
- per le utenze domestiche, il tributo è composto da una quota fissa, determinata moltiplicando la superficie tassabile dell'immobile per la specifica tariffa unitaria (€/mq), e da una quota variabile, legata solo al numero dei componenti il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile entrambe calcolate moltiplicando la superficie tassabile del locale per le tariffe unitarie (€/mq), distinte in base alla categoria di appartenenza dell'utenza.
Al totale della tassa si aggiunge il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), stabilito nella misura del 5% dalla Provincia di Asti.
Riduzioni utenze domestiche:
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
Al momento non sono previste riduzioni agli utenti in stato di disagio economico
In allegato oltre ai regolamenti è disponibile la modulistica.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è invitato, a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle relative spese. Qualora, a seguito del sollecito di pagamento di cui al comma 4, persista la debenza, totale o parziale, di quanto dovuto, il Funzionario Responsabile provvederà alla notifica, a mezzo Raccomandata A.R. di apposito atto di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie in danno del contribuente, con maggiorazione degli interessi e delle spese, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
Gli interessi sono computati in misura del vigente tasso legale.
Nel caso di ritardati pagamento occorre contattare l'ufficio Tributi al 0141/953052.
Per maggiore chiarezza si riporta l'art. 31. del Regolamento comunale in merito alle sanzioni:
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione
del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici
giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili
posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro
500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per
la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito
nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa
viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
Per segnalare errori è necessario contattare l'Ufficio Tributi al numero 0141/953052 o tramite e-mail: comune@comune.montegrossodasti.at.it
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il
rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 33, a decorrere dalla data
dell’eseguito versamento. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di
rimborso. Non si procede al rimborso di somme inferiore a euro 10,00
In allegato il modello per la richiesta di rimborso.
è possibile richiedere l'invio degli avvisi di pagamento Tari anche per posta elettronica rivolgendosi all'Ufficio Tributi: comune@comune.montegrossodasti.at.it