3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 27 04 2023
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 27 04 2023
Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso:
6. E’ riconosciuta una riduzione del 50% della Tari alle abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.
Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all’Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità,. Tale certificazione I.S.E.E. dovrà essere ripresentata alla scadenza della precedente, in caso contrario il beneficio decadrà.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16 04 2020
Art. 21 – Dilazione e sospensione del pagamento
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00 , l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore.
La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
NUMERO VERDE IMRPESA SANGALLI GIANCARLO E C. SERVIZI PER L'ABIENTE
800 472 472
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
L'IMPORTO DELLA TARIFFA MEIDA FISSA TARI E' DI EURO 0,469717
L'IMPORTO DELLA TARIFFA MEDIA VARIABILE TARI E' DI EURO 196,40
I DATI SONO RIFERITI ALL'ANNO 2024
3.1.X Rateizzazione degli Importi
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16 04 2020
Art. 21 – Dilazione e sospensione del pagamento
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00 , l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore.
La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.