IL REGOLAMENTO TARI PREVEDE LE SEGUENTI RIDUZIONI
-> Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio (articolo 11 Regolamento TARI)
Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
-> Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso (articolo 12 Regolamento TARI)
La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
a) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66%. Le predette condizioni a presupposto della riduzione devono risultare da idonea documentazione prodotta preventivamente al Comune;
b) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento.
Per il solo anno 2021, la tariffa delle utenze domestiche di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 10 del presente Regolamento, a seguito dell’utilizzo ridotto
delle stesse per le limitazioni imposte a causa della diffusione epidemiologica
da COVID-19, è ridotta del 15% nella sola parte variabile del tributo;
-> Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio (articolo 13 Regolamento TARI)
La tariffa del tributo è ridotta alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
In tal caso si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla ammissione, da parte del Comune, dell’istanza da presentarsi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale per il servizio di auto compostaggio domestico. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio domestico. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali, non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2135 c.c. e vivaistiche, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. Le predette utenze non domestiche che intendono praticare il compostaggio aerobico, devono farne richiesta all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore.
-> Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti (articolo 14 Regolamento TARI)
Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Le attestazioni, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.
Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata proporzionalmente sulla quota variabile con percentuale pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare, e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività – deducibili dalla tabella 3° del D.P.R. 158/1999 .
Le riduzioni saranno applicate sulla base della documentazione prodotta entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.
Le riduzioni sono calcolate per ciascun anno a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
-> Agevolazioni
per avvio al recupero di rifiuti urbani (articoli 14 bis e 14 ter Regolamento TARI)
Ai
sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le
utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti
i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono
in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del
servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al
recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti,, sono escluse dalla
corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche
superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla
corresponsione della sola parte fissa.
Per le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi di
operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, la scelta deve essere
effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per
il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica,
di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale.
Per
consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non
domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne
comunicazione preventiva al Comune via PEC indirizzata ai Servizi Tributi e
Rifiuti Solidi Urbani, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la
comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a
decorrere dal 1°gennaio 2022.
Detta comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
/attività, deve essere accompagnata da dichiarazione di variazione ai fini TARI
per l’esonero nonchè dalla seguente documentazione:
a)
una relazione ove risulti: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro
superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il
relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti
al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice
EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque
anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire
le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i
soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
b)
copia del contratto con l’operatore o gli operatori privato/i di valenza almeno
annuale;
c)
attestazione del legale rappresentante dell’operatore o degli operatori
privato/i delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il
termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta
dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui sopra, ne darà notizia al
gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare
dell’attività che ha esercitato l’opzione di cui sopra deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi
dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero e riciclo nell’anno
precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio dei rifiuti urbani e che dovrà essere uguale o superiore al totale
dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di
identificazione dei rifiuti. La predetta comunicazione deve essere documentata
dalla attestazione del legale rappresentate dell’operatore privato, che dovrà
contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo
durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. In detta comunicazione
va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.
L’opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a
cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro
specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell’attività svolta
nell’utenza non domestica, da comunicare tramite PEC al Comune ed al gestore
del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a
decorrere dall’anno successivo. Nella comunicazione di rientro devono essere
riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all’art. 21
del regolamento TARI. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è
ammesso previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve
essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte
dell’utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg.30 decorre
dall’inizio dell’attività da parte del nuovo gestore
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare
la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto
all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non
corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più
gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione
della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a eventuale
conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione
dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento,
ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso
di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota
variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
La comunicazione tardiva per l’anno 2022 è considerata con efficacia dall’anno
2023 senza necessità che venga reiterata entro il 30.06.2022, fermo restando
l’eventuale adeguamento documentale
-> Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti (articolo 15 Regolamento TARI - per le condizioni, modalità di applicazione e periodo di applicazione di si invita l'utenza a consultare il Regolamento TARI)
Il tributo è ridotto nelle seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità:
Riduzioni per le utenze domestiche
a. 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74 per cento (articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 15.000,00.
b. Riduzione per partecipazione a tutte le iniziative organizzate nel corso dell’anno solare dal Comune nell’ambito delle campagne formative a favore della tutela ambientale:
- 5% della parte variabile della tariffa.
Riduzioni per le utenze non domestiche
a. 30% della quota variabile del tributo per conferimento di tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani al Centro di Raccolta comunale effettuato dagli occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti categorie TARI:
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
- 17 Bar, caffè, pasticceria;
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
b. PER IL SOLO ANNO 2021: 50% della quota fissa e 100% della quota variabile del tributo per utenze non domestiche iscritte nelle seguenti categorie TARI:
N. Descrizione
1 UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
- Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) -
5 ALBERGHI CON RISTORANTE
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
17 BAR, CAFFE, PASTICCERIA
la cui attività È STATA PENALIZZATA in quanto interessate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle restrizioni imposte dalla normativa inerente le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19