ART. 29 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni potranno essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore de i rifiuti.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effe*o anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetto residente.
6. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche
a. generalità dell’occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio
dell’eventuale conguaglio;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della
persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e parta IVA, codice ATECO dell’attività,
PEC;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
f. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
i. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione al momento della cessazione dell’uso dei locali/aree, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
La cessazione dell’occupazione / detenzione / possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna
immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo se più favorevole.
10. Per le utenze intestate a soggetto residente nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli
occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effe dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare
all’utente producono sempre i loro effe dalla data in cui è intervenuta la variazione .
13. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.