REGOLAMENTO E TARIFFE A DECORRERE DAL 01/01/2023 SONO IN FASE DI APPROVAZIONE;
DI SEGUITO I CRITERI IN VIGORE FINO ALL'ANNO 2022:
APPLICAZIONE TARIFFA
Le
tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota
fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile):
1) utenze domestiche residenti:
- parte fissa per edificio
- parte variabile in base ai componenti della famiglia
2) utenze domestiche non residenti:
- parte fissa per edificio
3) utenze non domestiche:
- parte fissa per edificio
- parte variabile a metro quadro
Per tutte
le utenze nella tariffa base applicata sono compresi n. 12 svuotamenti annui del
bidoncino per la raccolta porta a porta del secco;
l’eccedenza per gli svuotamenti effettuati oltre tale soglia viene recuperata nella bolletta
dell’anno successivo.
RIDUZIONI/ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE:
1. Nella determinazione della
superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola
rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento
dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base
alle norme vigenti.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano
obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di queste ultime
è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta una riduzione del 20%.
3. L’esenzione o la riduzione di
cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad
indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella
dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire idonea documentazione
comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento
in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in
denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione o la
riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà
presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. La TARI non è dovuta in
relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non
può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione
viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati
agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno civile e la produzione
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso
del medesimo anno.
5. Sono esclusi dall’applicazione
della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi,
mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a
magazzino.
6. Il titolare dell’attività che
provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una
comunicazione nella quale dovranno essere indicati:
-
i locali dove si produce il rifiuto che viene
avviato a recupero;
-
i codici dei rifiuti avviati a recupero;
-
il periodo di avvio a recupero
7. La tassa relativa alle utenze non domestiche,
qualora non venga iniziata l’attività od essa venga a cessare, ed i locali, pur
mantenendo la stessa destinazione, non siano utilizzati, è dovuta solo nella misura
corrispondente alla tariffa prevista per la parte fissa stabilita per ciascuna
categoria;
8. esenzione completa dei locali che risultano in
obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell’anno o parte di esso,
purché non siano adibiti ad uso alcuno e non risultino allacciati ai servizi di
rete (servizio idrico, dell’energia elettrica, gas) o siano privi di
arredamento.
ZONE NON SERVITE:
Per
le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in
misura del 60% della tariffa se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o
pari a 400 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
In caso di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai
contribuenti coinvolti in misura del 20 % del totale.
RIDUZIONI/ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE:
1. Per
le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti
compostabili mediante compostaggio domestico (tramite composter, fossa,
concimaia) viene applicata unariduzione
determinata annualmente, contestualmente alla determinazione delle tariffe,con effetto dal semestre successivoa quello di sottoscrizione di apposita
convenzione nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio
domestico in modo continuativo;
2.La TARI è ridotta a favore delle famiglie con
bambini da 0 a 3 anni, che utilizzano
pannolini riciclabili e quindi non chiedono la chiavetta per il conferimento
negli appositi contenitori; si applica una riduzione annua della tariffa
variabile per tre anni. Tale riduzione è determinata contestualmente alla fissazione delle tariffe
annue in ragione della minore spesa sostenuta dal Comune per lo smaltimento. La
riduzione è applicata su domanda;
3. La tassa è limitata alla sola quota fissa per
l'abitazione non utilizzata a seguito del ricovero dell’utilizzatore
proprietario in una struttura protetta, o appartenente a ex residenti con utilizzo
del tutto saltuario, o appartenente a deceduti;
4.esenzione completa dei locali che risultano in
obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell’anno o parte di esso,
purché non siano adibiti ad uso alcuno e non risultino allacciati ai servizi di
rete (servizio idrico, dell’energia elettrica, gas) o siano privi di
arredamento.