Che cosa è la TARI
La tassa sui rifiuti (Tari) è stata introdotta, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, per la copertura integrale dei costi relativi al
servizio di igiene urbana. (Iuc).
La Tari ha sostituito la "vecchia"
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e si differenzia da
quest'ultima per diversi aspetti tra i quali quelli di maggiore rilevanza sono:
-
per
le abitazioni la tassa si calcolo non più soltanto con riferimento ai metri
quadrati bensì anche considerando il numero degli occupanti;
-
la
tassa non è più dovuta in ragione del bimestre solare bensì è calcolata a
giorni.
Su
cosa si paga la TARI
La Tari si applica al possesso, all'occupazione o
alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti
urbani o assimilati.
Si intendono per:
a) locali, le strutture
anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso
l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le
superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti
che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,
dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le
superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
d) utenze non domestiche, le
restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,
industriali, professionali e le attività produttive in genere. Le utenze domestiche
si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di
arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi
pubblici. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili
di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o
quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività
nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero
di altri servizi pubblici.
Sono escluse dall'applicazione della tassa le
aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili
nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile
che non sono detenute od occupate in via esclusiva. Sono altresì esclusi
dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura,
per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di
non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel
periodo precedente:
Utenze domestiche
-
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
-
centrali termiche e locali riservati ad impianti
tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali
dove non è compatibile la presenza
di persone o operatori;
locali,
escluso le pertinenze, privi di tutte le utenze
attive di servizi di rete (gas,
- acqua, energia elettrica, ecc.) e
non arredati;
- locali in oggettive condizioni di
non utilizzo in quanto inabitabili, purché di
fatto non utilizzati, o oggetto di lavori
di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,
concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, non oltre
la data riportata nella
certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza
inferiore a 150 centimetri.
Utenze non
domestiche
- centrali termiche e locali
riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia
elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati
atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle
pertinenze;
- aree scoperte destinate
all'esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate
esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con
esclusione delle superfici destinate ad usi
diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti,
ecc, che restano
invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate
all'accesso alla pubblica
via ed al movimento
veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree
in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree
degli stabilimenti industriali;
- aree
adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli
alle stazioni di servizio
dei carburanti;
Decorrenza della tassa TARI
La tassa
decorre dal giorno di inizio di detenzione o del possesso e fino al giorno di
cessazione della stessa.
Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal
giorno dell'effettiva variazione.
Chi deve pagare la TARI
La Tari
deve essere pagata dal possessore, occupante ovvero dal detentore del locale
e/o dell'area scoperta.
Se vi sono più possessori o detentori questi rispondono in solido della tassa
dovuta.