3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Il cliente può segnalare le violazioni rispetto ai principi e agli standard contenuti nella Carta dei servizi di Igiene Urbana,
(pubblicata a questa url: http://www.bronistradellapubblica.it/site/wp-content/uploads/2020/06/CARTA-SERVIZI-RR-1.pdf) formulando un reclamo verbale o scritto all'azienda:
Gli strumenti disponibili per l'effettuazione del reclamo sono i seguenti:
- numero verde 800.550.335;
- mail all'indirizzo: info.raccolta@bronistradellapubblica.it
- lettera all'indirizzo: Broni Stradella Pubblica Srl, Via Nazionale 53 - 27019 Stradella (PV)
3.1.D Calendario e orari raccolta
RACCOLTA RSU Ogni lunedì e giovedì
RACCOLTA VERDE Ogni mercoledì (dal i° marzo al 30 novembre)
RACCOLTA PLASTICA Ogni sabato
RACCOLTA CARTA Ogni martedì
Per informazioni più precise circa LE MODALITA' DEL RITIRO, GLI ORARI, LE GIORNATE FESTIVE IN CUI NON SI EFFETTUA IL RITIRO, SIETE PREGATI DI PRENDERE VISIONE DELL'ALLEGATA GUIDA PRATICA
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
La pulizia del suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi ..) è effettuata sia manualmente, sia attraverso ausili meccanici e comprende anche i servizi di lavaggio strade. Il soggetto gestore attua tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli e di rumori molesti.
CALENDARIO PULIZIA STRADE 2020
CHIGNOLO PO |
22/01 |
26/02 |
25/03 |
29/04 |
27/05 |
24/06 |
29/07 |
26/08 |
28/10 |
25/11 |
FRAZIONI |
23/01 |
27/02 |
26/03 |
30/04 |
28/05 |
25/06 |
30/07 |
27/08 |
29/10 |
26/11 |
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
CALCOLO TARI 2020 NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DA 3 PERSONE
CALCOLO TARI 2020 NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DA 4 PERSONE
CALCOLO TARI 2020 NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DA 2 PERSONE
CALCOLO TARI 2020 - UTENZA SINGOLA
Con riferimento allaTassa rifiuti (TARI),l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio“chi inquina paga”;
2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l’ARERA, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, che incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;
Rimangono però ancora molti dubbi da chiarire, in particolare,ai fini della predisposizione del PEF 2020, come ad esempio chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici.
Nell’attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta l’efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA, l’unica strada percorribile risulta essere il mantenimento delle regole tariffarie di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999
REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA
Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizionein due grandi categorie:
a)costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio;
b)costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.
Dovendo raggiungere il 100% della copertura dei costi è necessario ripartire i costi fissi e i costi variabili, indicati nel PEF, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2,del D.P.R. n. 158 del 1999), dando luogo alla formazione di una quadriripartizione che comprende i costi fissi e variabili a carico delle utenze domestiche e i costi fissi e variabili a carico delle utenze non domestiche.
All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:
- le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, a seconda delle tipologie standard individuate nella norma (Allegato1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).
Non potendo esprimere con certezza il quantitativo di rifiuti prodotto per singola utenza, il metodo normalizzato propone l'utilizzo di coefficienti di produttività Kd (di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato1,delD.P.R. n. 158 del 1999), i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio ma, “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta (5), per ciascuna categoria di utenza.
Quindi sulla base dei costi del PEF, e utilizzando i coefficienti di riparto previsti dalla normativa per ciascuna tipologia di tariffa applicabile sulla realtà territoriale, si ricavano delle tariffe, composte da una parte fissa e da una variabile.
Per le utenze domestiche il costo del servizio (nel nostro comune annuale) sarà dato dalla somma della tariffa variabile applicabile nella categoria a cui si appartiene, più la tariffa fissa moltiplicata per il numero di mq occupati.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Il regolamento TARI vigente è quello approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 29.03.2014 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA IUC"
Questo regolamento, abrogato nel corso del 2020 in quanto la disciplina IMU è stata modificata e la TASI è stata soppressa, rimane però vigente per la parte inerente l'applicazione della tassa rifiuti TARI, in quanto si è ritenuto di attendere le prossime modifiche normative facenti capo al metodo tariffario ARERA per approvare un nuovo regolamento.
Per quanto riguarda l'accesso alle riduzioni tariffarie, esse sono dettagliatamente descritte negli articoli 16, 17 e 18 del nostro regolamento (qui allegato), e vengono di seguito riepilogate brevemente:
per le utenze domestiche:
- riduzione del 30% PER UTILIZZO DISCONTINUO
- riduzione del 15% PER IMMOBILI RURALI CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI, PER LA SOLA PARTE ABITATIVA
- riduzione del 60% PER ABITAZIONI DI PROPRIETA' DI PERSONE RICOVERATE IN RSA E NON UTILIZZATE.
per le utenze non domestiche:
- riduzione del 30% PER UTILIZZO STAGIONALE
- riduzione del 25% della parte variabile - PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI COMPORTANTI UNA ACCERTATA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI, O UNA PRETRATTAMENTO VOLUMETRICO CHE AGEVOLI LO SMALTIMENTO O L'AVVIO AL RECUPERO.
- riduzione del 20% della parte variabile - PER AVVIO DI INTERVENTI CHE ABBIANO DETERMINATO UN'OGGETTIVA RIDUZIONE DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PARI AD ALMENO IL 40% DELLA TASSA DOVUTA.
Per maggiori dettagli si consiglia la visione del regolamento allegato
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Per il momento il modello di pagamento è l'F24 come prescritto dalla normativa.
Nell'ottica di agevolare il contribuente l'Ufficio Tributi ha in corso le attività per lo sviluppo dei servizi on line che consentiranno pagamenti verso la Pubblica Amministrazione attraverso la modalità PagoPA e SPID.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
per il 2020 le scadenze di pagamento della TARI, posticipate per via dell'emergenza sanitaria in corso, sono le seguenti:
1^ RATA |
03 giugno 2020 |
2^ RATA |
31 luglio 2020 |
3^ RATA |
30 settembre 2020 |
4^ RATA |
30 novembre 2020 |
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
L'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI indica le procedure da attuare nei casi di ritardato od omesso pagamento, che si riepilogano di seguito nel dettaglio:
In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di
pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto
formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi
in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per
l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza
che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo
esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale
richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei
termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per
omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata
degli importi dovuti.
In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di
irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata
mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale
ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Nei casi di errato conteggio della tassa, per esempio in riferimento ai mq esposti o al numero degli occupanti (nei casi di utenze domestiche), oppure nei casi di errata indicazione dei dati anagrafici del contribuente o dei mesi di addebito della tassa, siete pregati di inviare una mail all'indirizzio tributi@comune.chignolopo.pv.it oppure telefonicamente al numero 0382/76001 int. 2.
Cessata l'attuale emergenza sanitaria sarà possibile rivolgersi direttamente all'ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico, comunicati sul sito istituzionale.