3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, intesa come il prelievo di rifiuti anche differenziati urbani e assimilati e le attività di trasporto in impianti di recupero e smaltimento, nonché l'attività di spazzamento delle strade del centro storico o centro urbano (compreso il vuotamento dei cestini generalmente effettuato in occasione dello spazzamento) è stata affidata alla ditta ECOINNOVA - S.R.L. di (FM).
Il Comune di GROTTAZZOLINA svolge in amministrazione diretta l'attività di gestione delle tariffe e il rapporto con l'utenza
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
1. Rettifica/variazione in corso d’anno dell’importo da pagare per modifiche varie o rettifica della denuncia;
2. Rimborso del maggiore importo versato;
3. Informazioni/reclami.
I moduli possono essere inviati telematicamente (tributi@comune-grottazzolina.it), consegnati a mano o via posta elettronica certificata a comune.grottazzolina@emarche.it. Eventuali informazioni per la compilazione degli stessi possono essere richieste direttamente allo sportello dell’ufficio tributi (aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00) oppure telefonicamente al seguente numero 0734/631902.
Nel caso in cui il cittadino ritenga ci siano degli errori, anche senza recarsi presso gli sportelli, può contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente o via e-mail e l’Ufficio provvederà a verificare e a trasmettere via e-mail l’avviso e gli F24 corretti.
3.1.D Calendario e orari raccolta

CALENDARIO RACCOLTA URBANA

CALENDARIO RACCOLTA ZONE RURALI (parte di Strada Fonte Carrà, parte di Strada Belmontese, Strada della Fonte, parte di Strada Provinciale Montottonese Sud, Strada Fidele, Strada Malvatani, Strada Ponzanese, Strada Fico Bianco, parte di Strada Passo di ColleStrada Colle Nunzi, Strada Bernetti, parte di Strada Valentini)
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PANNOLINI E DEI PANNOLONI VIENE EFFETTUATA GIORNALMENTE USANDO GLI APPOSITI SACCHETTI.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE VIENE EFFETTUATA A DOMICILIO SU SPECIFICA RICHIESTA DA PARTE DELL'UTENTE.
L'EcoCentro Intercomunale Val d'Ete sito in Via Val d'Ete nel Comune di Monte Giberto è aperto nei seguenti giorni:
il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
Presso l’Ecocentro possono essere conferite gratuitamente le seguenti tipologie di rifiuti secondo le quantità e le modalità indicate nel regolamento consultabile nella sezione in basso.
VERDE (sfalci e potature), INGOMBRANTI (mobili vecchi, reti, tavoli, divani,...), RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), LEGNO, CARTA, CARTONE, PLASTICA, METALLI, VETRO, INDUMENTI USATI, OLI VEGETALI E MINERALI ESAUSTI, TONER, PILE E BATTERIE, FARMACI, CONTENITORI DI PRODOTTI TOSSICI O INFIAMMABILI di uso domestico (insetticidi, smacchiatori, solventi, antitarli,...).
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Esponi
i contenitori per la raccolta differenziata la sera prima del giorno di
raccolta FRONTE STRADA dalle ore 21.00 alle ore 4.00
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il gestore ECOINNOVA - S.R.L. svolge l'attività di spazzamento delle strade, escluse le operazioni di sgombro della neve dalla sede stradale e sue pertinenze. Tale attività di pulizia viene svolta con personale interno della ditta Ecoinnova S.R.L.
Vengono svolte le seguenti attività:
1. Spazzamento manuale delle strade del centro urbano
2 Spazzamento meccanizzato delle strade fuori del centro urbano
2. Svuotamento dei cestini
3. Raccolta foglie sui parchi, zone verdi e strade dove è possibile accedere con mezzi meccanici
4. Raccolta abbandoni
5. Pulizia caditoie
6. Estirpazione erbacce sui marciapiedi
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Per un'utenza domestica di 100mq, occupata da n° 3 componenti, il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 129,51 calcolato applicando:

Per un'utenza non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 548,62, calcolato applicando:
Nell’avviso di pagamento inviato agli utenti è indicata l’ubicazione dell’utenza, la categoria, la tariffa, i mq (superficie calpestabile denunciata), la tariffa al mq applicata, i giorni soggetti al tributo, eventuali riduzioni/conguagli, la tassa comunale, le addizionali provinciali ed il totale dovuto. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50mq; in caso contrario al metro quadro inferiore.
Le modalità di calcolo delle utenze domestiche sono:
Le tariffe riferite alle categorie relative alle utenze domestiche si applicano tenendo conto dei seguenti parametri:
utenze
domestiche con n. 1 occupante riduzione del 28,05%;
utenze domestiche con n. 2 occupanti riduzione del 13,41%;
utenze domestiche con n. 3 occupanti: tariffa base;
utenze domestiche con n. 4 occupanti: incremento del 8,53%;
utenze domestiche con n. 5 occupanti: incremento del 13,42%;
utenze domestiche con n. 6 ed oltre occupanti: incremento del 17,08%.
Prodotto della superficie calpestabile denunciata o accertata ai fini del tributo per la tariffa unitaria al mq determinata in base al numero dei componenti familiari. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d’ufficio dall’anagrafe comunale ed è quello risultante alla data del 01 gennaio di ogni anno. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Per le nuove utenze, il numero degli occupanti viene desunto dalla dichiarazione iniziale di occupazione. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per le utenze domestiche dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è ridotto del 50% in riferimento alla tariffa per utenze domestiche con n° 3 unità. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. L’importo calcolato, arrotondato, è composto da: tassa dovuta + addizionale provinciale (5,00%)
Le modalità di calcolo delle utenze non domestiche sono:
La tariffa di riferimento per le utenze non domestiche è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. L’importo calcolato, arrotondato, è composto da: tassa dovuta + addizionale provinciale (5,00%)
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ARTICOLO 10 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie sui cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: TIPOGRAFIE 40%; FALEGNAMERIE 50%; AUTOCARROZZERIE 60%; AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%; GOMMISTI 50% ; AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%; PASTICCERIE 30%; LAVANDERIE TINTORIE e PARRUCHIERIE 40%; VERNICIATURA-GALVANOTECNICA 50%; OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%; AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20%. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ARTICOLO 21 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): la tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
RIDUZIONE PER COMPOSTER 10% (ARTICOLO 20 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa TARI, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Si considerano valide le istanze già presentate. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
RIDUZIONE PER ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE 50% (ARTICOLO 22 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per le utenze domestiche dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è ridotto del 50% in riferimento alla tariffa per utenze domestiche con n° 3 unità.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
L’unica modalità di pagamento ammessa è il modello unico di pagamento denominato F24. Il contribuente riceve l’avviso di pagamento TARI già dilazionato in rate , sulla base delle tariffe già in vigore per l’anno stesso.
La modalità di invio per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) è prevalentemente cartacea, ossia tramite il servizio postale. L’avviso di pagamento può essere inviato dal Comune al contribuente tramite posta elettronica, previa apposita richiesta scritta da parte dello stesso, redatta su apposito modello.
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1^ RATA
2° RATA
Il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA di fissare le seguenti scadenze e misure per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024:
- Prima rata - scadenza 30 settembre 2024: - con applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 2024, nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente (per le Utenze Domestiche e per le Categorie di Utenza Non Domestica);
- Seconda rata - scadenza 16 dicembre 2024: con applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 2024 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente (per le Utenze Domestiche e per le Categorie di Utenza Non Domestica).
-
Unica rata - scadenza 30 settembre 2024.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, a mezzo raccomandata A.R., atto giudiziario con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o notifica diretta con messo notificatore, di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Sanzioni ed interessi
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 24, comma 3, lett. a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
E’ possibile richiedere la rateizzazione della TARI solamente dopo l’emissione di avviso di accertamento per tardivo pagamento o omessa/infedele/tardiva denuncia e contestuale irrogazioni delle sanzioni (anche per più annualità), a condizione che non sia ancora stata avviata la riscossione coattiva.
Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali o locali, in calamità naturali riconoscibili, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa, la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, eventi imprevedibili e straordinari provocati da forza maggiore. L’istanza di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima che siano iniziate le azioni esecutive e a condizione che non vi siano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice al Funzionario Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di tutta la documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore. La domanda potrà indicare il numero di rate richieste nei limiti di cui al successivo art. 17. La rateizzazione non può essere richiesta per importi complessivi inferiori a euro 100,00 (cento). Il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 72 rate mensili secondo il seguente prospetto:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 10, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
Meccanismi perequativi in vigore dal 01.01.2024
In ottica di armonizzazione e semplificazione dei meccanismi perequativi, in coerenza con quanto già specificato nella delibera 271/2022/R/RIF, l’Autorità (ARERA) ha ritenuto opportuno individuare, quale unico soggetto di interfaccia per i flussi documentali e monetari con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in considerazione della prevista applicazione alle utenze finali di ulteriori componenti perequative aggiuntive alla TARI o alla tariffa corrispettiva. Al fine di trasferire il segnale economico all’utenza finale, l'ARERA ha imposto l’applicazione a decorrere dal 2024, in aggiunta alla TARI/tariffa corrispettiva, di due componenti perequative distinte:
• la componente UR1 (espressa in euro/utenza) a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale nell’anno “a-2” per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (CRAP,i);
• la componente UR2 (espressa in euro/utenza), relativa alla promozione del rispetto della gerarchia dei rifiuti;
Trasparenza documentale
L’Autorità (ARERA) ha previsto quindi, a decorrere dal 2024, che negli avvisi di pagamento inviati agli utenti finali sia data separata evidenza delle componenti perequative applicate.
Le due componenti perequative, sopra riportate, introdotte dall’Autorità, le quali hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2024, sono: UR1,a e UR2,a e nello specifico riguardano:
A seguito dell’applicazione dei principi in materia di trasparenza dettati dalla deliberazione 444/2019/R/rif, le bollette devono necessariamente portare alcune informazioni minime in relazione alla natura delle componenti perequative e alla loro valorizzazione.
Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:
Questi valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissati in quanto l’Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR1,a,. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR2,a, coerentemente con le necessità di conguaglio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali o locali, in calamità naturali riconoscibili, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa, la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, eventi imprevedibili e straordinari provocati da forza maggiore. L’istanza di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima che siano iniziate le azioni esecutive e a condizione che non vi siano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice al Funzionario Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della
riscossione forzata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di tutta la documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore. La domanda potrà indicare il numero di rate richieste. La rateizzazione non può essere richiesta per importi complessivi inferiori a euro 100,00 (cento). Ai fini della domanda di accesso alla rateizzazione le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati dovranno necessariamente allegare all’istanza anche l’attestazione I.S.E.E. relativa all’ultimo anno utile. Tutti gli altri soggetti, (società di capitali, società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali ed enti non commerciali, enti del terzo settore etc.) nell’istanza di rateazione dovranno necessariamente allegare l’ultima dichiarazione dei redditi o l’ultimo bilancio approvato e depositato, e comunicare i valori dell’indice di “liquidità” e dell’indice “Alfa” così come definiti dall’Agenzia delle Entrate per la concessione delle rateizzazioni. Si stabilisce che un indicatore di liquidità minore di 1 consentirà l’accesso al beneficio della rateazione. Nel corso dell’istruttoria il Funzionario Responsabile dell’entrata o il soggetto affidatario della riscossione forzata verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può inoltre richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell’atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la scadenza delle singole rate. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all’interessato a norma di legge entro 60 giorni dalla data della domanda di accesso alla rateizzazione. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile richiede la prestazione di idonea garanzia fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’importo da rateizzare. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere una durata fino ad un anno successivo alla scadenza dell’ultima rata. La suddetta garanzia dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 10, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque fino a un massimo di complessivo, dopo la proroga, di settantadue rate mensili.