L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, intesa come il prelievo di rifiuti anche differenziati urbani e assimilati e le attività di trasporto in impianti di recupero e smaltimento, nonché l'attività di spazzamento delle strade del centro storico o centro urbano (compreso il vuotamento dei cestini generalmente effettuato in occasione dello spazzamento) è stata affidata alla ditta ECOINNOVA - S.R.L. di (FM).
Il Comune di GROTTAZZOLINA svolge in amministrazione diretta l'attività di gestione delle tariffe e il rapporto con l'utenza
1. Rettifica/variazione in corso d’anno dell’importo da pagare per modifiche varie o rettifica della denuncia;
2. Rimborso del maggiore importo versato;
3. Informazioni/reclami.
I moduli possono essere inviati telematicamente (tributi@comune-grottazzolina.it), consegnati a mano o via fax al numero 0734/632615. Eventuali informazioni per la compilazione degli stessi possono essere richieste direttamente allo sportello dell’ufficio tributi (aperti al pubblico, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30) oppure telefonicamente al seguente numero 0734/631902.
Nel caso in cui il cittadino ritenga ci siano degli errori, anche senza recarsi presso gli sportelli, può contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente o via e-mail e l’Ufficio provvederà a verificare e a trasmettere via e-mail l’avviso e gli F24 corretti.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PANNOLINI E DEI PANNOLONI VIENE EFFETTUATA GIORNALMENTE USANDO GLI APPOSITI SACCHETTI.
LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE VIENE EFFETTUATA A DOMICILIO SU SPECIFICA
RICHIESTA DA PARTE DELL'UTENTE.
L'EcoCentro
Intercomunale Val d'Ete sito in Via Val d'Ete nel Comune di Monte Giberto è
aperto nei seguenti giorni:
il
mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
il
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
Presso l’Ecocentro possono essere conferite
gratuitamente le seguenti tipologie di rifiuti secondo le quantità e le
modalità indicate nel regolamento consultabile nella sezione in basso.
VERDE (sfalci e potature), INGOMBRANTI (mobili vecchi, reti,
tavoli, divani,...), RAEE (rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche), LEGNO, CARTA, CARTONE, PLASTICA, METALLI, VETRO,
INDUMENTI USATI, OLI VEGETALI E MINERALI ESAUSTI, TONER, PILE E BATTERIE,
FARMACI, CONTENITORI DI PRODOTTI TOSSICI O INFIAMMABILI di uso domestico
(insetticidi, smacchiatori, solventi, antitarli,...).
Esponi
i contenitori per la raccolta differenziata la sera prima del giorno di
raccolta FRONTE STRADA dalle ore 21.00 alle ore 4.00
Il gestore ECOINNOVA - S.R.L. svolge l'attività di spazzamento delle strade, escluse le operazioni di sgombro della neve dalla sede stradale e sue pertinenze. Tale attività di pulizia viene svolta con personale interno della ditta Ecoinnova S.R.L.
Vengono svolte le seguenti attività:
1. Spazzamento manuale delle strade del centro urbano
2 Spazzamento meccanizzato delle strade fuori del centro urbano
2. Svuotamento dei cestini
3. Raccolta foglie sui parchi, zone verdi e strade dove è possibile accedere con mezzi meccanici
4. Raccolta abbandoni
5. Pulizia caditoie
6. Estirpazione erbacce sui marciapiedi
Nell’avviso di pagamento inviato agli utenti è indicata l’ubicazione dell’utenza, la categoria, la tariffa, i mq (superficie calpestabile denunciata), la tariffa al mq applicata, i giorni soggetti al tributo, eventuali riduzioni/conguagli, la tassa comunale, le addizionali provinciali ed il totale dovuto. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50mq; in caso contrario al metro quadro inferiore.
Le modalità di calcolo delle utenze domestiche sono:
Le tariffe riferite alle categorie relative alle utenze domestiche si applicano tenendo conto dei seguenti parametri:
utenze
domestiche con n. 1 occupante riduzione del 28,05%;
utenze domestiche con n. 2 occupanti riduzione del 13,41%;
utenze domestiche con n. 3 occupanti: tariffa base;
utenze domestiche con n. 4 occupanti: incremento del 8,53%;
utenze domestiche con n. 5 occupanti: incremento del 13,42%;
utenze domestiche con n. 6 ed oltre occupanti: incremento del 17,08%.
Prodotto della superficie calpestabile denunciata o accertata ai fini del tributo per la tariffa unitaria al mq determinata in base al numero dei componenti familiari. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d’ufficio dall’anagrafe comunale ed è quello risultante alla data del 01 gennaio di ogni anno. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Per le nuove utenze, il numero degli occupanti viene desunto dalla dichiarazione iniziale di occupazione. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per le utenze domestiche dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è ridotto del 50% in riferimento alla tariffa per utenze domestiche con n° 3 unità. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. L’importo calcolato, arrotondato, è composto da: tassa dovuta + addizionale provinciale (5,00%)
Le modalità di calcolo delle utenze non domestiche sono:
La tariffa di riferimento per le utenze non domestiche è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. L’importo calcolato, arrotondato, è composto da: tassa dovuta + addizionale provinciale (5,00%)
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ARTICOLO 8 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie sui cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
TIPOGRAFIE 40%; FALEGNAMERIE 50%; AUTOCARROZZERIE 60%; AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%; GOMMISTI 50% ; AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%; PASTICCERIE 30%; LAVANDERIE TINTORIE e PARRUCHIERIE 40%; VERNICIATURA-GALVANOTECNICA 50%; OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%; AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20%.
Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ARTICOLO 21 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): la tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
RIDUZIONE PER COMPOSTER 10% (ARTICOLO 19 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa TARI, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Si considerano valide le istanze già presentate. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio
RIDUZIONE PER ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE 50% (ARTICOLO 12 REGOLAMENTO COMUNALE TARI): Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per le utenze domestiche dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è ridotto del 50% in riferimento alla tariffa per utenze domestiche con n° 3 unità.
RIDUZIONE PER COVID 50% (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 56 DEL 13.07.2020)
L’unica modalità di pagamento ammessa è l’F24. Il contribuente riceve l’avviso di pagamento TARI già dilazionato in rate , sulla base delle tariffe già in vigore per l’anno stesso.
La modalità di invio per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) è prevalentemente cartacea, ossia tramite il servizio postale. L’avviso di pagamento può essere inviato dal Comune al contribuente tramite posta elettronica, previa apposita richiesta scritta da parte dello stesso, redatta su apposito modello.
Il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA di fissare le seguenti scadenze e misure per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:
Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, a mezzo raccomandata A.R., atto giudiziario con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o notifica diretta con messo notificatore, di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Sanzioni ed interessi
E’ possibile richiedere la rateizzazione della TARI solamente dopo l’emissione di avviso di accertamento per tardivo pagamento o omessa/infedele/tardiva denuncia e contestuale irrogazioni delle sanzioni (anche per più annualità), a condizione che non sia ancora stata avviata la riscossione coattiva.
Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali o locali, in calamità naturali riconoscibili, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa, la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, eventi imprevedibili e straordinari provocati da forza maggiore. L’istanza di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima che siano iniziate le azioni esecutive e a condizione che non vi siano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice al Funzionario Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di tutta la documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore. La domanda potrà indicare il numero di rate richieste nei limiti di cui al successivo art. 17. La rateizzazione non può essere richiesta per importi complessivi inferiori a euro 100,00 (cento). Il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 72 rate mensili secondo il seguente prospetto:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 10, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.