Il gettito derivante dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. 3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione ovvero la variazione dei locali ed aree, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata o variata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
UTENZE DOMESTICHE
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.
UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. 158/1999. 2.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.