Non è stata predisposta alcuna modulistica per l'invio dei reclami.
L'utente ha a disposizione il Numero Verde gratuito anche dai cellulari messo a disposizione da parte del Gestore del servizio.
Gli utenti possono rivolgersi al personale del Servizio Tecnico e di Polizia Municipale per la segnalazione di disservizi e o l'invio di reclami
non vengono fatte campagne di pulizia straordinaria che coinvolgano la popolazione.
il centro comunale di raccolta è attivo sei giorni alla settimana e gli orari e fasce di apertura sono indicati all'interno del calendario di raccolta
non vengono fatte campagne di pulizia straordinaria che coinvolgano la popolazione.
il centro comunale di raccolta è attivo sei giorni alla settimana e gli orari e fasce di apertura sono indicati all'interno del calendario di raccolta
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 27 Luglio 2020 relativa all'Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni TARI 2020 sono state confermate le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione n° 8 del 25/03/2019.
Per informazioni sulle modalità di calcolo della tariffa TARI si fa riferimento al documento allegato alla citata delibera n° 8 del 25/03/2019.
Le informazioni relative alle agevolazioni tariffarie a favore degli utenti in stato di disagio economico e sociale sono contenute nell'art. 71 del Regolamento I.U.C. che prevede le seguenti riduzioni della Tassa sui rifiuti per le UTENZE DOMESTICHE:
a) Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con certificazione ISEE pari o inferiore a €. 5.500,00. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. La dichiarazione ISEE riferita all’anno precedente all’emissione del ruolo deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno. L’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
b) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con:
- ISEE non superiore a €. 7.500,00 : riduzione del 50% della quota variabile;
- ISEE non superiore a €. 9.500,00 : Riduzione del 30% della quota variabile
- ISEE non superiore a €. 12.000,00 : Riduzione del 20% della quota variabile
c) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con:
- ISEE non superiore a €. 9.500,00: riduzione del 50%;
- ISEE non superiore a €. 15.000,00: riduzione del 30%;
d) Riduzione del 30% della tariffa per famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano l’abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato a condizione che abbiano un’ età non superiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento all’anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00;
e) Riduzione del 30% per famiglie composte da giovani coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all’interno del centro storico (zona A del PUC)
f) Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con ISEE non superiore a €. 6.000,00:
- Nuclei familiari fino a 3 componenti : riduzione del 50% della tariffa;
- Nuclei familiari da 4 e più componenti: riduzione del 60% della tariffa;
La situazione di disagio dovrà essere certificata dai competenti uffici comunali;
Le scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2020 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 27/07/2020 avente ad oggetto : "Approvazione tariffe e agevolazioni Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020"
ART. 77 Regolamento I.U.C. /componente TARI
(SANZIONI)
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro;
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 75, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
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5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi;
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
ART. 79
(INTERESSI)
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibil
Per la segnalazione di errori e/o variazioni dei dati relativi all'utenza, il contribuente può presentarsi personalmente all'Ufficio Tributi durante gli orari di apertura al pubblico oppure può trasmettere le comunicazioni e/o segnalazioni tramite P.E.C. o e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
P.E.C. Comune di Oliena : protocollo@pec.comune.oliena.nu.it
e-mail Ufficio Tributi : tributi@comune.oliena.nu.it
Referente Ufficio Tributi:
BOI MARCELLA (Responsabile del procedimento) : Tel. 0784/280227 - e-mail : boi.marcella@comune.oliena.nu.it -
ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI:
LUNEDI' : 8.30-11.00 15.30-17.30
MARTEDI' : 8.30-11.00
MERCOLEDI' : 8.30-11.00
GIOVEDI' : 11.00-13.00
VENERDI : 8.30 -11.00
Il documento di riscossione è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.
A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico