REGOLAMENTO TARI
Art. 24 Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione,redatta sull’apposito modello predisposto dall’ufficio competente, entro 90 giorni solari successivi a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile o la sua variazione e/o cessazione.
2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione. Ai fini
dell’applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall’ufficio competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere dichiarazione entro 90 giorni a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
• nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
• nel caso di non residenti, dal possessore, conduttore o detentore di fatto;
qualora l’intestatario di un’utenza domestica cessi di far parte del nucleo familiare, è fatto obbligo in capo ad uno dei componenti restanti di volturare l’utenza a proprio nome;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica che svolge l’attività nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all’ufficio competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione di occupazione, l’obbligo di dichiarazione si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La dichiarazione (sia di attivazione, sia di variazione, sia di cessazione) deve essere presentata all’ufficio competente, tramite presentazione allo sportello fisico od anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo pec, ovvero avvalendosi delle eventuali ulteriori modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall’ufficio competente. Sul sito web del Comune di Cisternino è messa a disposizione apposita modulistica conforme alle prescrizioni normative e rinvenienti dalla soft regulation. All’atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.
8. Il dichiarante è responsabile dei dati riportati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
9. La dichiarazione, originaria o di variazione/cessazione, deve contenere:
PER LE UTENZE DOMESTICHE
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (Cognome e Nome);
b) il codice fiscale;
c) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la dichiarazione riguardi la variazione della superficie imponibile;
d) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione ed il numero degli occupanti, documentata adeguatamente, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
f) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando il potere del competente ufficio di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il sussistere della circostanza;
h) il recapito postale fisico al quale si desiderano ricevere le comunicazioni ed i documenti di riscossione e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente.
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che detiene o conduce i locali;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
d) i dati identificativi del rappresentante legale o amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
e) codice ATECO dell'attività svolta/delle attività svolte, PEC e recapito postale fisico al quale si desiderano ricevere le comunicazioni ed i documenti di riscossione;
f) l’indicazione della categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
g) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
h) la data di inizio o di variazione della detenzione o della conduzione, documentata adeguatamente, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
j) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
k) l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla dichiarazione; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando il potere del competente ufficio di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il sussistere della circostanza;
m) le informazioni specificamente richieste all’art. 15 in caso di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati; l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis;
n) in caso di dichiarazione di variazione, anche l’oggetto della variazione;
10. L’ufficio competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a
comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
11. La presentazione della dichiarazione è obbligatoria, anche nel caso che il soggetto intestatario dell’utenza ricada in ipotesi di esenzione TARI.
12. La dichiarazione di cessazione deve essere corredata della ricevuta di restituzione del kit utile alla raccolta “porta a porta”, disposta con ordinanza sindacale o disciplinata mediante apposito regolamento comunale, rilasciata dal soggetto preposto; il kit è consegnato con debito di vigilanza dal soggetto utilizzatore che ne fa utilizzo proprio e che deve in ogni momento coincidere col soggetto intestatario dell’utenza.
13. L’ufficio, fatta salva la necessità di documentazione ulteriore da richiedere al contribuente ad integrazione della dichiarazione iniziale o di variazione/cessazione, comunica entro 30 giorni il recepimento della dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o di quella di variazione, ndicando la data di decorrenza dell’obbligazione tributaria correlata all’utenza. A tale fine, si specifica che le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione medesima è stata presentata entro i 90 giorni dal verificarsi dell’evento che ha originato la modifica; se la dichiarazione è presentata successivamente a tale termine, si considera la decorrenza a partire da tale data di presentazione (eccezion fatta per i termini speciali relativi alla richiesta di cui all’art. 20-bis). A tale fine, si specifica, altresì, che le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della medesima se successiva a tale termine, fatti i salvi i casi in cui la documentazione rilevante prova in maniera incontrovertibile l’avvenuta cessazione con data certa (e.g. vendita dell’immobile).
14. In caso di decesso del titolare dell’utenza TARI occorre presentare dichiarazione di variazione per la volturazione dell’utenza entro il medesimo termine di 90 giorni; laddove non venga presentata alcuna richiesta di variazione, d’ufficio viene osservato e garantito il rispetto del principio di solidarietà nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria tra gli eredi.