Agevolazioni Tariffarie
1) Per le utenze domestiche sono previste le
agevolazioni per reddito, di seguito indicate:
- del 50% nei confronti dei pensionati
ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti
nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza
coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell’ISEE, calcolato ai
sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100% nei confronti di pensionati singoli
ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti
nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione
che il valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia
superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari
monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a
condizione che il valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa,
non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare
che, per la maggior parte dell’anno, percepisce il proprio reddito da un’unica
fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell’abitazione principale e
relative pertinenze;
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei
quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92,
in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal
servizio sanitario dell’ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso
strutture pubbliche e private, con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della
vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.
Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su
istanza dell’utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30
settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti
all’anno precedente, e valgono per l’intero anno di riferimento.
Ai fine della determinazione dell’agevolazione nel
nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e
simili.
L’agevolazione viene concessa purchè il
contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all’anno
precedente.