Il Regolamento TARI del
Comune di Capurso prevede numerose forme di sostegno agli utenti a basso
reddito, ai fini di incentivare la raccolta differenziata e per l'uso saltuario
o discontinuo di locali detenuti o occupati ad uso domestico ovvero per l'avvio
a recupero o per attività non stabilmente attive ed in stato di crisi per le
utenze non domestiche.
In particolare la TARI per le utenze domestiche che si trovano
nelle seguenti condizioni è ridotta sia per la quota fissa che per la quota
variabile:
· nella misura del
20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo, purché l'utilizzo sia di durata complessiva non
superiore a quattro mesi all'anno;
· nella misura del
30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la
dimora all’estero per più di sei mesi all’anno;
· nella misura del
30% per l’abitazione principale e relative pertinenze occupate da nuclei familiari
che siano composti esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo
anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta per il quale è richiesta
la riduzione e che siano titolari di redditi di sola pensione in aggiunta al
reddito dell’eventuale abitazione principale stessa, per i quali l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31
dicembre dello stesso anno d’imposta per il quale è presentata la domanda di
riduzione non risulti superiore a € 15.000,00.
· nella misura
rispettivamente del 50%, per l’abitazione principale e relative pertinenze
occupate dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a
condizione che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato
e valido al 31 dicembre dello stesso anno d’imposta per il quale è presentata
la domanda di riduzione non risulti superiore a € 3.000,00 e, contestualmente, che l’abitazione
principale abbia una superficie complessiva (comprensiva di eventuali
pertinenze) non superiore a 100 metri quadrati;
· nella misura rispettivamente del 50%, per
l’abitazione principale e relative pertinenze occupate dai nuclei familiari
titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre
dello stesso anno d’imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione
non risulti superiore a € 5.500,00.
·
nella misura del
30% per l’abitazione principale e relative pertinenze, occupate dai nuclei familiari
titolari di redditi di qualunque natura, nei quali vi sia almeno un portatore
di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall’articolo 3 – comma 3
– della legge
5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di
invalidità accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 104/1992
non sia inferiore al 100% e che l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno
d’imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti
superiore a € 15.000,00.
· nella misura del 5% per l’abitazione principale e
relative pertinenze, occupata dai nuclei familiari che effettuano in modo
continuativo il compostaggio dei propri scarti organici.
PER LE RIDUZIONI COLLEGATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE, SI RIMANDA AGLI ARTICOLI 27 E 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI
SI RICORDA CHE PER LA CONCESSIONE DI OGNI AGEVOLAZIONE, L'UTENTE DEVE ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI