DICHIARAZIONE TARI -
ART. 30
Regolamento Comunale TARI
1.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni
circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare,
l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir
meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune
la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso,
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La
dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere
consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando
fotocopia del documento d’identità o Posta Elettronica Certificata - PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune,
nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro
postale, nel caso di invio postale, o dalla ricevuta dell’accettazione e da
quella dell’avvenuta consegna, nel caso di invio tramite PEC.
4.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita
dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la
modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti
residenti).
5.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve
contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità
dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità
del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
qualifica;
c. Dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei
singoli locali;
d. Numero
degli occupanti i locali (solo se
necessario);
e. Generalità
e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data
di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è
intervenuta la variazione;
g. La
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione
della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale
e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità
del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone
fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del
numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
e.
Indicazione dell’eventuale parte della superficie
produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data
di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli
elementi denunciati.
g. La
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
La denuncia
deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta
elettronica certificata PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta,
anche con firma digitale.
6.
La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree
deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di
presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o
al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è
verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di
cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è
dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la
detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero
d’ufficio.
7.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi
o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della
dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8.
In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della
dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate
ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente
opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per
l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti
ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione
dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste
presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
Rivolgersi ad AVA si veda locandina allegata