3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
L’ufficio Ecologia ed ambiente del Comune è a disposizione per informazioni sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed eventuali segnalazioni all’ indirizzo e-mail tecnico@comune.zugliano.vi.it, al numero telefonico 0445-330115 - int. 4 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10,00, allo sportello nei giorni di lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30.
L’ufficio Tributi del Comune è a disposizione per informazioni sulle tariffe, dichiarazioni di inizio e fine occupazione locali soggette al tributo della tassa rifiuti - TARI - Riduzioni della tassa - eventuali richieste di rimborso, all’ indirizzo e-mail tributi@comune.zugliano.vi.it, al numero telefonico 0445-330115 - int. 3 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10,00, allo sportello nei giorni di lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30.
IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 A PARTIRE DA LUNEDI' 18 MAGGIO GLI UFFICI COMUNALI RICEVERANNO IL PUBBLICO, NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI APERTURA "SOLO SU APPUNTAMENTO"Il gestore raccolta rifiuti e lavaggio strade Alto Vicentino Ambiente srl, è a disposizione per richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e l’invio di reclami, ai seguenti recapiti:
Numero verde 800.189.777 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Tel. 0445 575 707 - Fax 0445 575 813
Sito internet www.altovicentinoambiente.it
e-mail:info@altovicentinoambiente.it
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta

VARIAZIONE GIORNO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO RESIDUO DAL 1 GENNAIO 2023
CALENDARIO SETTIMANALE E MODALITA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
Nel Comune di Zugliano si attua la raccolta differenziata dei rifiuti: tutti i cittadini e le ditte devono differenziare i rifiuti prodotti separando principalmente carta, contenitori in vetro, imballaggi in plastica, contenitori in alluminio e acciaio/banda stagnata, nonché l'umido. Ciò che non è differenziabile va conferito come rifiuto urbano indifferenziato (secco). La raccolta del rifiuto secco viene effettuata porta a porta ogni mercoledì (Alto Vicentino Ambiente, ente gestore del servizio pubblico di igiene ambientale, in collaborazione con il comune di Zugliano informa che a partire dal 1 gennaio 2023 la raccolta del rifiuto secco residuo avverrà settimanalmente il LUNEDI'. Le modalità di conferimento rimarranno le medesime in uso); gli utenti pertanto, quando hanno la necessità di conferirlo, posizionano all'esterno della propria abitazione o immobile il sacco o la busta di plastica trasparente o semi trasparente la sera del giorno precedente la raccolta.
Nel territorio comunale, precisamente in Via Maso, è poi presente un centro comunale di raccolta al quale si accede esibendo un documento di identità e specificando a chi è intestata la bolletta della tassa rifiuti, dove possono essere conferiti ulteriori rifiuti differenziabili (orari apertura: mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00). Inoltre, sempre nel territorio comunale sono dislocate isole ecologiche dotate ciascuna di:
Ø campane differenziate per la raccolta della carta (campana gialla), dei contenitori in vetro (campana verde) e della multimateriale (campana azzurra). In quest'ultima vanno posti gli imballaggi in plastica, i contenitori in alluminio e acciaio/banda stagnata;
Ø bidoni, di colore marrone, per la raccolta del rifiuto umido; si raccomanda di conferire il rifiuto umido utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili (no sacchetti in plastica);
Ø bidoni di colore bianco per la raccolta dei pannolini e pannoloni.
Per poter conferire l'umido, i pannoloni ed i pannolini è necessario munirsi di apposita chiave da ritirare presso l'Ufficio Ecologia del Comune di Zugliano. Lo svuotamento dei bidoni dei pannolini e dei pannoloni viene effettuato contestualmente alla raccolta del rifiuto secco, mentre i bidoni adibiti alla raccolta del rifiuto umido vengono svuotati una volta alla settimana da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, e due volte alla settimana da giugno a settembre. Le utenze che hanno il bidone privato per la raccolta dell'umido (sostanzialmente utenze non domestiche), dovranno posizionare il proprio bidone all'esterno del proprio immobile dalla sera del giorno precedente la raccolta.
UMIDOCos’è il rifiuto umido
è la parte biodegradabile di tutti i rifiuti prodotti in casa : scarti freddi di cibo in genere, alimenti avariati o scaduti, resti di frutta e verdura, carne, pesce, ossi, gusci d’uovo, pasta, pane, sfarinati, caffè, filtri di the e infusi, fiori recisi, salviette di carta, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici.
SECCO
Cos’è il rifiuto secco
è la
parte dei rifiuti prodotti in casa che non possono essere riciclati :
contenitori per liquidi in tetrapack (es. contenitori del latte) e
contenitori in materiali misti accoppiati, calze in nylon, pannolini e
assorbenti, oggetti in plastica non riciclabile, giocattoli, involucri
in carta plastificata, carta stagnola, carta plastificata o oleata,
filtri di aspirapolvere, piccoli scarti di legno trattato con prodotti
chimici.
RIFIUTI RICICLABILI
isole ecologiche
Quali sono i rifiuti riciclabili
I
rifiuti più frequenti sono: PLASTICA, VETRO, CARTA, LATTINE . Questi
rifiuti andranno portati e messi separatamente dentro i relativi
contenitori (cassonetti o campane) posizionati nelle isole ecologiche
ubicate in vari punti del territorio comunale.(l’elenco si trova esposto
presso ciascuna isola)
IMPORTANTE :
se il contenitore è pieno, i rifiuti non vanno lasciati per terra, ma andranno portati in un’altra isola ecologica.
Farmaci scaduti : contenitori per la raccolta presso la farmacia.
Pile esauste : contenitori per la raccolta presso alcuni negozi.
SE
I GIORNI DI RACCOLTA COINCIDONO CON FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI LE
EVENTUALI VARIAZIONI NELLE GIORNATE DI RACCOLTA SARANNO COMUNICATE
TEMPESTIVAMENTE DAL COMUNE, TRAMITE AVVISI, E DALLA DITTA INCARICATA AL
SERVIZIO.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro comunale di raccolta
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Utenza domestica n. 1 componente nucleo familiare

Utenza domestica n. 2 componenti nucleo familiare

Utenza non domestica - Uffici, agenzie

Utenza non domestica -Bar, caffè, pasticceria
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ART. 25 DEL REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI : Agevolazioni a favore di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale verranno riconosciute e concesse previa valutazione ed attestazione dei servizi sociali.
Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Il comma 684 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce, infatti, che il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo comma 685 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La tassa sui rifiuti nasce, in base al disposto del comma 688 della legge 147/2013, come tributo in “autoliquidazione”, dovendo il contribuente provvedere al versamento dello stesso alle scadenze fissate dal regolamento comunale. Tuttavia, molti Comuni, nell'ambito della potestà regolamentare, hanno stabilito che il tributo debba essere versato dal contribuente solo in seguito al ricevimento di apposito avviso di pagamento da parte del Comune, contenente la determinazione del tributo sulla base dei dati dichiarati o accertati negli anni precedenti. In questo caso, la liquidazione del tributo mediante invio di un avviso di pagamento al contribuente presuppone che lo stesso abbia presentato la dichiarazione ovvero che sia stato oggetto di precedenti avvisi di accertamento non contestati o divenuti definitivi (comma 686). Inoltre se si verifica il subentro di un nuovo contribuente ovvero una modificazione di elementi oggettivi incidenti sulla quantificazione del tributo, il soggetto passivo è obbligato alla presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa sui rifiuti si applica la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, oltre che gli interessi al tasso legale.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Si invitano i contribuenti a controllare con attenzione i dati riportati nel prospetto della bollettazione annuale, qualora non siano aggiornati o incompleti, contattare l’Ufficio Tributi che provvederà a ricalcolare il tributo dovuto e a riemettere i documenti.
Questo Ente declina ogni responsabilità per calcoli effettuati su dati non aggiornati o incompleti.
3.1.R Documenti di riscossione online
A tal fine si invitano i contribuenti a comunicare il proprio indirizzo e-mail ed il proprio codice fiscale per le future spedizioni dell’avviso di pagamento a: tributi@comune.zugliano.vi.it. Si precisa che l’indirizzo comunicato dal contribuente servirà anche per l’invio eventuale di informazioni relative al servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade.
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
- 07/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DICHIARAZIONE TARI -
ART. 30
Regolamento Comunale TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità o Posta Elettronica Certificata - PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla ricevuta dell’accettazione e da quella dell’avvenuta consegna, nel caso di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica certificata PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.