Dichiarazione.
E' essenziale che l'utente provveda a dichiarare
al Comune l'occupazione dell'immobile nei termini previsti.
L'utente deve indicare ogni circostanza rilevante per
l'applicazione del tributo (ad. es. decorrenza dell'occupazione,
numero degli occupanti, superficie dell'immobile, cessazione
dell'occupazione, categoria tariffaria, sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o
riduzioni, modificarsi o venir meno delle condizioni per
beneficiare di agevolazioni o riduzioni, ecc...).
La dichiarazione dell'utente (che può essere di
inizio, di variazione o di cessazione), se tempestivamente e
correttamente presentata, consente al Comune di gestire il tributo
nel migliore di modi e mette l'utente medesimo nella condizione di
ricevere i documenti necessari al pagamento alle prescritte scadenze
(e dunque di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge).
Per la dichiarazione TARI il contribuente potrà
utilizzare l'allegato modello, da restituire al Comune mediante
consegna diretta all'Ufficio oppure a mezzo raccomandata a/r, fax, posta
elettronica o PEC (va sempre allegato un documento d'identità).
La dichiarazione TARI può anche essere compilata presso l'Ufficio Tributi. Un operatore assisterà l'utente nella redazione del documento.
Sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Nel caso di ritardato od omesso pagamento del
tributo il Comune di Umbertide emette avviso di accertamento; la sanzione irrogata è pari al 30%
del tributo non versato (art. 13, d.lgs. n. 471/97).
Nel caso di omessa o infedele dichiarazione la sanzione prevista è invece pari,
rispettivamente, al 100% e al 50% del tributo non versato (con un minimo
di € 50,00).
Con l'avviso di accertamento il Comune richiede
anche il pagamento degli interessi al tassi legale:
- dal 01/01/2014 al 31/12/2014 1,00%
- dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,50%
- dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,20%
- dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,10%
- dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,30%
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,80%
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
- dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
Si ricorda che dal 2020 gli avvisi di accertamento notificati,
decorsi i termini per il pagamento, costituiscono titolo esecutivo
idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione
fiscale.
Nel caso di mancato pagamento nei termini, all'utente che ha ricevuto l'avviso di accertamento verranno addebitati:
- SPESE ESECUTIVE: quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura indicata dall'art. 17, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 112/1999);
- NOTIFICHE: quota correlata alla notifica degli atti di riscossione, nella misura indicata dall'art. 17, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 112/1999;
- INTERESSI DI MORA: dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento - Interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n 602/73.
Scaduto il termine ultimo per il pagamento, Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.