Trasparenza Rifiuti Lusiana Conco
Trasparenza Rifiuti Lusiana Conco

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Lusiana Conco

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Lusiana Conco

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Trasparenza Rifiuti Lusiana Conco
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

AVVISI

Calendario raccolta rifiuti 2024


https://www.etraspa.it/calendari-la-raccolta-differenziata-2024


Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade


Il Comune di Lusiana Conco ha svolto il ruolo di gestore per la parte "Tariffe e rapporti con gli utenti" fino al 31/12/2021. Dal 2022 passa interamente ad Etra Spa la gestione.

La Regione del Veneto, con propria Legge Regionale n.52/2012, ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale l'intero territorio regionale, ma ha costituito più enti di governo locali, denominati Consigli di Bacino, cui ha attribuito le funzioni di programmazione ed affidamento del servizio. Etra Spa svolge il ruolo di gestore dei rifiuti per l'intera zona di competenza del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" http://www.consigliobrentarifiuti.it/


Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti - Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per informazioni in merito alla:

TARIFFAZIONE TARI rivolgersi ad Etra Spa:

è necessaria la prenotazione telefonica: 049 809 8000 Via Rigoni Guido e Vasco, 19, 36012 Asiago VI



GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente del Comune presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente per il ritiro delle chiavi dell'umido, bidoncini e informazioni sul servizio di raccolta.

Sede Lusiana: lunedì 10:00 - 12:00 / mercoledì 17:00 - 19:00 / venerdì 10:00 - 12:00
Sede Conco: martedì (solo per segnalazioni) 09:00 - 12:00

Telefono: 0424/406009 - e-mail: lavoripubblici@comune.lusianaconco.vi.it


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Scaricando l'App ufficiale del Comune di Lusiana Conco è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla gestione dei rifiuti e sulle modalità di conferimento.

La stazione ecologica di Lusiana Conco è aperta il mercoledì pomeriggio ore 14.00-18.00 e il sabato mattina ore 9.00-13.00

E' situata in Località S. Caterina – Bivio Rameston


RACCOLTA SECCO:

è in vigore il porta a porta con bidoncino per i residenti, consultare il calendario per i giorni di raccolta.

Per i non residenti, e i residenti nelle località Galgi, Val Lastaro, Laite e Rubbio, è necessaria l'eco tessera per poter aprire i bidoni del secco presenti nelle isole ecologiche.


RACCOLTA CARTA, VETRO, PLASTICA E METALLI: 

I rifiuti vanno conferiti presso le isole ecologiche dislocate nel territorio comunale. 


RACCOLTA OLIO ESAUSTO

Raccogliere l'olio in bottiglie e conferirlo nelle cisterne dislocate nel territorio comunale (piazzale antistante la palestra comunale di Lusiana, parcheggio di Via Scocca Conco e presso l'ecocentro).


RACCOLTA UMIDO

I rifiuti vanno conferiti nei contenitori di colore marrone, dotati di serratura, dislocati nel territorio comunale. 


INERTI: modalità di conferimento porta a porta

E' attivo il servizio di raccolta a domicilio su chiamato al numero verde 800247842 (solo utenze domestiche).

Possono conferire tutte le utenze domestiche iscritte al servizio rifiuti gratuitamente, per un quantitativo massimo di circa 150 litri (corrispondente a circa 10 secchi per ogni raccolta).

Servizio gratuito per una chiamata all'anno e un quantitativo massimo di 150 litri (circa 10 secchi).

La ditta incaricata dell’asporto degli inerti dovrà controllare il materiale per assicurarsi che non ci sia presenza di amianto.

Nel caso di presenza di amianto il materiale non sarà raccolto e l’utente potrà attivare l’apposito servizio di raccolta amianto (a pagamento).

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Ecocentro
MERCOLEDÌ dalle 14,00 alle 18,00 SABATO dalle 9,00 alle 12,30
Elenco delle tipologie di rifiuti urbani ammesse:
- pile esaurite solo se provenienti da utenze domestiche, trattasi di pile alcaline, zinco-carbone, ricaricabili, a bottone;
- farmaci solo se provenienti da utenze domestiche;
- batterie per auto (quantità max. 2 batterie) solo se provenienti da utenze domestiche, raccolte in modo differenziato, in quanto contengono piombo e acido solforico, molto pericolosi per l’ambiente;
- lampade al neon solo se provenienti da utenze domestiche, da conferire con idoneo imballo, per evitare rotture; l’ideale è l’imballo del neon nuovo a sostituzione del vecchio;
- oli minerali esausti (quantità max. 10 litri): solo se provenienti da utenze domestiche;
- oli vegetali esausti (quantità max. 10 litri) oli vegetali usati per la cottura dei cibi (NON olio di palma o grassi vegetali solidi);
- contenitori esausti di prodotti pericolosi: (quantità max. 2 barattoli) solo se provenienti da utenze domestiche, bombolette spray, contenitori esausti per antiparassitari di origine domestica, contenitori esausti contaminati da prodotti chimici vari che devono sempre essere conferiti tappati;
- indumenti usati in quantità domestica opportunamente chiusi in sacchi (no scarpe che vanno separate e gettate tra i rifiuti ingombranti o nel secco o nel cassonetto a seconda della quantità detenuta);
- ferro: scarti ferrosi in genere di origine domestica;
- beni durevoli provenienti da utenze domestiche (quantità max. 1 pezzi): lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor di computer, frigoriferi e condizionatori, il più integri possibile. Per tali rifiuti è prevista la registrazione nominale dell’utente al solo scopo di accertare che chi conferisce sia utente dei Comuni di Conco e Lusiana. Per quanto riguarda questo tipo di rifiuti, particolarmente onerosi nel trasporto e nello smaltimento, nella mora dell’applicazione del D. Lgs. N° 151/2005, già prorogato due volte, si è deciso il conferimento gratuito per i primi sei mesi con un massimo di n° 3 pezzi. Si vedrà successivamente come eventualmente modificare le modalità di conferimento;
- ingombranti (quantità max. 2 quintali): materassi, divani, poltrone, giocattoli etc. in genere oggetti di grandi dimensioni (NON si accettano rifiuti indifferenziati racchiusi in sacco che possono essere conferiti normalmente nel secco o nel cassonetto stradale). Per quantità considerevoli è necessario dilazionare di norma i conferimenti, oppure verificare con il custode la capacità residua dei contenitori a fine giornata;
- sfalci e ramaglie (quantità max. 4/5 sacchi da 80 litri): erba, fiori appassiti, foglie di giardino, potatura di siepi (NON legno trattato, segatura o sacchi di nylon);
- bottiglie di vetro e scatolame: non si raccolgono, servirsi delle campane stradali;
- inerti (quantità max. 0,5 metri cubi): solo se provenienti da utenze domestiche e derivanti da piccole manutenzioni , come ad esempio mattoni, mattonelle, detriti, cotto, sanitari rotti, tegole, ceramica, privi di legno e plastica (NON amianto/eternit, NON cartongesso o lana di roccia, per il quale smaltimento è necessario contattare in proprio idonee ditte autorizzate alla raccolta e smaltimento);
- legno: mobili, armadi, sedie, scrivanie, pezzi di tavole, oggetti costituiti da legno ridotti il più possibile (non rifiuti di falegnamerie o laboratori);
- carta e cartone: (quantità max 20 Kg.) riviste, fogli, giornali, quaderni, scatole vuote, imballaggi in cartone opportunamente pressati (NON polistirolo, nylon o cellophane che vanno gettati , in piccole quantità, nel cassonetto o nel sacco a perdere) – per tale tipologia servirsi anche delle campane stradali;
- pneumatici fuori uso: (quantità max n. 4) solo da utenza domestica e senza cerchione (non rifiuti di autofficine o aziende agricole);
- bottiglie in plastica : non si raccolgono, servirsi delle campane stradali;
- cenere o segatura: non si raccolgono, servirsi del servizio di raccolta stradale ovvero utilizzarle per scopi agricoli (orti, giardini ecc). 
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

I dati riportati nei grafici sono scaricati automaticamente dal portale ISPRA, che riporta i dati del MUD, come da informazioni ricavabili dal loro sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=metodoru&width=1366&height=768)


Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 169,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,52301
Tariffa variabile: € 108,8067
Quota fissa: € 0,52301 * 100 * (365/365) = € 52,30
Quota variabile: € 108,8067 * (365/365) = € 108,81
Totale imposta: € 52,30 + € 108,81 = € 161,11
Totale: € 161,11 + 5 % = € 169,16
Totale arrotondato: € 169,00
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 152,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,523
Tariffa variabile: € 108,8067
Tipo Riduzione: Tariffa Variabile
Percentuale riduzione: 15%
Riduzione calcolata: € 16,32
Quota fissa: € 0,523 * 100 * (365/365) = € 52,30
Quota variabile: € 108,8067 * (365/365) = € 108,81
Totale imposta: € 52,30 + € 108,81 - € 16,32 = € 144,79
Totale: € 144,79 + 5 % = € 152,02
Totale arrotondato: € 152,00
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 343,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,29384
Tariffa variabile: € 1,97141
Quota fissa: € 1,29384 * 100 * (365/365) = € 129,38
Quota variabile: € 1,97141 * 100 * (365/365) = € 197,14
Totale imposta: € 129,38 + € 197,14 = € 326,53
Totale: € 326,53 + 5 % = € 342,85
Totale arrotondato: € 343,00
Garage
Per un'utenza Domestica di 30mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 14,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,4483
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 0,4483 * 30 * (365/365) = € 13,45
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 13,45 + € 0,00 = € 13,45
Totale: € 13,45 + 5 % = € 14,12
Totale arrotondato: € 14,00
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 2.249,36 t
Cluster: Comuni montani localizzati prevalentemente lungo l'arco appenninico del centro-sud - € 57,7644
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 65,67%
Fattori di contesto del comune: € 65,0819148313949
Economie e diseconomie di scala: € 0,59617
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 3
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 33,28 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 11,55 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 54,28 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 18,19 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Si riportano le riduzioni previste dal vigente Regolamento Tari del Comune di Lusiana Conco valevole fino al 2021. Dal 2022 si rimanda al regolamento del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti: https://sac5.halleysac.it/c024127/images/Tributi/2022_13_deliberazione_assemblea_regolamento_unico_comuni_tarip_con_allegato.pdf


Articolo 15 - RIDUZIONE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI 1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. 2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza. 3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 16 - ESENZIONE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. 4. Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico. 5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione entro i termini previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. 6. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. 

Articolo 17 - ESCLUSIONE DAL COMPUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; 2. Non sono in particolare, soggette a tassa: - le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari; ‒ le superfici adibite all’allevamento di animali; - le superfici agricole coperte in cui siano depositati paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso derivante dalla lavorazione della terra. A titolo di esempio non sono soggetti i fienili, le legnaie e simili depositi di prodotti dell’attività agricola. Per ottenere l’esclusione deve essere esibita assieme alla dichiarazione anche la documentazione fotografica attestante l’utilizzo indicato; un utilizzo del locale per fini anche in parte diversi fa venire meno l’esclusione; - i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione di prodotti provenienti dalle attività foro-agricole, vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante); - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, destinate a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettati alla tassa gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione del tributo. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati. 4. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; - comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene comunque conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. 

Articolo 18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità e si applica su richiesta del contribuente stesso. 

Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni occupate da soggetti residenti nel Comune di Lusiana Conco che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, esclusivamente con ricorso all’utilizzo del composter: riduzione del 20% nella sola parte variabile. b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile; c) abitazioni a disposizione: riduzione del 15% della parte variabile; d) ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto del composter, di apposita istanza comprovante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all’ambiente. 4. Nel caso in cui sussistano da parte del contribuente (residente) particolari situazioni di difficoltà economica, può essere applicata una riduzione pari al 100% dell’imposta. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di un’attestazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali che comprovi il disagio economico. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

Articolo 20 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 1. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e non sull’importo iniziale. Il massimo ottenibile è del settanta per cento.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Il modello F24 è allegato all'avviso di pagamento TARI inviato dall'Ufficio

PAGOPA

Al momento non è ancora possibile, per motivi tecnici, utilizzare il metodo di pagamento PagoPa per la TARI in quanto non è ancora operativo l'avviso di pagamento multi beneficiario, necessario per poter effettuare con un unico bollettino il versamento sia al Comune che alla Provincia (codice TEFA). 


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/06/2021
50,00%
2° rata
16/12/2021
50,00%

Rata 1: calcolata con le tariffe dell'anno precedente

Rata 2: calcolata a conguaglio con le tariffe dell'anno corrente.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.

1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;

2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
     * con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del         tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la         violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
     * con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del         tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la             violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;

Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.

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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:

In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.

Sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%

Interessicalcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali:
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% dal 01/01/2021

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.



CODICE COMUNE del Comune di Lusiana Conco: M427


Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza i seguenti codici tributo:

3944: Tari - tassa sui rifiuti;
TEFA: Tefa - tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;

3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti;

TEFN: Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi;

TEFZ: Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni;


Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso: 


  • se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al Comune sbagliato e riversato al Comune corretto.
  • se l'errore di digitazione è stato effettuato dal contribuente, lo stesso potrà verificare a quale ente sono stati accreditati i soldi accedendo al proprio cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate o contattando la propria banca/posta. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento al nostro ente, sul conto corrente di tesoreria unica presso la Banca d'Italia, n. 320307; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.


Stessa cosa farà il Comune di Lusiana Conco in caso di versamento indebito.


Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si può contattare l'Ufficio Tributi che aggiornerà la posizione e, se dovuto, ricalcolerà l'importo dell'avviso uscito.



Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

L'utente a cui è intestata la TARI può richiedere che gli venga recapitato via email il documento di pagamento, comunicando il relativo indirizzo, in alternativa alla spedizione cartacea. L'utente si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo e a controllare con periodicità regolare i messaggi email ricevuti. Il Comune NON si assume alcuna responsabilità relativamente al mancato ricevimento del documento dipendente da errata indicazione dell’indirizzo, malfunzionamenti della posta elettronica o mancata lettura dei messaggi. 


Chi è dotato di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può inviare la dichiarazione di Domicilio Digitale (utilizzando il file allegato) per poter ricevere qualsiasi documentazione uscente dal Comune di Lusiana Conco direttamente sulla propria PEC.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Lusiana Conco è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.