Si riportano le riduzioni previste dal vigente Regolamento Tari del Comune di Lusiana Conco valevole fino al 2021. Dal 2022 si rimanda al regolamento del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti: https://sac5.halleysac.it/c024127/images/Tributi/2022_13_deliberazione_assemblea_regolamento_unico_comuni_tarip_con_allegato.pdf
Articolo 15 - RIDUZIONE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI 1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. 2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza. 3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 16 - ESENZIONE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. 4. Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico. 5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione entro i termini previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. 6. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Articolo 17 - ESCLUSIONE DAL COMPUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; 2. Non sono in particolare, soggette a tassa: - le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari; ‒ le superfici adibite all’allevamento di animali; - le superfici agricole coperte in cui siano depositati paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso derivante dalla lavorazione della terra. A titolo di esempio non sono soggetti i fienili, le legnaie e simili depositi di prodotti dell’attività agricola. Per ottenere l’esclusione deve essere esibita assieme alla dichiarazione anche la documentazione fotografica attestante l’utilizzo indicato; un utilizzo del locale per fini anche in parte diversi fa venire meno l’esclusione; - i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione di prodotti provenienti dalle attività foro-agricole, vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante); - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, destinate a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettati alla tassa gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione del tributo. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati. 4. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; - comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene comunque conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali.
Articolo 18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità e si applica su richiesta del contribuente stesso.
Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni occupate da soggetti residenti nel Comune di Lusiana Conco che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, esclusivamente con ricorso all’utilizzo del composter: riduzione del 20% nella sola parte variabile. b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile; c) abitazioni a disposizione: riduzione del 15% della parte variabile; d) ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto del composter, di apposita istanza comprovante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all’ambiente. 4. Nel caso in cui sussistano da parte del contribuente (residente) particolari situazioni di difficoltà economica, può essere applicata una riduzione pari al 100% dell’imposta. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di un’attestazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali che comprovi il disagio economico. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Articolo 20 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 1. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e non sull’importo iniziale. Il massimo ottenibile è del settanta per cento.