Si riportano a seguire i primi 5 comma dell'Art. 34 del vigente regolamento.
1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell’art. 1 della L. 147/2013, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a. 50% del tributo non versato in caso di autodenuncia
b. 100% del tributo non versato in caso di accertamento d’ufficio
4. In caso di mancata risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell’art. 1 L. 147/2013) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari ad € 250,00.
5. Le sanzioni di cui ai comma 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.