La Tassa rifiuti è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
La tariffa deve coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi elaborato dal
Gestore, così come previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l’anno successivo e
tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del
tasso di inflazione programmato.
Il comune di Fiumicino ha adottato la cosiddetta “tariffa monomia” prevista dall'art. 1 comma 652 della legge 147/2013.
La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei
locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli
occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti, prodotti per unità di
superficie.
Sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all’aliquota deliberata annualmente dalla Città metropolitana di Roma Capitale; (5 per cento per l'anno 2020).
ESEMPIO UTENZA DOMESTICA
mq abitazione 107 x 3,445032 (tariffa 2018) x 365 giorni= euro 368,62
Addizionale provinciale = 368,62 x 5%= 18,43
TOTALE DOVUTO= 368,62 + 18,43
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
La tariffa unitaria è ridotta:
a) del 10% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
b) del 30% nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
c) del 20% per attività di compostaggio;
d) del 50% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave
(art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
e) del 30% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave
(art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE ricompreso tra gli 15.000,01 e
25.000,00 euro;
f) del 50% per i locali adibiti ad abitazioni e pertinenze, nel caso in cui nel
nucleo familiare residente del soggetto passivo sia adottato un cane ricoverato presso il canile
rifugio in convenzione con il Comune.
g) nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, la tassa è ridotta:
- del 50% se hanno un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00;
- del 40% se hanno un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro.
L’agevolazione di cui alla lettera g) si applica anche nel caso in cui nel nucleo familiare
come sopra composto (in tassa) siano presenti uno o più figli maggiorenni, inoccupati o
disoccupati nell’anno di applicazione dell’agevolazione e nell’anno precedente.
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa unitaria è ridotta:
a) del 30% nel caso di:
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione. La riduzione è concessa a condizione che
la licenza o l’autorizzazione preveda un uso stagionale o ricorrente, per un periodo non
superiore a 183 giorni annui;
- aree scoperte destinate ad arenile;
b) del 20% per le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti
autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, qualora il produttore dimostri di aver
effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati.;
c) del 50% per i locali degli asili nido e delle scuole materne private che applicano le stesse
condizioni tariffarie delle strutture comunali;
d) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto
rilievo sociale o storico-culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di
gestione.
e) del 50% per i locali accessori delle parrocchie aderenti a congregazioni con voto di povertà.