Come si calcola la TARI
L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che:
“Il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa il citato dpr 158/99 dispone che la stessa è composta da:
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una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
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una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
La tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del dpr 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che essa
“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”.
Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1.
L’utenza domestica deve intendersi comprensiva di:
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superfici adibite a civile abitazione
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superfici adibite a pertinenze.
L’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, prevede che
“la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.
Pertanto:
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la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa
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la quota variabile è costituita da un valore assoluto, ossia un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.
Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Al computo finale va aggiunta una percentuale aggiuntiva nella misura del 5% dovuta al tributo TEFA (Tributo esercizio funzioni ambientali) incassato direttamente dalla provincia di Salerno. Sul modello f24 semplificato viene indicato esplicitamente con il codice tributo TEFA.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, inoltre, compaiono le seguenti voci di costo
da aggiungere al documento di riscossione TARI:
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La
componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei
costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente
raccolti e dei relativi costi di gestione.
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La
componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei
costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e
calamitosi.
CHE per utenza si intende “unità immobiliari, locali o
aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a
qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica
ovvero ad un «utente”».
Con Delibera 15 aprile 2025 176/2025/R/rif recante come oggetto:
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI
URBANI, ha introdotto il cd “Bonus Sociale Rifiuti”. Tale misura verrà
finanziata mediante “ l’istituzione, a decorrere dall’1 gennaio 2025, di
un’apposita componente perequativa UR3, inizialmente posta pari a 6
euro/utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni
tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, da
applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani
in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa
corrispettiva”;