Il Comune di Zogno nel proprio Regolamento TARI, all'art 29 intitolato "RATEAZIONE" e al successivo art 29bis "ULTERIORI MODALITA’ PER LA RATEAZIONE DEI PAGAMENTI
ORDINARI", ha stabilito quanto segue:
Art 29 - RATEAZIONE
1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto
di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all’articolo 24 del presente regolamento, in caso di
comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento
esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di
ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale
o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione
affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può
concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti
regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:
a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero
importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un
numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per
l’Agente nazionale della riscossione;
b) l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00
c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di due rate mensili (comma 798 prevede
massimo 72), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea
difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e
reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente
concesso.
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e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di
proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.)
A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000;
In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica
sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la
situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei
ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l’Agente
nazionale della riscossione (ADER)
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale
particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle
fasce di debito previste dalla lettera c).
g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso
alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di
sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non
può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284
del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale (fino a
due).
3 Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese
indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella
mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza
deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
4 In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di
sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non
può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante
il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
6. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante
posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i
chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa
indicazione delle rate e i relativi importi.
Art. 29 bis ULTERIORI MODALITA’ PER LA RATEAZIONE DEI PAGAMENTI
ORDINARI
1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione rispetto al precedente Articolo 29:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o
per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti
dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli
ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo
dovuto.
3. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta
salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente
dall’importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la
scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
- degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia
superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause
imputabili al comune;
- degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.