NUOVA APP "rifiutiAMO"
L'app è gratuita ed è scaricabile su dispositivi mobili (telefoni e tablet) da Google Play e Apple Store.
L'app è registrata con il nome "rifiutiAMO" ed ha come logo lo smile simbolo del servizio di igiene ambientale Linea Gestioni.
Attraverso l'app è possibile:
- consultare i calendari della raccolta porta a porta;
- verificare la corretta differenziazione di centinaia di voci rifiuto (glossario);
- trovare i Centri di Raccolta con relativo indirizzo e orario apertura;
- inviare a Linea Gestioni richieste di informazioni, segnalazioni e reclami
- richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
ZELO BUON PERSICO
Per qualsiasi richiesta o informazione, contattare i sportelli utilizzando i seguenti canali:
Area LODI: Telefono 0371.450221 – Numero Verde: 800.193888 – e-mail: info@linea-gestioni.it
SEDE OPERATIVA – SPORTELLI RIFIUTI
LODI: Strada Vecchia Cremonese
Tel. 0371/450221 – Fax 0371/432626 – Numero Verde: 800.193888
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 14.00-17.00
Modulo reclami/segnalazioni
(scaricare modulo allegato e inviare)
Esporre i rifiuti davanti alla propria abitazione in luogo ben visibile. Esporre entro le ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente. Una volta svuotato, il contenitore dovrà essere ritirato il prima possibile.
Per la richiesta dei contenitori scaricare il modulo allegato.
Orari di apertura:
Lunedì e Giovedì : 14 - 17
Sabato : 9 -12 e 14 - 17
Domenica : 9-12
Per prenotare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, telefonare al numero 800.193888.
Consulta il calendario per conoscere le date della raccolta degli scarti vegetali.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento :
2016: 57,7%
2017: 79%
2018: 77,8%
2019: 78,6%
2020: 77,7%
Consulta il calendario per conoscere le date del servizio spazzamento strade.
Allegato "Piano Spazzamento/elenco vie"
(stralcio dal Regolamento TARI vigente)
COME SI ARTICOLA LA TARIFFA
1. la Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è commisurata a alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario (insieme di tutti i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti) con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze derivante dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente rendicontati dal gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
8. La TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
La tariffa è ridotta del:
10 % alle utenze domestiche con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti; si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
15 % alle utenze domestiche di soggetti, non residenti nel comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare a condizione che:
· tale destinazione sia specificata nella denuncia ordinaria o di variazione;
· detta denuncia contenga l’indicazione del comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest’ultimo di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) non si applicano alle cantine, autorimesse o ad altri simili luoghi di deposito.
30% nella parte fissa e nella parte variabile per le abitazioni non locate e non occupate per le quali si possono dimostrare il non utilizzo attraverso la presentazione annuale delle fatture dei servizi di rete a condizione che:
1. tale destinazione sia specificata nella denuncia ordinaria o di variazione;
2. detta denuncia contenga l’indicazione del comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest’ultimo di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
10 % alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici; la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell’anno sottoposto a tassazione, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione prevista dal regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico;
10 % alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell’anno sottoposto a tassazione, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione prevista dal regolamento comunale di gestione del compostaggio.
Riduzioni per recupero
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa .
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.
Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
c) riduzione del 5%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le utenze non domestiche che hanno ottenuto la certificazione ambientale EMAS con decorrenza dalla data di ottenimento della certificazione;
2. Le agevolazioni/riduzioni previste nel presente regolamento sono inserite nel piano finanzioario e ripartite tra tutti i contribuenti;
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
(stralcio dal Regolamento TARI vigente)
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora calcolati al tasso vigente.
In caso di variazione e o cessazione non comunicata il cittadino è tenuto a presentare regolare denuncia utilizzando i modelli reperibili sul sito istituzionale del Comune (www.comunedizelobuonpersico) oppure da ritirare presso l’Ufficio Tributi .
In particolare, verificare che i dati concernenti la superficie (mq) ed estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune i dati esatti.
Qualsiasi informazione o chiarimento può essere richiesta all’Ufficio Tributi del Comune
· aperto al pubblico secondo le seguenti modalità:
Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 10:30
Solo il lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:45
Sabato mattina dalle 08:30 alle 11:45 (con esclusione dei mesi di giugno-luglio-agosto)
· inviando una mail all’indirizzo tributi@comune.zelo.lo.it
· telefonando ai numeri 02-906267201/211