(stralcio dal Regolamento TARI vigente)
COME SI ARTICOLA LA TARIFFA
1. la Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è commisurata a alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario (insieme di tutti i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti) con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di
approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una
quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità
del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e
di utenza non domestica.
6. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono
ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere
determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle
tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
7. E’ assicurata la riduzione per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso
la riduzione della parte variabile della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze derivante dal
recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente rendicontati dal gestore del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti.
8. La TARI decorre dal giorno in cui ha
avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino
al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e
tempestivamente dichiarata.