Ricordiamo che la tassa sui rifiuti (TARI) è finalizzata alla
copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione, ripartita tra le
utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali. A tale fine, i
rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e a quelle non
domestiche sono determinati utilizzando i coefficienti di produttività Kb
(minimi per le utenze domestiche) e Kd (medi per le utenze non domestiche) di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa è commisurata, quindi, alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte. Per superficie è stata considerata quella
calpestabile dichiarata o accertata registrata nella banca dati dell’ente.
Per quanto riguarda le esenzioni/esclusioni, le utenze non domestiche, per le quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative dovranno indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (codice europeo rifiuti e s.m.i.) e comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (copia dei formulari previsti dall’art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati, nonché del contratto e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ogni singola operazione). L’ufficio Ecologia, se richiesto dal responsabile dell’ufficio Tributi, avrà facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi congiunti. Le modalità di rinuncia al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti (SOLTANTO UTENZE NON DOMESTICHE) sono disciplinate dall’art. 27 sezione seconda del citato regolamento per la disciplina della Tari al quale si rinvia.
ATTENZIONE: in relazione agli effetti dell’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia da covid-19 ed attenuare l’onerosità della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, il Consiglio comunale ha deliberato, in sede di approvazione delle tariffe, che alle utenze non domestiche (UND) sia applicata d’ufficio (non è necessaria alcuna istanza) la riduzione forfettaria pari a:
otto mesi, ovvero -66,66% sia della QF che della QV a quelle costrette alla chiusura totale (a seguito dei provvedimenti delle autorità competenti); cinque mesi, ovvero -41,66% sia della QF che della QV a quelle colpite dagli effetti della crisi economica (individuate da ARERA nel 2020), in misura proporzionale al numero dei giorni di cessazione forzata. Tali agevolazioni sono applicate in conformità alle stime di perdita di gettito ammissibili di cui alla “Nota metodologica stima TARI - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021” che è stato oggetto di ristoro da parte dello Stato, come previsto dall’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021