INFORMAZIONI GENERALI
La Tassa sui rifiuti – TARI è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La presenza di arredo o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE UTENZE DOMESTICHE E VERSAMENTO CAUZIONE
L’utenza
domestica per poter ritirare presso l’ufficio tributi il materiale
per la raccolta differenziata (bidone del secco da 120 litri, chiave
dell’umido e tessera ecocentro) dovrà consegnare, assieme alla
dichiarazione di occupazione, la quietanza di pagamento della
cauzione TARI pari ad:€ 36,00.
Per effettuare il pagamento della cauzione è necessario:
- accedere al sito del Comune di Villaverla all'indirizzo: www.comune.villaverla.vi.it
- nella pagina iniziale cliccare a destra su: Servizi On Line e poi all'interno del profilo: Pagamenti Telematici cliccare sull'icona Pago PA Mypay
- scegliere: Altre tipologie di pagamento – Depositi cauzionali
- compilare
con tutti i dati richiesti ed indicare come CAUSALE: CAUZIONE TARI e
come IMPORTO € 36,00,
- attendere
l'arrivo della e-mail e seguire le indicazioni,
- procedere
con il pagamento on-line o preparare l'avviso da stampare (per poter
pagare in ufficio postale o bancario);
OPPURE:
effettuare
il versamento allo sportello o il bonifico presso INTESA SAN PAOLO –
Agenzia di Villaverla utilizzando il seguente IBAN:
IT69R0306960859100000046003 indicando come CAUSALE: CAUZIONE TARI e
come IMPORTO € 36,00.
La dichiarazione di occupazione è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modultistica/TARI Dichiarazione cittadini.
Se nel nucleo familiare è presente un bambino fino al compimento del 3° anno di età oppure una persona in particolare situazione sanitaria è possibile ritirare presso l’ufficio tributi, dietro il versamento di una cauzione di € 5,00, una chiave per il bidone dei pannolini/pannoloni dislocati nel territorio comunale con l’impegno di restituzione al termine del periodo di utilizzo.
La dichiarazione per l’utilizzo della chiave dei pannolini/pannoloni deve essere consegnata all’ufficio tributi assieme alla quietanza di versamento della cauzione ed è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modultistica/TARI Richiesta riduzioni varie.
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E VERSAMENTO CAUZIONE
L’utenza non domestica per poter ritirare presso l’ufficio tributi il materiale per la raccolta differenziata (bidone o cassonetto del secco/umido, chiave per le grandi utenze e tessera ecocentro) dovrà consegnare, assieme alla dichiarazione di occupazione, la quietanza di pagamento della cauzione TARI pari ad:
€ 36,00 per il bidone del secco o dell’umido da 120 litri;
€ 55,00 per il bidone del secco o dell’umido da 240 litri;
€ 135,00 per il cassonetto del secco da 770 litri;
€ 156,00 per il cassonetto del secco da 1100 litri.
Per effettuare il pagamento della cauzione è necessario:
- accedere al sito del Comune di Villaverla all'indirizzo: www.comune.villaverla.vi.it
- nella pagina iniziale cliccare a destra su: Servizi On Line e poi all'interno del profilo: Pagamenti Telematici cliccare sull'icona Pago PA Mypay
- scegliere: Altre tipologie di pagamento – Depositi cauzionali
- compilare con tutti i dati richiesti ed indicare come CAUSALE: CAUZIONE TARI
- attendere l'arrivo della e-mail e seguire le indicazioni,
- procedere con il pagamento on-line o preparare l'avviso da stampare (per poter pagare in ufficio postale o bancario);
OPPURE:
effettuare il versamento allo sportello o il bonifico presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Villaverla utilizzando il seguente IBAN: IT69R0306960859100000046003 indicando come CAUSALE: CAUZIONE TARI
BIDONE RUBATO O DANNEGGIATO
La dichiarazione da consegnare all’ufficio tributi nel caso in cui venisse rubato o danneggiato il bidone per la raccolta del secco/umido è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modultistica/TARI Dichiarazione di bidone rubato.
COPIA CHIAVI/TESSERINO ECOCENTRO
Nel caso venisse smarrita la chiave dell’umido o la chiave dei pannolini/pannoloni o la chiave per le grandi utenze o il tesserino per accedere all’ecocentro, è sufficiente recarsi all’ufficio tributi per chiederne una copia dietro il pagamento di € 1,50.
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA
Nel caso di cessazione del presupposto impositivo della tassa sui rifiuti, l’utente deve compilare, sottoscrivere e consegnare all’ufficio tributo, munito di quietanza di versamento della cauzione di € 36,00, la dichiarazione di non occupazione dell’immobile posseduto nel Comune di Villaverla, restituendo il bidone del secco, la chiave dell’umido e la tessera per accedere all’ecocentro. La dichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modulistica/TARI dichiarazione di non occupare per i cittadini.
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA
Nel caso di cessazione del presupposto impositivo della tassa sui rifiuti, l’utente deve compilare, sottoscrivere e consegnare all’ufficio tributo, munito di quietanza di versamento della cauzione, la dichiarazione di non occupazione dell’immobile posseduto nel Comune di Villaverla, restituendo il bidone/I o cassonetti del secco/umido, la chiave delle grandi utenze e la tessera per accedere all’ecocentro. La dichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modulistica/TARI dichiarazione ditte di non occupare.
Per informazioni sul servizio di bollettazione tariffe, si prega di contattare l'ufficio tributi ai numeri sopra indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, il martedì e
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Orario di sportello
Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30.
L'ufficio ecologia ed ambiente al numero sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Orario di sportello
Nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30.
Nel
Comune di Villaverla si attua la raccolta differenziata dei rifiuti:
tutti i cittadini e le ditte devono differenziare i rifiuti prodotti
separando principalmente carta,
contenitori in vetro, imballaggi in plastica, contenitori in
alluminio e acciaio/banda stagnata, nonché l'umido. Ciò che non è
differenziabile va conferito come rifiuto indifferenziato (secco) e
posto nel contenitore adibito a tale raccolta (bidone/cassonetto dotato di chip).
La raccolta del RIFIUTO SECCO viene effettuata porta a porta ogni giovedì; gli utenti pertanto, quando hanno la necessità di far svuotare il proprio bidone, lo posizionano all'esterno della propria abitazione o immobile dalla sera del giorno precedente la raccolta.
Nel territorio comunale, precisamente in Via Stadio, è poi presente un Centro Comunale di Raccolta al quale i cittadini privati e le ditte possono accedere con il tesserino fornito dall'Ufficio Tributi, dove possono essere conferiti ulteriori rifiuti differenziabili. Inoltre, sempre nel territorio comunale sono dislocate 24 isole ecologiche dotate ciascuna di:
campane differenziate per la raccolta della CARTA (campana gialla), dei contenitori in VETRO (campana verde) e della MULTIMATERIALE (campana azzurra). In quest'ultima vanno posti gli imballaggi in plastica, i contenitori in alluminio e acciaio/banda stagnata;
bidoni, di colore marrone per la raccolta del RIFIUTO UMIDO; si raccomanda di conferire il rifiuto umido utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili (no sacchetti in plastica);
bidoni di colore bianco per la raccolta dei PANNOLINI e dei PANNOLONI.
Per poter conferire l'umido, i pannoloni ed i pannolini è necessario munirsi di apposita chiave da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune di Villaverla. Lo svuotamento dei bidoni dei pannolini e dei pannoloni viene effettuato il giovedì contestualmente alla raccolta del rifiuto secco, mentre i bidoni adibiti alla raccolta del rifiuto umido vengono svuotati il mercoledì da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, ed il mercoledì ed il sabato da giugno a settembre. Le utenze che hanno il bidone privato per la raccolta dell'umido (sostanzialmente utenze non domestiche), dovranno posizionare il proprio bidone all'esterno del proprio immobile dalla sera del giorno precedente la raccolta.
La raccolta degli OLII ALIMENTARI VEGETALI ESAUSTI di origine domestica, oltre che nel CCR, è attiva anche con contenitori stradali situati in Via Rumor, in via Mantiero e presso il Centro Comunale di Raccolta.
La raccolta degli AGHI e delle SIRINGHE, in farmacia è disponibile il bidoncino per la raccolta (per utenti che utilizzano terapie ad iniezione).
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
ORARIO DI APERTURA:
orario estivo (ora legale)
orario invernale (ora solare)
dalle
alle
dalle
alle
mercoledì
14:30
18:00
mercoledì
14:30
17:00
sabato mat.
09:00
12:00
sabato mat.
09:00
12:00
sabato pom.
14:00
17:00
sabato pom.
14:00
17:00
Rifiuti urbani conferibili (durante emergenza Covid-19 fino al 05/05/2020: solo sfalci/ramaglie e ingombranti; dal 06/05/2020: tutte le tipologie)
Per facilitare l'utente nella separazione, il seguente elenco descrive
le tipologie di rifiuti raccolti e i relativi contenitori in cui
depositarli.
Elenco delle categorie di rifiuto:
(si ricorda che i cittadini privati possono conferire al CCR tutti i rifiuti dell'elenco, mentre le ditte solo i rifiuti in grassetto purchè non provenienti da processi produttivi, nè contaminati da sostanze pericolose):
I rifiuti voluminosi (scatoloni, mobili, ramaglie)
devono essere ridotti il più possibile prima di accedere al CCR.
Quantità
accettata
Per informazioni contattare il Settore Raccolta di AVA srl al numero 0445/575707 o al Numero Verde 800/189 777
Il conferimento massimo ammesso per utente e per giornata di apertura, normalmente riconducibile a una utenza domestica, è così stabilito:
10/12 cartoni, 1 mobile, 1 RAEE (rifiuto da apparecchiature elettriche e
elettroniche) di grandi dimensioni e 3 RAEE piccoli
(es. autoradio, frullatore, phon etc.), 1 batteria per auto, 10 scatole
di farmaci, 4/5 sacchi di erba da giardino da 80 lt. o 6/7 fasci di
potature,
2 barattoli vuoti di vernice,
5kg/lt di prodotti chimici domestici, 10 lt di olio vegetale/minerale,
0,5 mc di inerti da piccole demolizioni domestiche.
GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI DI CHIUSURA AL PUBBLICO:
Le
date del calendario di spazzamento delle strade comunali per l'anno 2021 sono:
12/01/2021, 09/02/2021, 09/03/2021, 06/04/2021, 04/05/2021,
01/06/2021, 29/06/2021, 27/07/2021, 24/08/2021, 21/09/2021, 19/10/2021, 16/11/2021, 14/12/2021.
MODALITA’
DI CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica: per le utenze domestiche si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze; per le utenze non domestiche si intende l’utilizzo di locali destinati all’attività svolta suddivise per categorie di attività.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE (CITTADINI)
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza i coefficienti calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dipendenti dal numero dei componenti del nucleo familiare.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell’utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, considerando ai fini del calcolo della sola quota fissa della tariffa un numero minimo pari ad un occupante, oppure quello previsto dalla L.R. Veneto n. 10/1996, art. 9 comma 3 (con arrotondamento all'unità superiore) se più favorevole per il contribuente. Qualora l'immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, è prevista l'esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità ai fini del calcolo della sola quota fissa della tariffa. Qualora l'immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, è prevista l'esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.
Le variazioni del numero di componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27 del Regolamento TARI, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata per una parte in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e la restante parte, riferita ai costi di gestione del rifiuto secco, in base alla quantità di tale rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utente esponga il contenitore del rifiuto secco per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con i sacchetti sparsi nelle vicinanze.
Si precisa che, secondo quanto stabilito dall’art. 15-ter della Legge n. 58 del 28/06/2019, di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34/2019, per la prima rata di competenza dell’anno 2021 sono state applicate le tariffe valide per l’anno 2020.
A seguito dell'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e come stabilito dall'art. 38 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono applicate anche per l'anno 2021 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2020.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata per una parte applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo il metodo normalizzato del D.P.R. n. 158 del 27,04,1999 e per la restante parte, riferita ai costi di gestione del rifiuto secco e/o umido, in base alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utente esponga il contenitore del rifiuto secco e/o umido per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze.
Si
precisa che, secondo quanto stabilito dall’art. 15-ter della Legge
n. 58 del 28/06/2019, di conversione con modifiche del Decreto Legge
n. 34/2019, per la prima rata di competenza dell’anno 2021 sono
state applicate le tariffe valide per l’anno 2020.
A
seguito dell'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del
D.L. 17/03/2020, n. 18, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e come stabilito dall'art. 38 del
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono
applicate anche per l'anno 2021 le tariffe della TARI adottate per
l'anno 2020.
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COMUNE DI VILLAVERLA TARI – TARIFFE ANNO 2020 | |||
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE | Parte fissa a mq. | Parte variabile | Svuotamenti compresi in tariffa variabile per utenza (bidone da 120 litri) |
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NUMERO COMPONENTI |
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1 componente | € 0,4194 | € 43,9371 | 5 |
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2 componenti | € 0,4928 | € 72,0568 | 6 |
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3 componenti | € 0,5505 | € 90,0710 | 7 |
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4 componenti | € 0,5976 | € 110,7215 | 8 |
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5 componenti | € 0,6448 | € 127,4176 | 9 |
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6 o più componenti | € 0,6815 | € 149,3861 | 10 |
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE | Parte fissa a mq. | Parte variabile | Svuotamenti compresi in tariffa variabile per utenza (bidone da 120 litri) |
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1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,3479 | € 0,3494 | 27 |
2 | Cinematografi e teatri | € 0,2384 | € 0,2388 | 0 |
3 | Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 0,3865 | € 0,3900 | 4 |
4 | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi | € 0,5669 | € 0,5739 | 4 |
6 | Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione | € 0,3286 | € 0,3359 | 0 |
8 | Alberghi senza ristorante | € 0,6507 | € 0,6622 | 11 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | € 0,8375 | € 0,8445 | 2 |
12 | Banche e istituti di credito | € 0,3930 | € 0,4004 | 2 |
13 | Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | € 0,7731 | € 0,7840 | 4 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 0,9341 | € 0,9496 | 5 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | € 0,4639 | € 0,4664 | 0 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | € 1,2469 | € 0,0000 | 0 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe; parrucchiere, barbiere, estetista | € 0,9535 | € 0,9647 | 2 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 0,5669 | € 0,5794 | 0 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 0,7666 | € 0,7745 | 16 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | € 0,5927 | € 0,5993 | 15 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 0,7022 | € 0,7092 | 2 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 4,2455 | € 4,2973 | 16 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | € 3,0022 | € 3,0381 | 2 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 1,4431 | € 1,4637 | 20 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 0,9921 | € 1,0029 | 0 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | € 4,6192 | € 4,6770 | 6 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | € 4,5273 | € 0,0000 | 0 |
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COSTI RIFERITI AGLI SVUOTAMENTI EFFETTUATI OLTRE AI MINIMI PREVISTI: |
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COSTO SVUOTAMENTO CONTENITORE DA 120 LITRI |
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€ 1,25 |
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COSTO SVUOTAMENTO CONTENITORE DA 240 LITRI |
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€ 2,50 |
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COSTO SVUOTAMENTO CASSONETTO DA 770 LITRI |
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€ 7,80 |
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COSTO SVUOTAMENTO CASSONETTO DA 1100 LITRI |
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€ 11,14 |
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COSTO SETTIMANALE UTENZE NON DOMESTICHE IN POSSESSO DELLA CHIAVE DEL BIDONE DELL'UMIDO |
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€ 1,25 |
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VIENE CONTEGGIATO UN DOPPIO SVUOTAMENTO NEL CASO IN CUI L'UTENZA ESPONGA IL BIDONE DEL RIFIUTO SECCO E/O UMIDO |
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PER LO SVUOTAMENTO CON IL COPERCHIO APERTO, STRARIPANTE DI RIFIUTI O SACCHETTI SPARSI NELLE VICINANZE. |
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RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
La
tariffa si applica in misura ridotta del 30% alle
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- lontana localizzazione del bidone per la raccolta del rifiuto secco rispetto all'abitazione di residenza dove avviene la produzione di rifiuti, limitatamente alle seguenti vie:
San Simeone dal civico 26 al civico 33
Einaudi dal civico 9
Cimitero dal civico 16
Boschetto civici 5, 12 e 13
Braglio civici 1 e 3
Zanella civico 99
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna:
- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per lo smaltimento dell'umido;
- ad utilizzare sull'area di pertinenza dell'immobile ben definita e verificabile, il materiale prodotto nella compostiera.
L'attività di compostaggio può essere condivisa da due o più utenze a condizione che l'area pertinenziale delle unità abitative sia unica.
L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico determinerà la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione.
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
E'
prevista una agevolazione costituita dall'esenzione degli svuotamenti del rfiuto secco (pannolini/pannoloni) nei
seguenti casi: nucleo famigliare con la presenza di un bambino fino
al compimento del 3° anno di età, e nucleo famigliare con la
presenza di persona in particolare situazione sanitaria. L'esenzione è subordinata al rilascio da parte dell'ufficio tributi, previo pagamento di una cauzione di una chiave per i bidoni dei pannolini/pannoloni.
Ai nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti con handicap permanente e grave o invalidità superiore al 75% risultanti da certificazione rilasciata dalle autorità competenti con ISEE inferiore ad € 8625,00 sarà applicata una riduzione pari al 10% della tariffa ordinaria.
Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Secondo quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, la sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutta in Italia, a condiizione che non risulti locata, e utilizzata come abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, sarà applicata la riduzione ad un terzo della Tari.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Le richieste di riduzione devono essere presentate all’ufficio tributi utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi Online/Modulistica/Tari Richiesta riduzioni varie.
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa si applica nella misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto autorizzatorio rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata da competenti organi, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Alle utenze non domestiche che svolgono attività vivaistica e che effettuano il compostaggio si applica una riduzione del 15% della tariffa.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna:
- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio;
- ad utilizzare sull'area di pertinenza ai fini IMU dell'immobile il materiale prodotto nella compostiera;
L'effettuazione in modo improprio del compostaggio determinerà la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione.
Per le utenze non domestiche i cui locali risultano temporaneamente chiusi, a condizione che non siano locati, è riconosciuta, previa dichiarazione, l'esenzione della sola quota variabile limitatamente al periodo di chiusura non inferiore a 30 giorni continuativi.
La quota variabile per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
La riduzione viene concessa su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno solare, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/09/2020 sono state approvate le riduzioni della tariffa TARI anno 2020 per le utenze non domestiche a seguito dell'Emergenza Epidemiologica da Covid -19, nello specifico:
- alle utenze non domestiche soggette all'obbligo di sospensione delle attività di cui alla Tabella 1/a, 1/b e Tabella 2 dell'Allegato A della delibera n.158/2020 di ARERA, l'esenzione dell'intera tariffa TARI (parte fissa e parte variabile) da applicarsi nell'anno 2020 e per il periodo di chiusura delle attività imposto dala normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- alle utenze non domestiche non soggette all'obbligo di sospensione delle attvità, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A della delibera n. 15/2020 di ARERA, l'esenzione della componente variabile della tariffa rapportata al periodo di chiusura delle attvità.
RAVVEDIMENTO OPEROSO E ATTIVITA’ ACCERTATIVA
L’istituto del ravvedimento operoso è un’opportunità del contribuente di sanare la propria posizioni debitoria, purché il Comune di Villaverla non abbia ancora provveduto ad emettere l’avviso di accertamento, in quanto ha la possibilità di regolarizzare i versamenti omessi o non pagati applicando sanzioni ridotte proporzionalmente al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari ed il versamento eseguito in adozione al ravvedimento operoso. Per fare questo è indispensabile che il contribuente proceda spontaneamente, sanando la propria posizione fiscale versando, oltre all’importo dovuto a titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale.
FATTISPECIE |
MODALITA’ RAVVEDIMENTO |
SANZIONI |
INTERESSI |
Omesso/parziale versamento (ravvedimento sprint) |
Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto |
0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso/parziale versamento (ravvedimento breve) |
Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto |
1/10 del 15% = 1,50% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso/parziale versamento (Ravvedimento intermedio) |
Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto |
1/9 DEL 15%= 1,67% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso versamento (Ravvedimento ordinario) |
Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l’anno |
1/8 del 30%=3,75% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso versamento (Ravvedimento Ultrannuale) |
Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni |
1/7 del 30%= 4,28% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Omesso versamento (Ravvedimento lungo) |
Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni |
1/6 del 30%=5,00% |
Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Nel caso in cui il contribuente non provveda a sanare spontaneamente le somme non pagate o versate parzialmente, il Comune di Villaverla avvierà l’attività accertativa notificando al contribuente la violazione riscontrata e applicando la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre che gli interessi al tasso legale.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE TARIFFE
L’ufficio tributi è a disposizione per informazioni, segnalazioni e chiarimenti in merito alla attività di gestione delle tariffe:
all’indirizzo email: tributi@comune.villaverla.vi.it
telefonicamente ai numeri 0445-355535-6 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30
allo sportello SOLO SU APPUNTAMENTO E IN VIA RESIDUALE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO DI EMAIL O TELEFONO (Piazza delle Fornaci n. 1) nei giorni di lunedì,mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
La modulistica per la segnalazione di errori e/o variazioni rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modulistica/Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
RICHIESTA DI RIMBORSO
La modulistica per la richiesta di rimborso è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.villaverla.vi.it nella sezione: Servizi online/Modultistica/TARI richiesta di rimborso.
Per
le utenze domestiche è possibile nonché consigliabile ricevere la
documentazione di riscossione in formato elettronico comunicando l'indirizzo e-mail personale dell'intestatario dell'utenza TARI nonchè il proprio codice fiscale a: tributi@comune.villaverla.vi.it
Nel caso in cui l'intestatario dell'utenza non disponga di un indirizzo email personale può delegare un altro soggetto utilizzando il modello di delega che trova qui allegato.
Per le utenze non domestiche, la ricezione della documentazione di riscossione avviene per posta elettronica certificata.