Ai sensi degli artt. 9 - 10 - 11 e 12 del regolamento generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Coomunale n. 13 del 29/07/2020, è possibile rateizzare le somme dovute sia in relazione alle entrate tributarie che con riferimento a quelle di natura patrimoniale:
Articolo
9 – Istanze di rateizzazione
1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di
temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui
richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate
tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2.Il
piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato
con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei
rate, tenendo conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a
euro 100,00.
3.In
caso di peggioramento delle condizione economiche, per il contribuente sarà
possibile chiedere una proroga una volta sola, per ulteriori sei mesi , salvo
il caso in cui sia già incorso nella decadenza.
Articolo
10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione
1. I criteri per la determinazione delle
rate da concedere sono i seguenti:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a cinque rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dieci rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate
mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate
mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
h) Per importi superiori fino a 72 rate mensili.
2. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea
situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all’istanza volta ad
ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
a) per le persone
fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la
certificazione ISEE, che non dovrà superare l’ammontare di €. 8.265,00
elevabile fino a € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico (soglie
bonus idrico);
b) per le società
di persone, per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve
essere allegato il bilancio dell’ultimo triennio approvato, o, se in
contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa
all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e
10.000 euro;
c) per importi
superiori a €. 6.000,00 è necessario provvedere alla stipula di un apposita
fidejussione che garantisca tutto il periodo della rateizzazione.
3. Le
istanze, su modello predisposto dal Comune, vanno presentate entro 20 giorni
dalla scadenza dell’avviso per cui si chiede la rateizzazione.
4. Nella
rateizzazione si considerano, oltre alle somme dovute del tributo, gli
interessi al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale e gli oneri di
elaborazione e notifica atti.
Articolo
11 – Procedura di rateizzazione
1. Il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la
durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in
presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur
in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione
nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di
rateizzazione
2. Alle rate che verranno concesse
saranno applicati gli interessi di mora di cui all’articolo 6, nella misura
vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la
durata della rateizzazione.
3. L’istanza di cui al presente articolo
è sottoposta al Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della
riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la
situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta
di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di
temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al
momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, con
l’impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al
comma precedente.
5. L’ammontare della prima rata deve
essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell’istanza
o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate
scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima
rata.
6. Nel caso di rateizzazione di tributi
locali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il
termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati
interessi moratori.
7. Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di
rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo
salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della
rateizzazione.
Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione
1. Nel caso di mancato pagamento di due
rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di
rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione,
salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre
trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il
debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà
immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento
della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per
una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori
trentasei rate mensili, rispetto all’originario piano di rateizzazione.