Il servizio della raccolta differenziata per i Comuni è gestito dal 01/06/2021 dalla ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coopertaiva con sede legale e Amministrativa in Ravenna Via Romagnoli n. 13.
Per l’esatta differenziazione dei rifiuti, controllare l’apposita sezione presente nel calendario giornaliero di raccolta, oppure sulla pagina istituzionale dell’Unione di Comuni dei Fenici, al link sottostante
Il presupposto
della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul
territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti,
urbani o assimilati. Sono escluse dalla Tari:
1) le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e
le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
2) le
aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri
luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3) le
aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione
per le aree operative.
Le
tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze
domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. In
base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in
base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie
omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
Le
tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell’evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ( Kc.).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (kd.).
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
PER UNA PIÙ APPROFONDITA TRATTAZIONE SI RIMANDA AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI
Art. 15 - RIDUZIONI DELLA TASSA
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b) 30% limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato, in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE;
c) 50% per abitazioni e relative pertinenze tenute a uso discontinuo, pur essendovi stabilita la residenza, per persone domiciliate temporaneamente presso strutture sanitarie, presso case di cura o di riposo
d) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta nella misura del 60%
3. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro e, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 1, lett. d) il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Art. 16 - RIDUZIONE PER CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ E/O
LIMITAZIONE DELLA STESSA DOVUTE ALL’EMERGENZA COVID-19
1. Saranno applicate anche nell’anno 2021, le riduzioni di parte fissa e variabile sulle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
2. Per il solo anno 2021 sarà ampliata la tipologia delle attività beneficiare dell’agevolazione includendo anche le attività economiche non indicate nei provvedimenti di formale restrizione estendendo il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo delle attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
3. Alla copertura delle riduzioni si farà fronte con il contributo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, che ha istituito un fondo di 600 milioni da destinare alle attività economiche penalizzate dalla pandemia da assegnare ai Comuni con apposito decreto ministeriale. La stima effettuata per il Comune di Villaurbana è di €. 5.653,00, che sarà interamente utilizzato per le riduzioni TARI di parte fissa e variabile di tutte le utenze non domestiche.
4. Tali riduzioni saranno riconosciute automaticamente a tutte le categorie di attività esercitate dall’utenza non domestica ed iscritta a ruolo
ART. 17
AGEVOLAZIONI TARI - CRITERI
1. In base all’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
A) Locali e aree produttive situati in Zona Artigianale del Comune di Villaurbana appartenenti alla categoria Attività artigianali di produzione beni specifici – Cat. 115 - riduzione della tariffa del 90%
B) Cat. 117 Bar – Caffè e Pasticceria – Riduzione della tariffa del 10%
C) Per le utenze domestiche composte da cinque, sei o più persone la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile nel modo seguente:
- a) Riduzione del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di cinque persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, non superiore a 8.500,00;
- b) Riduzione del 10% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di cinque persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;
- d) Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei o più persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, non superiore a 8.500,00;
- b) Riduzione del 15% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei o più persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;
Suddette agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, da presentarsi all’Ufficio Tributi entro il 30/04 di ciascun anno di imposizione,
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA
1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
omissis.....
Inoltre, non viene considerato, nel numero dei componenti del nucleo familiare, il componente che per motivi di lavoro o di studio sia domiciliato in altro comune per periodi superiori a 10 mesi nell’anno e che sia in possesso di regolare contratto d’affitto. La documentazione attestante tale situazione (copia contratto di affitto regolarmente registrato) dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 Aprile di ciascun anno di imposizione.
Le date riportate si riferiscono agli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2020.
Nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto a domicilio l'avviso di pagamento TARI, si potrà contattare l''Ufficio Tributi dell'Ente ai recapiti riportati di seguito:
tel: 078344104 - int. 1 oppure 078344636 int. 1 - Rag. Maria Paola Deriu
e-mail Ufficio Tributi: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
e-mail Protocollo generale: info@comune.villaurbana.or.it
PEC Ufficio Tributi: amministrativo@pec.comune.villaurbana.or.itPEC Protocollo generale: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it
Nel caso in cui si voglia richiedere l'invio dell'avviso di pagamento TARI in formato elettronico presso una casella di posta intestata allo stesso utente, si prega di voler compilare, firmare ed inviare il modulo allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it