AI SENSI DELL' ARTICOLO 37 del REGOLAMENTO TARI
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del
tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare
la dichiarazione entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso
o della detenzione dell’immobile, ubicato nel territorio del Comune di
Villasor, assoggettabile al tributo.
2. La dichiarazione del tributo, corrispondente,
secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla
richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente
all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI, a mezzo posta, via
e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo
scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile presso
gli sportelli fisici. La denuncia si intende consegnata all’atto del
ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all’atto
di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online. Ai soli fini della
erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti
dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile
come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della
obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione
dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta
di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità
dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la
residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità
del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
qualifica;
c. Dati
identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo
di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero
degli occupanti se diverso dal numero degli occupanti risultante dai registri
dell’anagrafe generale del Comune;
e. Generalità
e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data
di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è
intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
g. La
sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione
della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo
scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o
legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il
recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità
del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone
fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno
ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali
ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione
dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data
di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli
elementi denunciati.
g. La sussistenza
o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
La dichiarazione deve
essere regolarmente sottoscritta con allegata la fotocopia del documento
d’identità. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione
deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal
giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle
aree. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono
invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova
dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui
all’articolo successivo, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti
nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
5. All’atto della presentazione della dichiarazione
iniziale o di variazione o cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale
attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta
di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente
ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI
o la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la
variazione o cessazione del servizio. La comunicazione è di norma inviata entro
trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per
l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune,
utilizza fonti ufficiali quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il
domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio,
l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
L'Ufficio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi
che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che
derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai
registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare
all’utente interessato l’avvenuta variazione.
6. Il Comune può, sulla base di dati e di notizie rilevati, acquisite
attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta
agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni d’ufficio relative
all’anno in corso, con successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione. La
comunicazione deve contenere i dati essenziali per l’applicazione della
tariffa. La mancata contestazione motivata dell’iscrizione d’ufficio entro il
termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica comporta l’accettazione
dell’iscrizione.
Articolo 37 bis
DICHIARAZIONE DI
VARIAZIONE O CESSAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo,
corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 37 ha
effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di
variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si
tratta di soggetti residenti.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle
richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate
all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90)
giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via
posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando
l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in
modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile
online).
3. Il modulo per le richieste di variazione e di
cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al
quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali
cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e
codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta
elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati
catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile
reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad
esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti domiciliati o
trasferimento altro immobile);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o
cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste
di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da
addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta
la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero
dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento
dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla
data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di
dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno
della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto
tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
5. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza,
gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o
condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il
nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che
determinano l’applicazione della Tassa.
6. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di
tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio
comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che,
debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo
alla sua presentazione.
7. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso
dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione
(ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima fattura di
conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile,
indicazione dei dati di vendita dell’immobile, ecc.).
8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste
di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il
termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero se la dichiarazione
di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la
data di effettiva cessazione.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4,
gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10,
del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione.